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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 31736/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore della parte civile ricorrente ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 5-duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.

Uditi in pubblica udienza: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; per la parte civile, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, depositando nota spese; per gli imputati, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza deliberata il 19/05/2022, la Corte di appello di Milano, investita dall'impugnazione della parte civile, ha confermato la sentenza del 07/10/2020 con la quale il Tribunale di Milano aveva assolto [OSCURATO:PERSONA], perché il fatto non costituisce reato, dal reato di diffamazione a mezzo stampa ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (per aver pubblicato sul quotidiano II Corriere della sera - edizione di Bergamo un articolo intitolato "La malagiustizia e le sue liturgie") e [OSCURATO:PERSONA], perché il fatto non sussiste, dal reato di cui all'art. 57 cod. pen. in relazione all'articolo di Nisoli.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Il primo motivo denuncia inosservanza dell'art. 51 cod. pen. e vizi di motivazione, in quanto la Corte di appello ha omesso di verificare la verità della notizia assunta a sostegno del diritto di critica, in quanto l'articolo non critica il provvedimento di restituzione degli atti e il merito dello stesso (i suoi presupposti, ossia il diritto degli indagati di partecipare all'udienza con l'assistenza di un interprete, o il potere del p.m. di chiedere la convalida al giudice per le indagini preliminari), ma il giudice [OSCURATO:PERSONA] che lo ha emesso, attraverso i riferimenti al processo "saltato", al giudice che aveva lasciato l'aula e a un atto di denegata giustizia, mancando completamente la notizia che, con il suo provvedimento, la querelante aveva deciso sulla richiesta di convalida nel modo ritenuto conforme alla legge.

2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza dell'art. 51 cod. pen. e vizi di motivazione, per avere la Corte di appello riconosciuto la scriminate dell'esercizio del diritto di critica senza osservare il canone della verità della notizia.

Con riguardo all'affermazione dell'articolo secondo cui la condotta della querelante poteva astrattamente integrare l'art. 328 cod. pen., la sentenza impugnata ritiene integrata la dovuta verifica del giornalista sulla base della testimonianza del pubblico ministero titolare dell'indagini, secondo cui egli stesso non poteva escludere di aver detto a Nisoli che la condotta di [OSCURATO:PERSONA] era rilevante non solo sul piano disciplinare, ma anche su quello penale, ma non può ritenersi che in tal modo il giornalista abbia assolto all'obbligo di verifica, mentre qualora il giornalista non riesca a compiere un'analitica e completa verifica, deve esimersi dalla critica.Quanto al passaggio dell'articolo in cui si afferma che il giudice [OSCURATO:PERSONA] aveva mostrato poco rispetto per la funzione e per la collettività, nessun rilievo può essere attribuito alla successiva pronuncia della Corte di cassazione (che annullò il provvedimento di restituzione degli atti), poiché alla data dell'articolo l'impugnazione del p.m. non era stata ancora decisa, tanto più che, in un caso analogo, la Corte di cassazione aveva ritenuto il provvedimento di restituzione non viziato, né abnorme.

Anche la Sezione disciplinare del C.S.M. si pronunciò successivamente, peraltro modificando l'incolpazione e smentendo la tesi del p.m. secondo cui la restituzione era disciplinarmente rilevante in sé.

Quanto al riferimento al requisito dell'equilibrio, la stessa sentenza impugnata lo indica come gratuito e fuorviante, il che è incompatibile con una divulgazione giornalistica.

L'articolo in questione, se presenta il presupposto dell'interesse sociale, è carente della verità della notizia e della continenza dell'esposizione, essendo stato criticato non il contenuto di un provvedimento, ma il giudice che lo aveva emesso.

3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto una memoria (con vari allegati), con la quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. Ripercorrendo analiticamente le espressioni dell'articolo indicate nell'imputazione come diffamatorie, la Corte di appello osserva, in primo luogo, che l'espressione "fatto grave che non potrà non avere strascichi giudiziari" e il riferimento all'astratta configurabilità del reato di cui all'art. 328 cod. pen. rappresentano - e così risultavano al lettore - un'opinione del giornalista, in linea con quanto riferitogli dal pubblico ministero titolare del procedimento, che aveva raccontato della segnalazione nei confronti del giudice [OSCURATO:PERSONA] per l'apertura di un procedimento disciplinare, dell'impugnazione del provvedimento di restituzione degli atti e della sua valutazione circa la ravvisabilità nella condotta del giudice del reato indicato.

Aderente a tali giudizi è il riferimento al fatto che, nel caso di cui si discuteva, la legge era stata disattesa, riferimento confermato dalla circostanza che, successivamente, la Corte di cassazione aveva annullato il provvedimento con il quale il giudice [OSCURATO:PERSONA], investito della richiesta di convalida e di giudizio direttissimo nei confronti di tre persone arrestate per tentato furto in appartamento, aveva disposto la restituzione degli atti al p.m. data la mancata presentazione degli arrestati entro le 12,00 (limite orario indicato in un provvedimento organizzativo del Tribunale del 2006).

Osserva ancora la sentenza impugnata che il riferimento al fatto che, commentando la vicenda e descrivendo il giudice [OSCURATO:PERSONA], la Camera Penale non aveva menzionato il requisito dell'equilibrio, non risulta del tutto gratuito e fuorviante, alla luce della successiva incolpazione disciplinare.

Rileva quindi il giudice di appello che il giornalista aveva riferito un fatto vero (la restituzione degli atti al p.m.), proponendo poi una sua valutazione critica senza eccedere il limite della continenza, non avendo dato luogo l'articolo ad attacchi personali diretti a colpire la figura morale del soggetto criticato, in quanto lo scritto era incentrato sulla valutazione del provvedimento e sui possibili risvolti giudiziari e disciplinari a carico del giudice che lo aveva emesso, restando però la critica indirizzata alla condotta professionale del giudice della convalida e non alla sua persona.

3. Le censure della ricorrente sono inidonee a inficiare la motivazione della sentenza impugnata.

3.1. Il primo motivo non è fondato.

Con esso, il ricorso deduce che l'articolo era volto a criticare non già il provvedimento, ma la persona del giudice che lo aveva emesso e, a sostegno di tale tesi, propone alcune deduzioni relative a dati processuali (la mancata individuazione di un interprete) e a comportamenti del giudice (che aveva lasciato l'aula, etc.).

Le censure, tuttavia, non incrinano il nucleo essenziale del racconto, incentrato sulla decisione di restituzione degli atti al pubblico ministero, decisione annullata a seguito dell'impugnazione dello stesso p.m.: rispetto a tale nucleo essenziale, indubbiamente corrispondente al vero, gli ulteriori riferimenti dell'articolo oggetto di doglianza mettono in luce valutazioni critiche del giornalista (il riferimento alla denegata giustizia), anche rispetto al "servizio" reso dalla giurisdizione (il processo "saltato").

In nessuna direzione, pertanto, tali profili ulteriori rispetto al riferimento al provvedimento di restituzione risultano in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516).

3.2. Anche il secondo motivo non è fondato, per plurime, convergenti ragioni.

L'impugnante censura i passaggi dell'argomentare del giudice di appello relativi alle singole affermazioni ritenute diffamatorie e, in primo luogo, il riferimento alla possibile configurabilità, nella condotta del giudice [OSCURATO:PERSONA], del reato di cui all'art. 328 cod. pen.

Tuttavia, la sentenza impugnata ha messo in luce come, in realtà, al riguardo (così come in ordine alla segnalazione disciplinare e all'impugnazione del provvedimento di restituzione) l'articolo riportasse quanto riferito al giornalista dal pubblico ministero titolare del procedimento.

Il ricorso stigmatizza questo passaggio evidenziando il carattere dubitativo della testimonianza del magistrato inquirente e, dunque, la mancata verifica da parte del giornalista: sul punto, però, al di là del rilievo che il dedotto carattere dubitativo non può comunque risolversi in danno dell'imputato, mette conto osservare che la Corte distrettuale ha operato una valutazione complessiva di ciò che il giornalista ha appreso dal magistrato del pubblico ministero, giungendo alla conclusione che il riferimento alla ravvisabilità del reato di omissione d'atti d'ufficio corrispondeva a un'opinione del giornalista autorevolmente corroborata dal magistrato del pubblico ministero.

Viene in rilievo, dunque, una valutazione sulla testimonianza di quest'ultimo, rispetto alla quale il ricorso, in buona sostanza, sollecita a questa Corte inammissibili apprezzamenti di merito.

Anche le ulteriori deduzioni in ordine alla prospettata mancanza di rispetto per la funzione e per la collettività e alla valenza disciplinare associata al provvedimento di restituzione sono inidonee a inficiare la motivazione del giudice di appello: quanto alla prima, la circostanza che l'annullamento del provvedimento sia intervenuto successivamente all'articolo (e quella che in altra occasione la giurisprudenza di legittimità si era pronunciata in senso difforme) non mette a fuoco correttamente la valenza confernnatoria della plausibilità della valutazione del giornalista attribuita all'esito dell'impugnazione avverso il provvedimento di restituzione; le vicende del procedimento disciplinare evocate nel ricorso - anche alla luce del riferimento al provvedimento della Corte di cassazione - non spostano i termini della questione, incentrata, nell'economia del ragionamento del giudice di appello, sul "seguito" del provvedimento di restituzione rappresentato dall'annunciata (e realizzata) segnalazione da parte del pubblico ministero.

Il ricorso censura poi il passaggio della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui afferma che il riferimento, nell'articolo oggetto di imputazione, al requisito dell'equilibrio, non è del tutto gratuito o fuorviante: il ricorso, in buona sostanza, deduce che il passaggio richiamato attribuirebbe all'articolo un connotato (incompatibile con il riconoscimento della scriminante) di divulgazione solo parzialmente gratuita e fuorviante, ma la deduzione non coglie nel segno, perché il complessivo argomentare del giudice di appello è piuttosto orientato ad escludere, nel caso di specie, l'utilizzo di argumenta ad hominem, intesi a screditare l'avversario mediante l'evocazione di una sua presunta indegnità o inadeguatezza personale (Sez. 5, n. 38448 del 25/09/2001, Uccellobruno, Rv. 219998).

4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e la ricorrente deve essere condannata al pagamen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore della parte civile ricorrente ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 5-duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. Uditi in pubblica udienza: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; per la parte civile, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, depositando nota spese; per gli imputati, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 19/05/2022, la Corte di appello di Milano, investita dall'impugnazione della parte civile, ha confermato la sentenza del 07/10/2020 con la quale il Tribunale di Milano aveva assolto [OSCURATO:PERSONA], perché il fatto non costituisce reato, dal reato di diffamazione a mezzo stampa ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (per aver pubblicato sul quotidiano II Corriere della sera - edizione di Bergamo un articolo intitolato "La malagiustizia e le sue liturgie") e [OSCURATO:PERSONA], perché il fatto non sussiste, dal reato di cui all'art. 57 cod. pen. in relazione all'articolo di Nisoli. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza dell'art. 51 cod. pen. e vizi di motivazione, in quanto la Corte di appello ha omesso di verificare la verità della notizia assunta a sostegno del diritto di critica, in quanto l'articolo non critica il provvedimento di restituzione degli atti e il merito dello stesso (i suoi presupposti, ossia il diritto degli indagati di partecipare all'udienza con l'assistenza di un interprete, o il potere del p.m. di chiedere la convalida al giudice per le indagini preliminari), ma il giudice [OSCURATO:PERSONA] che lo ha emesso, attraverso i riferimenti al processo "saltato", al giudice che aveva lasciato l'aula e a un atto di denegata giustizia, mancando completamente la notizia che, con il suo provvedimento, la querelante aveva deciso sulla richiesta di convalida nel modo ritenuto conforme alla legge. 2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza dell'art. 51 cod. pen. e vizi di motivazione, per avere la Corte di appello riconosciuto la scriminate dell'esercizio del diritto di critica senza osservare il canone della verità della notizia. Con riguardo all'affermazione dell'articolo secondo cui la condotta della querelante poteva astrattamente integrare l'art. 328 cod. pen., la sentenza impugnata ritiene integrata la dovuta verifica del giornalista sulla base della testimonianza del pubblico ministero titolare dell'indagini, secondo cui egli stesso non poteva escludere di aver detto a Nisoli che la condotta di [OSCURATO:PERSONA] era rilevante non solo sul piano disciplinare, ma anche su quello penale, ma non può ritenersi che in tal modo il giornalista abbia assolto all'obbligo di verifica, mentre qualora il giornalista non riesca a compiere un'analitica e completa verifica, deve esimersi dalla critica.Quanto al passaggio dell'articolo in cui si afferma che il giudice [OSCURATO:PERSONA] aveva mostrato poco rispetto per la funzione e per la collettività, nessun rilievo può essere attribuito alla successiva pronuncia della Corte di cassazione (che annullò il provvedimento di restituzione degli atti), poiché alla data dell'articolo l'impugnazione del p.m. non era stata ancora decisa, tanto più che, in un caso analogo, la Corte di cassazione aveva ritenuto il provvedimento di restituzione non viziato, né abnorme. Anche la Sezione disciplinare del C.S.M. si pronunciò successivamente, peraltro modificando l'incolpazione e smentendo la tesi del p.m. secondo cui la restituzione era disciplinarmente rilevante in sé. Quanto al riferimento al requisito dell'equilibrio, la stessa sentenza impugnata lo indica come gratuito e fuorviante, il che è incompatibile con una divulgazione giornalistica. L'articolo in questione, se presenta il presupposto dell'interesse sociale, è carente della verità della notizia e della continenza dell'esposizione, essendo stato criticato non il contenuto di un provvedimento, ma il giudice che lo aveva emesso. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto una memoria (con vari allegati), con la quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non merita accoglimento. 2. Ripercorrendo analiticamente le espressioni dell'articolo indicate nell'imputazione come diffamatorie, la Corte di appello osserva, in primo luogo, che l'espressione "fatto grave che non potrà non avere strascichi giudiziari" e il riferimento all'astratta configurabilità del reato di cui all'art. 328 cod. pen. rappresentano - e così risultavano al lettore - un'opinione del giornalista, in linea con quanto riferitogli dal pubblico ministero titolare del procedimento, che aveva raccontato della segnalazione nei confronti del giudice [OSCURATO:PERSONA] per l'apertura di un procedimento disciplinare, dell'impugnazione del provvedimento di restituzione degli atti e della sua valutazione circa la ravvisabilità nella condotta del giudice del reato indicato. Aderente a tali giudizi è il riferimento al fatto che, nel caso di cui si discuteva, la legge era stata disattesa, riferimento confermato dalla circostanza che, successivamente, la Corte di cassazione aveva annullato il provvedimento con il quale il giudice [OSCURATO:PERSONA], investito della richiesta di convalida e di giudizio direttissimo nei confronti di tre persone arrestate per tentato furto in appartamento, aveva disposto la restituzione degli atti al p.m. data la mancata presentazione degli arrestati entro le 12,00 (limite orario indicato in un provvedimento organizzativo del Tribunale del 2006). Osserva ancora la sentenza impugnata che il riferimento al fatto che, commentando la vicenda e descrivendo il giudice [OSCURATO:PERSONA], la Camera Penale non aveva menzionato il requisito dell'equilibrio, non risulta del tutto gratuito e fuorviante, alla luce della successiva incolpazione disciplinare. Rileva quindi il giudice di appello che il giornalista aveva riferito un fatto vero (la restituzione degli atti al p.m.), proponendo poi una sua valutazione critica senza eccedere il limite della continenza, non avendo dato luogo l'articolo ad attacchi personali diretti a colpire la figura morale del soggetto criticato, in quanto lo scritto era incentrato sulla valutazione del provvedimento e sui possibili risvolti giudiziari e disciplinari a carico del giudice che lo aveva emesso, restando però la critica indirizzata alla condotta professionale del giudice della convalida e non alla sua persona. 3. Le censure della ricorrente sono inidonee a inficiare la motivazione della sentenza impugnata. 3.1. Il primo motivo non è fondato. Con esso, il ricorso deduce che l'articolo era volto a criticare non già il provvedimento, ma la persona del giudice che lo aveva emesso e, a sostegno di tale tesi, propone alcune deduzioni relative a dati processuali (la mancata individuazione di un interprete) e a comportamenti del giudice (che aveva lasciato l'aula, etc.). Le censure, tuttavia, non incrinano il nucleo essenziale del racconto, incentrato sulla decisione di restituzione degli atti al pubblico ministero, decisione annullata a seguito dell'impugnazione dello stesso p.m.: rispetto a tale nucleo essenziale, indubbiamente corrispondente al vero, gli ulteriori riferimenti dell'articolo oggetto di doglianza mettono in luce valutazioni critiche del giornalista (il riferimento alla denegata giustizia), anche rispetto al "servizio" reso dalla giurisdizione (il processo "saltato"). In nessuna direzione, pertanto, tali profili ulteriori rispetto al riferimento al provvedimento di restituzione risultano in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516). 3.2. Anche il secondo motivo non è fondato, per plurime, convergenti ragioni. L'impugnante censura i passaggi dell'argomentare del giudice di appello relativi alle singole affermazioni ritenute diffamatorie e, in primo luogo, il riferimento alla possibile configurabilità, nella condotta del giudice [OSCURATO:PERSONA], del reato di cui all'art. 328 cod. pen. Tuttavia, la sentenza impugnata ha messo in luce come, in realtà, al riguardo (così come in ordine alla segnalazione disciplinare e all'impugnazione del provvedimento di restituzione) l'articolo riportasse quanto riferito al giornalista dal pubblico ministero titolare del procedimento. Il ricorso stigmatizza questo passaggio evidenziando il carattere dubitativo della testimonianza del magistrato inquirente e, dunque, la mancata verifica da parte del giornalista: sul punto, però, al di là del rilievo che il dedotto carattere dubitativo non può comunque risolversi in danno dell'imputato, mette conto osservare che la Corte distrettuale ha operato una valutazione complessiva di ciò che il giornalista ha appreso dal magistrato del pubblico ministero, giungendo alla conclusione che il riferimento alla ravvisabilità del reato di omissione d'atti d'ufficio corrispondeva a un'opinione del giornalista autorevolmente corroborata dal magistrato del pubblico ministero. Viene in rilievo, dunque, una valutazione sulla testimonianza di quest'ultimo, rispetto alla quale il ricorso, in buona sostanza, sollecita a questa Corte inammissibili apprezzamenti di merito. Anche le ulteriori deduzioni in ordine alla prospettata mancanza di rispetto per la funzione e per la collettività e alla valenza disciplinare associata al provvedimento di restituzione sono inidonee a inficiare la motivazione del giudice di appello: quanto alla prima, la circostanza che l'annullamento del provvedimento sia intervenuto successivamente all'articolo (e quella che in altra occasione la giurisprudenza di legittimità si era pronunciata in senso difforme) non mette a fuoco correttamente la valenza confernnatoria della plausibilità della valutazione del giornalista attribuita all'esito dell'impugnazione avverso il provvedimento di restituzione; le vicende del procedimento disciplinare evocate nel ricorso - anche alla luce del riferimento al provvedimento della Corte di cassazione - non spostano i termini della questione, incentrata, nell'economia del ragionamento del giudice di appello, sul "seguito" del provvedimento di restituzione rappresentato dall'annunciata (e realizzata) segnalazione da parte del pubblico ministero. Il ricorso censura poi il passaggio della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui afferma che il riferimento, nell'articolo oggetto di imputazione, al requisito dell'equilibrio, non è del tutto gratuito o fuorviante: il ricorso, in buona sostanza, deduce che il passaggio richiamato attribuirebbe all'articolo un connotato (incompatibile con il riconoscimento della scriminante) di divulgazione solo parzialmente gratuita e fuorviante, ma la deduzione non coglie nel segno, perché il complessivo argomentare del giudice di appello è piuttosto orientato ad escludere, nel caso di specie, l'utilizzo di argumenta ad hominem, intesi a screditare l'avversario mediante l'evocazione di una sua presunta indegnità o inadeguatezza personale (Sez. 5, n. 38448 del 25/09/2001, Uccellobruno, Rv. 219998). 4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e la ricorrente deve essere condannata al pagamen
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