Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1997
ECLI:EU:C:1997:286
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61996CJ0107_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] causa C-107/96,
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dai signori [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico principale, e [OSCURATO:PERSONA] de la Torre, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la Cruz, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] di Spagna, rappresentato dal signor [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], abogado del Estado, del servizio del contenzioso comunitario, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Spagna, 4-6, boulevard E. Servais,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, non avendo emanato né messo in vigore e non avendo comunicato, entro i termini stabiliti, i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti (GU L 78, pag. 32), è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva e degli artt. 5 e 186 del Trattato CE,
LA CORTE
(Quinta Sezione),
composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, L. Sevón (relatore), D.A.O. Edward, P. Jann e M. Wathelet, giudici,
avvocato generale: P. Léger
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 20 marzo 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 3 aprile 1996, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, non avendo emanato né messo in vigore e non avendo comunicato entro i termini stabiliti le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti (GU L 78, pag. 32), è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva e degli artt. 5 e 186 del Trattato CE.
2 La direttiva 91/156 mira a garantire lo smaltimento e il ricupero dei rifiuti, nonché a favorire l'adozione di misure intese a limitare la formazione dei rifiuti, promuovendo in particolare le tecnologie pulite e i prodotti riciclabili e riutilizzabili.
3 L'art. 2, n. 1, della direttiva 91/156 impone agli Stati membri di mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro e non oltre il 1_ aprile 1993 e di informarne immediatamente la [OSCURATO:PERSONA]. La direttiva 91/156 è stata notificata il 25 marzo 1991.
4 Non avendo ricevuto alcuna comunicazione sui provvedimenti di trasposizione da parte del governo spagnolo e non disponendo di altri elementi che consentissero di ritenere che il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna avesse adempiuto l'obbligo di mettere in vigore i necessari provvedimenti, il 9 agosto 1993 la [OSCURATO:PERSONA] ha invitato il detto governo a presentare le sue osservazioni entro il termine di due mesi.
5 Il 19 luglio 1994, non essendole pervenuta alcuna risposta, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato al governo spagnolo un parere motivato invitandolo a emanare i provvedimenti necessari per conformarvisi entro due mesi.
6 Con lettere 8 agosto e 16 settembre 1994 le autorità spagnole hanno chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] una proroga del termine concesso per rispondere al parere motivato. Soltanto la prima delle due domande è stata accolta dalla [OSCURATO:PERSONA].
7 Con lettera 12 giugno 1995 il governo spagnolo ha comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] che era in via di elaborazione una bozza di disegno di legge di base in materia di rifiuti. Nel corso di una riunione svoltasi il 20 novembre 1995, le autorità spagnole hanno reso noto che l'elaborazione della bozza di disegno di legge di base sui rifiuti era pressoché ultimata. Con lettera 7 febbraio 1996 le autorità spagnole hanno trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA] copia del testo preliminare di tale disegno di legge intitolato «Anteproyecto de [OSCURATO:PERSONA] de Residuos» (bozza di disegno di legge di base sui rifiuti).
8 Alla data della presentazione del ricorso la [OSCURATO:PERSONA] non aveva tuttavia ancora ricevuto alcuna comunicazione in ordine all'approvazione del disegno di legge.
9 [OSCURATO:PERSONA] di Spagna non contesta l'inadempimento, pur precisando che l'adozione del provvedimento di attuazione della direttiva 91/156 ha subito un ritardo dovuto allo scioglimento del parlamento spagnolo e all'indizione delle ultime elezioni politiche generali svoltesi nel mese di marzo 1996.
10 Tuttavia, per giurisprudenza costante, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini imposti da una direttiva (v., in particolare, sentenza 12 dicembre 1996, causa C-297/95, [OSCURATO:PERSONA]/Germania, Racc. pag. I-6739, punto 9).
11 Poiché la direttiva 91/156 non è stata attuata entro il termine prescritto, il ricorso proposto al riguardo dalla [OSCURATO:PERSONA] deve considerarsi fondato.
12 Di conseguenza, si deve dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, non avendo emanato né messo in vigore, entro i termini stabiliti, i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva 91/156, è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi dell'art. 2, n. 1, della stessa direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
13 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la condanna del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna alle spese. Essendo rimasto soccombente, quest'ultimo dev'essere condannato alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE
(Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, non avendo emanato né messo in vigore, entro i termini stabiliti, i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell'art. 2, n. 1, della stessa direttiva.
2) [OSCURATO:PERSONA] di Spagna è condannato alle spese.