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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24547/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che, con l'unico motivo proposto, si deduce la violazione di legge con riferimento all'art. 640 cod. pen ed il vizio di motivazione in punto di giudizio di responsabilità per il delitto di truffa contestato; che le prospettazioni sono manifestamente infondate atteso che la Corte di appello - con un apparato argornentativo esaustivo, logico ed ancorato alle risultanze processuali illustrate nella pronuncia di primo grado e puntualmente richiamate- ha correttamente sussunto la condotta dell'imputato ( escludendone il ruolo di mero intermediario) nell'alveo della truffa contrattuale, disattendendo motivatamente la tesi difensiva dell'inadempimento contrattuale; in particolare, ha evidenziato che l'odierno ricorrente aveva realizzato una attività ingannevole in ordine alle opere di ristrutturazione di un immobile appaltate dal proprietario rassicurandolo sulla regolarità dei lavori (in realtà non effettuati) con false prospettazioni ed inducendolo così al pagamento di due stati di avanzamento che altrimenti non avrebbe effettuato, per poi rendersi irreperibile successivamente alla ricezione dei bonifici (pagine 2 e 3 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 3 giu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che, con l'unico motivo proposto, si deduce la violazione di legge con riferimento all'art. 640 cod. pen ed il vizio di motivazione in punto di giudizio di responsabilità per il delitto di truffa contestato; che le prospettazioni sono manifestamente infondate atteso che la Corte di appello - con un apparato argornentativo esaustivo, logico ed ancorato alle risultanze processuali illustrate nella pronuncia di primo grado e puntualmente richiamate- ha correttamente sussunto la condotta dell'imputato ( escludendone il ruolo di mero intermediario) nell'alveo della truffa contrattuale, disattendendo motivatamente la tesi difensiva dell'inadempimento contrattuale; in particolare, ha evidenziato che l'odierno ricorrente aveva realizzato una attività ingannevole in ordine alle opere di ristrutturazione di un immobile appaltate dal proprietario rassicurandolo sulla regolarità dei lavori (in realtà non effettuati) con false prospettazioni ed inducendolo così al pagamento di due stati di avanzamento che altrimenti non avrebbe effettuato, per poi rendersi irreperibile successivamente alla ricezione dei bonifici (pagine 2 e 3 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 giu
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