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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 03264/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 21 maggio 2024, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di cui agli artt.81, 61 n.11 e e 646 cod.pen. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo la mancata e/o erronea motivazione in riferimento alla tardività della querela; osserva che il reato contestato era procedibile di ufficio al momento della sua consumazione, ma era poi divenuto procedibile a querela di parte in forza del decreto legislativo entrato in vigore ad aprile 2018; poiché la querela era stata proposta il 29 marzo 2018, la stessa doveva considerarsi tardivamente proposta.

1.2. Con un secondo motivo, il difensore eccepisce la prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 La più recente giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio intende dare continuità, ritiene che, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, la disciplina transitoria di cui all'art. 12, comma 2, del medesimo decreto, che, in caso di procedimento pendente, prevede l'avviso alla persona offesa per l'eventuale esercizio del diritto di querela, trova applicazione anche in relazione alla persona offesa che in precedenza abbia manifestato la volontà di punizione oltre il termine di cui all'art. 124 cod. pen., atteso che la valutazione in ordine alla condizione di procedibilità è ancorata al momento dell'entrata in vigore del nuovo regime normativo, a nulla rilevando eventuali irregolarità della querela afferenti ad un momento procedimentale anteriore, in cui la querela stessa non era richiesta ai fini della procedibilità (Sez. 2, n. 25341 del 13/05/2021, Magnanelli, Rv. 281465; Conformi: Sez. 2, n. 11970 del 2020 e Sez. 2, n. 13775 del 2019; Sez.

U, n. 5540 del 1982, Rv. 154076, e Sez. 4, n. 1141 del 1985, Rv. 167675; unico precedente difforme, rimasto isolato è Sez.2, Sentenza n. 8823 del 04/02/2021, Sanfilippo, Rv. 280764).

Nella motivazione di tale decisione si legge: "3.

L'articolo 12 dello stesso decreto ha previsto una disciplina transitoria in forza della quale, «per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato» (comma 1), mentre, «se è pendente il procedimento, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata» (comma 2).

La disposizione rilevante nel caso di specie è la seconda, considerato che i procedimenti penali, poi riuniti in sede dibattimentale, erano già pendenti nell'anno 2016.

Come evidenziato dalle Sezioni unite di questa Corte, «è stata predisposta una disciplina transitoria (art. 12) per regolare le modalità con le quali, in relazione ai reati per i quali è mutato regime di procedibilità, la persona offesa viene messa nelle condizioni di valutare l'opportunità di esercitare nei termini il diritto di formulare l'atto propulsivo» (Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551).

Pertanto - si è sostenuto - «è al momento dell'entrata in vigore della nuova legge ovvero da quello in cui la persona offesa ha avuto notizia della facoltà di proporre querela che vanno svolte le valutazioni relative alla ritualità della condizione di procedibilità, a nulla rilevando eventuali "difetti" legati a momenti processuali differenti in cui tale condizione non era affatto richiesta.

Trattasi, invero, di due segmenti procedimentali diversi rispetto ai quali il regime transitorio determina un'autonoma apertura del termine per proporre l'istanza di punizione in tutti i casi in cui in precedenza la procedibilità era - come nel caso di specie - ex officio.

Altrimenti si giungerebbe all'irragionevole risultato di consentire la procedibilità ex art. 12 della nuova legge a mere denunzie alle quali è poi seguita una manifestazione di volontà di punizione, escludendola rispetto ad atti, quale quello costituito da una querela tardiva che, in ragione del regime di procedibilità ex officio del tempo del commesso reato, avevano, ai fini della procedibilità, l'identica valenza di notitia criminis» (così Sez. 2, n. 13775 del 30/01/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 276060-02, in motivazione; in senso conforme v.

Sez. 2, n. 11970 del 22/01/2020, Torna, Rv. 278831, in motivazione, nonché Sez. 2, n. 29357 del 22/07/2020, Panizzi, non mass.)" Preso atto che nel caso di specie la parte offesa ha espresso la propria istanza punitiva presentando una querela, i giudici di merito hanno ritenuto fosse superfluo l'avviso previsto dall'art. 12 del decreto legislativo n. 36 del 2018, n. 36,in conformità al principio statuito dalle Sezioni unite nella sentenza Salatino, per cui appare irrilevante stabilire se la querela fosse o meno tempestiva. 1.2 Il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge per omessa declaratoria di intervenuta prescrizione del reato, è manifestamente infondato, in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo dell'eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

U., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266): difatti, il reato di appropriazione indebita aggravato dall'art. 61 n. 11 cod. pen. è stato commesso nel maggio 2017, sicché il termine prescrizionale si prescrive in sette anni e sei mesi (novembre 2024) e, pertanto, non era ancora decorso alla data della sentenza di appello del 21.05.2024.

2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 21 maggio 2024, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di cui agli artt.81, 61 n.11 e e 646 cod.pen. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo la mancata e/o erronea motivazione in riferimento alla tardività della querela; osserva che il reato contestato era procedibile di ufficio al momento della sua consumazione, ma era poi divenuto procedibile a querela di parte in forza del decreto legislativo entrato in vigore ad aprile 2018; poiché la querela era stata proposta il 29 marzo 2018, la stessa doveva considerarsi tardivamente proposta. 1.2. Con un secondo motivo, il difensore eccepisce la prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 La più recente giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio intende dare continuità, ritiene che, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, la disciplina transitoria di cui all'art. 12, comma 2, del medesimo decreto, che, in caso di procedimento pendente, prevede l'avviso alla persona offesa per l'eventuale esercizio del diritto di querela, trova applicazione anche in relazione alla persona offesa che in precedenza abbia manifestato la volontà di punizione oltre il termine di cui all'art. 124 cod. pen., atteso che la valutazione in ordine alla condizione di procedibilità è ancorata al momento dell'entrata in vigore del nuovo regime normativo, a nulla rilevando eventuali irregolarità della querela afferenti ad un momento procedimentale anteriore, in cui la querela stessa non era richiesta ai fini della procedibilità (Sez. 2, n. 25341 del 13/05/2021, Magnanelli, Rv. 281465; Conformi: Sez. 2, n. 11970 del 2020 e Sez. 2, n. 13775 del 2019; Sez. U, n. 5540 del 1982, Rv. 154076, e Sez. 4, n. 1141 del 1985, Rv. 167675; unico precedente difforme, rimasto isolato è Sez.2, Sentenza n. 8823 del 04/02/2021, Sanfilippo, Rv. 280764). Nella motivazione di tale decisione si legge: "3. L'articolo 12 dello stesso decreto ha previsto una disciplina transitoria in forza della quale, «per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato» (comma 1), mentre, «se è pendente il procedimento, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata» (comma 2). La disposizione rilevante nel caso di specie è la seconda, considerato che i procedimenti penali, poi riuniti in sede dibattimentale, erano già pendenti nell'anno 2016. Come evidenziato dalle Sezioni unite di questa Corte, «è stata predisposta una disciplina transitoria (art. 12) per regolare le modalità con le quali, in relazione ai reati per i quali è mutato regime di procedibilità, la persona offesa viene messa nelle condizioni di valutare l'opportunità di esercitare nei termini il diritto di formulare l'atto propulsivo» (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551). Pertanto - si è sostenuto - «è al momento dell'entrata in vigore della nuova legge ovvero da quello in cui la persona offesa ha avuto notizia della facoltà di proporre querela che vanno svolte le valutazioni relative alla ritualità della condizione di procedibilità, a nulla rilevando eventuali "difetti" legati a momenti processuali differenti in cui tale condizione non era affatto richiesta. Trattasi, invero, di due segmenti procedimentali diversi rispetto ai quali il regime transitorio determina un'autonoma apertura del termine per proporre l'istanza di punizione in tutti i casi in cui in precedenza la procedibilità era - come nel caso di specie - ex officio. Altrimenti si giungerebbe all'irragionevole risultato di consentire la procedibilità ex art. 12 della nuova legge a mere denunzie alle quali è poi seguita una manifestazione di volontà di punizione, escludendola rispetto ad atti, quale quello costituito da una querela tardiva che, in ragione del regime di procedibilità ex officio del tempo del commesso reato, avevano, ai fini della procedibilità, l'identica valenza di notitia criminis» (così Sez. 2, n. 13775 del 30/01/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 276060-02, in motivazione; in senso conforme v. Sez. 2, n. 11970 del 22/01/2020, Torna, Rv. 278831, in motivazione, nonché Sez. 2, n. 29357 del 22/07/2020, Panizzi, non mass.)" Preso atto che nel caso di specie la parte offesa ha espresso la propria istanza punitiva presentando una querela, i giudici di merito hanno ritenuto fosse superfluo l'avviso previsto dall'art. 12 del decreto legislativo n. 36 del 2018, n. 36,in conformità al principio statuito dalle Sezioni unite nella sentenza Salatino, per cui appare irrilevante stabilire se la querela fosse o meno tempestiva. 1.2 Il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge per omessa declaratoria di intervenuta prescrizione del reato, è manifestamente infondato, in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo dell'eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266): difatti, il reato di appropriazione indebita aggravato dall'art. 61 n. 11 cod. pen. è stato commesso nel maggio 2017, sicché il termine prescrizionale si prescrive in sette anni e sei mesi (novembre 2024) e, pertanto, non era ancora decorso alla data della sentenza di appello del 21.05.2024. 2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
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