CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 ottobre 2025
Cassazione n. 33234/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
29/10/2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22285/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 736/2018 depositata il 12/2/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Como, con sentenza del 2.10.2015, ha dichiarato inammissibile la domanda con cui il curatore del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. ha chiesto la declaratoria di inefficacia ex art. 67,comma 2°, L.F. nei confronti del predetto fallimento dei pagamenti di varie somme di denaro affermati come compiuti dalla società poi fallita a favore dei signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice di primo grado ha ritenuto che la curatela fosse incorsa nella decadenza prevista dall’art. 69 bis L.F., in quanto le notifiche degli atti con cui è stata esercitata l’azione revocatoria fallimentare si sono perfezionate nei confronti dei destinatari oltre il termine previsto dalla predetta norma. La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 736/2018, depositata il 12.12.2018, in riforma della sentenza di primo grado ed in accoglimento dell’appello proposto dalla curatela dal fallimento [OSCURATO:SOCIETA]., ha disposto la revoca, ex art. 67, comma 2° , L.F., dei seguenti pagamenti compiuti dalla società fallita a favore degli appellati nei sei mesi antecedenti la dichiarazione di fallimento, e, segnatamente, per quanto ancora di interesse (non avendo i signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione): -per la somma di € 48.000 a favore di [OSCURATO:PERSONA]; - per la somma di € 50.700 a favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -per la somma di € 24.571,00 a favore di [OSCURATO:PERSONA]; -per la somma di € 70.000 a favore di [OSCURATO:PERSONA]; -per la somma di € 85.000,00 a favore di [OSCURATO:PERSONA]; -per la somma di € 98.951,11 a favore di [OSCURATO:PERSONA]; -per la somma di € 50.000,00 a favore di [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice d’appello, sul rilievo che il termine stabilito dall’art. 69 bis L.F. a pena di decadenza può ritenersi osservato quando l’atto introduttivo del giudizio con cui è stata esercitata l’azione revocatoria fallimentare sia stato consegnato all’ufficiale giudiziario o al servizio postale prima della sua scadenza, ha ritenuto che, nel caso di specie, la curatela non fosse incorsa nella decadenza, atteso che la dichiarazione di fallimento era stata pronunciata in data 26.10.2009, mentre in data 23.10.2012, quando non era ancora trascorso il periodo di 3 anni, risultavano essere stati affidati al servizio postale dal difensore del curatore gli atti di citazione con i quali erano state esercitate le azioni revocatorie nei confronti dei predetti convenuti. Quanto al merito, il giudice d’appello ha osservato, rispetto al profilo oggettivo dell’azione revocatoria, che era stata fornita la prova dell’avvenuta erogazione dei pagamenti di cui sopra con prelievo dal conto corrente della società poi fallita. In ordineall’elemento soggettivo, la Corte territoriale ha ritenuto, in primo luogo, che gli appellati non avessero contestato le affermazioni con cui il curatore aveva messo in evidenza che, meno di due mesi prima delle attribuzioni di denaro di cui è causa, sul sito di tale società erano stati pubblicati gli esiti negativi dell’attività dalla stessa svolta, né la società rispondeva più alle chiamate alla stessa indirizzate, così da rendere percepibile a tutti coloro che le avevano affidato denaro la situazione di degrado che la stessa aveva raggiunto. Infine, il giudice d’appello ha ritenuto sussistente la scientia decoctionis sul rilievo che il pagamento era avvenuto nel mese antecedente alla dichiarazione di fallimento nonché alla luce delle modalità, diverse da quelle contrattualmente previste (consegna a mano, perfino da soggetti residenti in Sicilia, in luogo della lettera raccomandata), con cui gli appellati avevano chiesto la restituzione di intere somme affidate alla gestione della società poi fallita, senza alcunarichiesta di delucidazione circa lo svolgimento degli investimenti mobiliari. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a tre motivi. La curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito in giudizio con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2943, 2904, 2964e 2966 c.c. e 69 bis L.F.. Espone la ricorrente che l’estensione, operata dalla sentenza impugnata, del principio generale della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario (di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 488/2002) non tiene conto della peculiarità della fattispecie di cui è causa, ben diversa da quella esaminata nella sentenza n. 24822/2015 dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno ritenuto applicabile il principio enunciato dalla Consulta in una fattispecie in cui veniva in considerazione l’individuazione del momento interruttivo del termine prescrizionale, a norma dell’art. 2903 c.c.,in un’azione revocatoria ordinaria. Ad avviso dei ricorrenti, il principio enunciato dalla sentenza delle S.U. sopra citata non rileva nel casodi specie, fondandosi sul presupposto implicito, ma essenziale, che quello dettato dall’art. 2903 c.c. è un termine di prescrizione, mentre quello previsto dall’art. 69 bis. L.F. è di decadenza, con la conseguenza che occorre avere riguardo all’art. 2964 c.c., secondo cui “quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di decadenza non si applicano le norme relative alla interruzione della prescrizione”. I ricorrenti si dolgono del fatto che il Collegio milanese non abbia tenuto conto del tenore letterale dell’art. 69 bis L.F., che fa riferimento non alla fattispecie a formazione progressiva della notificazione, ma a quella diversa della compiuta “promozione” dell’azione. Tale lettura troverebbe conferma nel tenore letterale dell’art. 2966 c.c. che, ai fini dell’impedimento della decadenza, fa riferimento al “compimento dell’atto previsto dalla legge”, con la conseguenza che l’azione revocatoria si ha per c ompiuta allorché il procedimento notificatorio si sia perfezionato con la conoscenza dell’atto da parte del destinatario. Se è pur vero che l’azione revocatoria ha un effetto processuale e uno sostanziale, l’interpretazione dell’art. 69 bis L.F. non può non tener conto del principio sotteso all’art. 1334 c.c., ovvero della natura ricettizia degli atti unilaterali (negoziali e non) con i quali si intenda fa valere un diritto, dovendosi bilanciare con gli altri principi giuridici dell’ordinamento quello dellacertezza del diritto e dei rapporti giuridici. 2. Il motivo è infondato. Va preliminarmente osservato che le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 24822/2015, con riferimento all’istituto della prescrizione, hanno enunciato il principio di diritto secondo cui “la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario”. La questione di diritto oggetto del presente motivo è se la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, che si applica ai fini dell’interruzione della prescrizione dell’azione di revocatoria ordinaria,sia o meno estensibile anche all’istituto della decadenza e, segnatamente, se la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, costituisca o meno una condotta idonea ad impedire il compimento del termine di decadenza previsto dall’art. 69 bis L.F. per l’esercizio delle azioni revocatorie disciplinate dalla sezione III, capo III, titolo II, della legge fallimentare (artt. da 64 a 67 L.F.), e nel caso di specie, per l’esercizio dell’azione revocatoria fallimentare. Ad avviso della ricorrente, la soluzione deve ritenersi negativa, sul rilievo che il principio di scissione degli effetti della notifica, enunciato dalle Sezioni Unite, avendo come presupposto implicito che quello dettato dall’art. 2903 c.c. è un termine di prescrizione, sarebbe applicabile solo a tale istituto, e non estensibile alla decadenza, sul rilievo che, a norma l’art. 2964 c.c.“ quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di decadenza non si applicano le norme relative alla interruzione della prescrizione”. Ne consegue che alla decadenza si applicherebbe il diverso principio sotteso dall’art. 1334 c.p.c.., che comporta che gli effetti dell’atto si producano solo al momento in cui il procedimento notificatorio si sia perfezionato con la conoscenza dell’atto da parte del destinatario. [OSCURATO:PERSONA] non condivide questaimpostazione giuridica. Va osservato che le Sezioni Unite, nel loro articolato percorso argomentativo, non hanno minimamente fondato il principio della scissione degli effetti della notifica per il notificante ed il destinatario sulla supposta peculiarità dell’istituto della prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] ha evidenziato che la scissione soggettiva degli effetti della notificazione non è un principio valido per tutte le ipotesi normative, dovendosi distinguere, nel bilanciamento degli interessi che vengono in conflitto, due categorie di atti, quelli negoziali e quelli processuali. Per quanto concerne gli atti negoziali unilaterali, di cui all’art. 1334 c.c., l’esito del bilanciamento è stato stabilito da l legislatore, come si evince dall’inequivoco testo della norma, che,privilegiando il momento in cui l’atto viene a portato a conoscenza del destinatario, preclude all’interprete ogni diversa interpretazione rispetto a quello fatta palese dal significato delle parole. Per quanto concerne, invece, gli atti processuali, essendo il bilanciamento degli interessi che vengono in conflitto (da un lato, il principio di stabilità e certezza delle relazioni giuridiche, e, dall’altro, il diritto di difesa), in difetto di un’espressa previsione normativa, rimesso all’interprete, le Sezioni Unite hanno ritenuto che deve esseretutelato il diritto di difesa: se il notificante ha un termine a difesa per compiere una determinata attività processuale, questo termine gli deve essere riconosciuto per intero, con la conseguenza che egli va tutelato anche se la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario sia avvenuta proprio allo scadere del termine. Non può, infatti, in base al principio di precauzione, imporsi al notificante di anticipare la consegna dell’atto rispetto alla scadenza del termine, anche perché non può comunque stabilirsi quando un anticipo può dirsi congruo. In sostanza, non vi può essere certezza che, anche con un anticipo della consegna, l’atto venga portato a conoscenza del destinatario entro la scadenza del termine, trattandosi di evento sottratto alla sfera di controllo del notificante. D’altra parte, nessun pregiudizio subisce il notificato, atteso che il dies a quo per l’esercizio delle facoltà processuali riconosciuteglidall’ordinamento scatterà dal momento in cui egli è venuto a conoscenza dell’atto notificato. Pertanto, per gli atti processuali opera il principio della scissione, come del resto, riconosciuto dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 477/2002. La questione si fa più complessa per quegli atti processuali, come la domanda di revocatoria ordinaria, che hanno sia un effetto processuale che un effetto sostanziale; sul punto, le Sezioni Unite hanno osservato che la soluzione cui era giunta la giurisprudenza dominante fino a quel momento (Cass. n. 26804/2013) -che era incline a ritenere che l’effetto interruttivo della prescrizione si verificasse al momento della notifica al destinatario dell’atto di citazione - non era corretta, operando, erroneamente, una commistione tra effetti sostanziali e struttura dell’atto, sovrapponendo gli effetti dell’atto alla natura dell’atto: che un atto processuale produca effetti sostanziali (come l’interruzione della prescrizione) non significa che esso cambi natura, che resta quindi processuale. Le Sezioni Unite, a questo punto, hanno precisato che se l’effetto sostanziale non può prodursi, ovvero se l’esercizio del diritto non può essere fatto valere, se non con il compimento dell’atto processuale, allora si applica la regola che opera per gli atti processuali, che è quello della scissione degli effetti della notifica per il notificante ed il destinatario. Eloquente è la conclusione del ragionamento svolto dalle Sezioni Unite: “quando il diritto non si può far valere se non con un atto processuale, non si può sfuggire alla conseguenza che la prescrizione è interrotta dall’atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per la notifica”. Alla luce di tali considerazioni, le Sezioni Unite hannoaccolto il primo motivo del ricorso sul rilievo che, nel caso sottoposto al loro esame, l’effetto sostanziale era conseguibile soltanto con la notificazione di un atto processuale, dato che il termine di prescrizione dell'azione revocatoria non poteva essere interrotto se non mediante la notificazione dell'atto di citazione. Esaurita la disamina della questione affrontata dalle Sezioni Unite, ritiene questo Collegio che, correttamente, nel caso di specie, il giudice d’appello abbia ritenuto che il termine stabilito dall’art. 69 bis L.F., a pena di decadenza, fosse stato osservato per essere l’atto introduttivo del giudizio, con cui è stata esercitata l’azione revocatoria fallimentare, stato consegnato all’ufficiale giudiziario o al servizio postale prima della sua scadenza (in particolare, la dichiarazione di fallimento era stata pronunciata in data 26.10.2009, mentre in data 23.10.2012, ovvero quando non era ancora trascorso il periodo di tre anni, risultavano essere stati affidati al servizio postale dal difensore del curatore gli atti di citazione con i quali erano state esercitate le azioni revocatorie nei confronti dei predetti convenuti). Anche nell’ipotesi prevista dall’art. 69 bis L.F., analogamente a quanto avviene per l’interruzione della prescrizione nell’azione revocatoria ordinaria (art. 2903 c.c.), l’effetto sostanziale (l’impedimento della decadenza) può essere ottenuto solo con la notificazione dell’atto processuale, con la conseguenza, che, conformemente alla soluzione elaborata dalle Sezioni Unite, anche con riferimento all’istituto della decadenza di cui all’art. 69 bis L.F., si applica la regola che opera per gli atti processuali, che è quello della scissione degli effetti della notifica per il notificante ed il destinatario. Deve quindi essere enunciato il seguente principio di diritto: “ La consegna all'ufficiale giudiziario per la notifica dell’atto di citazione volto a far dichiarare la revoca di pagamenti ex art.67, comma 2 , L.F. costituisce condotta idonea ad impedire il compimento del termine di decadenza previsto dall’art. 69bis, comma 1 , L.F., atteso che il diritto della massa dei creditori di ottenere tale declaratoria di inefficacia può essere esercitato solo con un atto processuale, ovvero promuovendo l’azione revocatoria entro la scadenza dei termini previsti dalla predetta norma”. 3. Con il secondomotivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 67 e 69 bis L.F.. I ricorrenti contestano l’affermazione del giudice d’appello secondo cui i pagamenti effettuati dalla società poi fallita avrebbero integrato “atti estintivi” delle obbligazioni della società e sarebbero assoggettabili alla disciplina di cui all’art. 67,comma 2°, L.F.. Espongono, in particolare, i ricorrenti che nell’accettare le somme loro erogate dalla società poi fallita, non avevano esercitato alcun diritto di credito nei confronti della stessa, essendo, piuttosto, rientrati in possesso di un bene (fungibile ma mai confusosi nel patrimonio della fallita) messo a disposizione della predetta società per l’attività di intermediazione in cambi. La società fallita, essendo stata autorizzata allo svolgimento di questa sola attività e non anche alla gestione patrimoniale, non aveva posto in essere un pagamento di un debito liquido ed esigibile, ma il mero adempimento di un obbligo di restituzione a carattere reale, essendo i ricorrenti rimasti sempre titolari delle somme precedentemente erogate alla società fallita. Sotto il profilo della scientia decoctionis, i ricorrenti lamentano che la decisione del giudice d’appello non risulta fondata su prove o su indizi, gravi, precisi e concordanti. 4. Il motivo presenta concomitanti profili di infondatezza ed inammissibilità. Va, preliminarmente, osservato, quanto all’elemento oggettivo dell’azione revocatoria, che il giudice d’appello ha già compiutamente risposto al rilievo degli odierni ricorrenti, già appellati, secondo cui le erogazioni di denaro a loro favore non avrebbero integrato pagamenti di debiti liquidi ed esigibili. Ha, infatti, evidenziato, in primo luogo, che la società poi fallita aveva posto in essere un’attività di vera e propria gestione del danaro alla stessa affidato con il fine di incrementare le somme, mediante successivi impieghi delle stessein diverse valute (valutazione di fatto sulla natura dell’attività posta in essere dalla società non sindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione), con la conseguenza che con la restituzione delle somme affidate in gestione si era liberata delle obbligazioni contratte nei confronti degli investitori. Questa valutazione del giudice d’appello è, d’altra parte, conforme ai principi enunciati da questa Corte nella sentenza n. 4627/2015, nella quale è stato affermato (a fronte di una domanda di rivendica proposta dalla cassa di previdenza degli agenti verso la compagnia assicuratrice in liquidazione coatta amministrativa per la restituzione delle somme dei conti individuali riferibili agli agenti, costituenti il patrimonio della cassa e già depositate presso la compagnia) il principio di carattere generale, ricavabile dalla disciplina speciale delle società fiduciarie e di investimento finanziario, per cui il diritto del depositante a rivendicare le cose fungibili depositate sussiste solo in quanto sia stato rispettato l'obbligo della cd. doppia separazione patrimoniale (separazione del patrimonio della società da quello gestito per conto e nell'interesse dei clienti, nonché, all'interno di quest'ultimo, reciproca separazione dei beni e dei valori riferibili individualmente a ciascun cliente: principio già imposto dalla L. 2 gennaio 1991, n. 1, art. 8, comma 2, sancito dal D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, art. 19,e confermato dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 22), con la conseguenza che, in mancanza di effettiva separazione, l'investitore è titolare exart. 1782 c.c. di un diritto di credito nei confronti del depositario, concorrente con i crediti vantati dai terzi. Nel caso di specie, non solo i ricorrenti non hanno neppure dedotto che fosse stato rispettato l’obbligo della doppia separazione patrimoniale, ma, come detto, il giudice d’appello ha accertato che la società poi fallita aveva la gestione patrimoniale delle somme alla stessa affidate che provvedeva, nella sua attività, a reimpiegare in diverse valute. Infine, il giudice d’appello ha osservato che, anche ammettendo che le somme di denaro affidate in gestione alla fallita fossero state tenute separate dai beni compresi nel suo patrimonio, in ogni caso, la conclusione della gestione aveva fatto sorgere l’obbligo di restituzione delle somme al termine degli investimenti, con la conseguenza che le erogazioni di denaro della [OSCURATO:SOCIETA] avevano integrato atti estintivi delle relative obbligazioni. Anche con tale affermazione – oltre a quella che le somme eran o affidate alla società poi fallita in gestione patrimoniale -i ricorrenti non hanno inteso confrontarsi seriamente, se non con la generica ed apodittica contestazione. Quanto all’elemento soggettivo dell’azione revocatoria fallimentare, le censure dei ricorrenti sono, parimenti, inammissibili, atteso che, con l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, hanno, in realtà, formulato censure di merito, in quanto finalizzate a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti e del materiale probatorio rispetto a quella operata dalla Corte d’Appello. I ricorrenti contestano gli elementi presuntivi valorizzati dal giudice d’appello (pagamenti ai ricorrenti nel mese precedente alla dichiarazione di fallimento; richieste di pagamento formulate dagli investitori, anziché con lettera raccomandata, modalità contrattualmente pattuita, con consegna a mano; pubblicazione, da parte della società fallita, sul proprio sito internet degli esiti negativi della propria attività due mesi prima la dichiarazione di fallimento), non considerando che la prova della scienti a decoctionis può essere raggiunta a mezzo di presunzioni, purché connotate da gravità, precisione e concordanza, e la valutazione sul punto, in quanto riservata al giudice di merito, non è sindacabile in sede di legittimità se non nei ristretti limiti di cui all’art. 360 , comma 1° , n. 5 , c.p.c. , come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 8053/2014 (vedi Cass. n. 3081/2018; conf. n. 8827/2011, n. 15939/2007, recentemente, Cass. n. 1148/25 non mass.). 3. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92,comma 2°, c.p.c. Assumonoi ricorrenti che, nel caso di specie, ricorrevano i presupposti per compensare le spese di lite tra le parti, non avendo il giudicante tenuto conto di un precedente del Tribunale di Como, circa la sussistenza in capo agli appellati della scientia decoctionis, favorevole agli investitori. 6. Il motivo è inammissibile. Va osservato che il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti (cfr.Cass. n. 19613 del 04/08/2017). Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido , al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 12.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese