CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 18347/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16092/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] di Foggia -Ministero dell'Interno con Avvocatura Generale dello Stato -intimato- avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 3820/2017 depositata il24/11/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:PERSONA], marocchino, ha proposto ricorso per cassazione contro ordinanza del 31 gennaio 2018 con cui il Giudice di pace di Foggia aveva respinto il suo ricorso avverso decreto di espulsione disposto dal Prefetto della provincia di Foggia, deducendo tra l’altro la violazione dell'articolo 19, lettera c), del decreto legislativo n. 286 del 1998, per avere il decidente omesso di pronunciarsi riguardo al rapporto di coniugio del ricorrente con una cittadina italiana. 2. ― Questa Corte, con ordinanza n. 27059 del 2020 ha accolto il motivo di ricorso «risultando dalla lettura del provvedimento impugnato che, nonostante l'odierno ricorrente avesse prospettato al giudice di pace la sussistenza della causa ostativa alla espulsione di cui al sopra ricordato art. 19, comma secondo, lett. c, t.u. imm., il giudice del merito non si è pronunciato sul punto qui da ultimo evidenziato, non potendosi ritenere statuizione in ordine alla insussistenza della predetta causa ostativa il mero richiamo all'altro contenzioso innanzi al giudice amministrativo per la impugnativa del diniego della richiesta di soggiorno per motivi familiari. Risulta pertanto fondata la denuncia di omesso esame di una circostanza dedotta e comunque decisiva ai fini del decidere, riguardando la stessa la ricorrenza o meno di una causa ostativa alla espulsione»: per l’effetto il provvedimento impugnato è stato cassato e la causa rinviata anche per le spese al Giudice di pace di Foggia, in persona di diverso magistrato. 3. ― Il processo è stato riassunto e si è concluso con il rigetto del ricorso con la motivazione che segue: «Si rammenta che l'ordinanza di espulsione impugnata prendeva le mosse dal provvedimento con cui il Questore di Potenza in data 16.1.2017 aveva rigettato l'istanza di riconoscimento del permesso di soggiorno perché ritenuta infondata. Avverso il provvedimento del Questore di Potenza il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto impugnazione innanzi al Tribunale di Potenza con esito negativo e successivamente ha proposto appello innanzi alla Corte di Appello di Potenza che con sentenza n. 355/2019 ha accolto il ricorso in appello riconoscendo il diritto al permesso di soggiorno per motivi famigliari, con ordine all'amministrazione competente di emettere ogni opportuno provvedimento al riguardo. Anche se in ordine alla sentenza della Corte di Appello prodotta in copia conforme la [OSCURATO:PERSONA] non ha fatto riferimento ad eventuale successiva impugnazione, l'assenza di attestazione del passaggio in giudicato rende ancora attuale il pronunciarsi nei limiti dettati dalla Corte di Cassazione. La questione si riduce nel dover verificare se all'epoca dell'emissione del provvedimento di espulsione sussisteva un motivo ostativo all'espulsione medesima. Come innanzi detto, il decreto impugnato fa riferimento alla domanda per il permesso di soggiorno respinta dalla Questura di Potenza. Nel proporre opposizione innanzi al Giudice di Pace il ricorrente ha sottolineato la violazione dell'art. 19 comma 2 lettera C del testo unico sugli immigrati. Tale articolo prevede che non possa essere espulso chi conviva con coniuge italiano. Il fatto che il permesso di soggiorno per motivi familiari fosse stato respinto non escludeva quindi la necessità di valutare la presenza di un impedimento all'espulsione, impedimento che la prefettura ha espressamente escluso. Si rammenta che la Suprema Corte nella Sua pronuncia n. 23107 del 2017 ha precisato che solo la convivenza effettiva può impedire l'espulsione dello straniero che ha contratto matrimonio con una cittadina italiana. Orbene, dal foglio notizie redatto il 16.10.2017 (in atti) emerge che il ricorrente ha dichiarato all'ufficio immigrazione della Questura di Foggia di non convivere con il coniuge. Né lo stesso nel proporre opposizione ha fornito elementi di segno contrario. Conseguentemente, il provvedimento di espulsione adottato il 16.10.2017 risulta legittimo sotto il descritto specifico profilo, naturalmente fermo quanto successivamente statuito dalla Corte di Appello di Potenza nella già richiamata sentenza riguardante il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi familiari». 4. ― [OSCURATO:PERSONA] ricorre ora per un mezzo, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Foggia e Questura di Foggia - Ministero dell’Interno, contro l’ordinanza menzionata. 5. ― L’amministrazione intimata non spiega difese. [OSCURATO:PERSONA] 6. ― L’unico mez zo denuncia violazione dell’articolo 360, comma 1, n. 3 e 5, c.p.c. in relazione alla violazione dell’articolo 19 lettera c) del t.u.i., inespellibilità del coniuge di un cittadino italiano. Secondo il ricorrente: «Il passaggio motivazionale si appalesa illogico, perplesso ed incomprensibile, oltre che in violazione di legge, poiché pur riconoscendo la statuizione della Corte d’appello di Potenza riguardo al diritto del ricorrente a vedersi rilasciato il permesso di soggiorno per motivi familiari, perché coniuge di cittadino italiano, a prescindere dalla convivenza o meno con quest’ultima (poiché requisito non richiesto dalla legge), afferma l’inoperatività dell’art. 19, comma 2 del TUI, per l’assenza del requisito della convivenza, confermando la legittimità del provvedimento di espulsione». 7. ― Il ricorso è infondato. Il giudizio di rinvio è tendenzialmente chiuso, ed è volto a far sì che il giudice di merito cui la causa è rinviata porti a termine, attraverso il giudizio rescissorio, l’opera posta in essere dalla Corte di cassazione a mezzo del giudizio rescindente conclusosi con la cassazione con rinvio, sicché detto giudizio, nell’ipotesi in discorso, e cioè di rinvio prosecutorio, si protrae dal punto e dallo stato di istruzione in cui si trovava a seguito della pronuncia del provvedimento cassato, in linea di principio senza possibilità di nuove domande o eccezioni e di nuove prove (Cass. 21 aprile 2005, n. 8357), se non nella misura in cui la necessità di conclusioni o di prove nuove insorga dalla stessa sentenza di cassazione (Cass. 14 giugno 2006, n. 13719; Cass. 6 aprile 2001, n. 5149). Va da sé che correttamente il giudice di merito non ha tenuto conto della menzionata sentenza della Corte d’appello di Potenza, intervenuta nel 2019 e, cioè, non solo successivamente al provvedimento di espulsione ed al ricorso avverso di esso, ma anche al provvedimento del 31 gennaio 2018 oggetto della precedente cassazione con rinvio: ciò senza che sia necessario aggiungere, in ogni caso, che dal ricorso per cassazione oggi in esame neppure risulta quale sia l’esatto contenuto di detta sentenza e se la stessa sia divenuta definitiva e tale da spiegare comunque effetto in questa sede. Ciò detto, il giudice di merito ha ritenuto, con accertamento sottratto al sindacatodi questa Corte, che l’odierno ricorrente non sia in effetti convivente con il coniuge, non potendo pertanto operare alcunautomatismo tra matrimonio e inespellibilità « perché è la convivenza effettiva che può impedire l'espulsione (art. 19, comma 2, lett. c, d.lgs. n. 286/1998; v. Cass. n. 13831/2016» (Cass. 3 ottobre 2017, n. 23107). 8. — Nulla per l e spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore impor