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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19713/2026

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(CUI 02X7G3X) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 110, 81, comma 2, 624, 625, nn. 2) e 7), 56, 624, 625, nn. 2) e 7), 99, comma 4, cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo — con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio — non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata), ossia l'obiettiva gravità dei fatti e della recidiva contestata, sintomatica di una peculiare pericolosità del ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.MDEPOS,TATA 29 MAG 2026 FlirMi r;1,) M a De Santi3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
(CUI 02X7G3X) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 110, 81, comma 2, 624, 625, nn. 2) e 7), 56, 624, 625, nn. 2) e 7), 99, comma 4, cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo — con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio — non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata), ossia l'obiettiva gravità dei fatti e della recidiva contestata, sintomatica di una peculiare pericolosità del ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.MDEPOS,TATA 29 MAG 2026 FlirMi r;1,) M a De Santi3
Sentenza Cassazione n. 19713/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris