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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 maggio 2026

Cassazione n. 30377/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

;avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Locri;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso per l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Locri, in funzione diGiudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza presentata in data 4 novembre2025 nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere la riapertura del cumulodelle pene al fine di ricomprendervi periodi di carcerazione pregressa in relazionea sentenze di condanne non indicate nell’ordine di esecuzione.2.

Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione, [OSCURATO:PERSONA] per iltramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo con un unicomotivo la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 125 e 663 cod. proc. pen.Deduce la difesa che, con l’istanza indicata, il ricorrente aveva chiesto lariapertura del cumulo e non lo scioglimento dello stesso di competenza esclusivadella Magistratura di sorveglianza, sicché il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione sarebbeincorso in un grave errore giuridico lì dove aveva equiparato i due istitutipronunciando pertanto un provvedimento abnorme.3.

Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] haconcluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2. [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha respinto l’istanza del ricorrenteevidenziandoche la domanda era diretta adottenere la riapertura del cumulo alfine di ritenere espiata la pena inflitta per i reati ostativi, così da potereaccedere ai benefici penitenziari.Nel provvedimento censurato si afferma che all’udienza camerale la difesaaveva chiesto al [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione di invitare la Procura a riaprire ilcumulo al fine della futura fruizione dei benefici penitenziari; contenuto cherisulta confermato dalla lettura dell’istanza medesima.Di conseguenza, correttamente il giudice dell’ esecuzione ha evidenziatoche in relazione allo scioglimento del cumulo il giudice competente è ilMagistrato di sorveglianza, sottolineando, altresì, che la difesa, ai fini dellarideterminazione del cumulo, non aveva dedotto alcun errore di calcolo o diindicazione delle sentenze da ricomprendere nel provvedimento del 29 maggio2024, giacché già indicava tutti i titoli esecutivi; uniche doglianze sulle qualicome giudice dell’esecuzione avrebbe potuto pronunciarsi.

Né ciò viene allegatocon il presente ricorso per cassazione.Al riguardo deve rilevarsi che, ai fini dell'esecuzione di pene concorrenti,vanno inserite nel cumulo, non solo tutte le pene che non risultino ancoraespiate alla data di commissione dell'ultimo reato, ma anche quelle già espiateche comunque possano avere un riflesso sul criterio moderatore di cui all'art.78 cod. pen. o sul cumulo materiale, anche in vista della maturazione deirequisiti temporali per l'ammissione ad eventuali benefici penitenziari (Sez. 1,n. 26601 del 07/05/2024, Stranieri, Rv. 286604 – 01: fattispecie relativa arichiesta del condannato di inserire nel cumulo la condanna relativa a reatocommesso prima dell'inizio dell'esecuzione delle pene concorrenti ed espiataprecedentemente alla commissione dell'ultimo dei reati del cumulo, motivatadal condannato con l'interesse a fruire di un periodo di liberazione anticipataspeciale).

In particolare, nella sentenza appena richiamata si legge che Sez. 1,n. 36860 del 2021 afferma, da un lato, che «[s]e è vero che in giurisprudenzasi è affermato il principio secondo il quale il provvedimento di unificazione dellepene concorrenti, ai sensi dell'art. 663 cod. proc. pen., è attività doverosa,funzionale all'interesse del condannato a conoscere con esattezza ecompletezza la propria situazione esecutiva e all'interesse dell'ordinamentoall'instaurazione di un ordinato rapporto esecutivo unitario (Sez. 1, n. 47319del 29/11/2011, Cafarelli, Rv. 251417), pur tuttavia ad esso si deve procederenel caso in cui debba essere determinata la pena da eseguire ovvero nel caso incui, rispetto ad un precedente provvedimento di cumulo, debba, in ragione diprovvedimenti sopravvenuti, essere rideterminata».Ciò posto, nel caso di specie non viene dedotto alcun elemento concretoper il quale la pena da eseguire debba essere rideterminata.3.

Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Consegue alla pronuncia la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma, ritenuta equa, di euro tremila in favore della Cassadelle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 08/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
;avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Locri;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso per l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Locri, in funzione diGiudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza presentata in data 4 novembre2025 nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere la riapertura del cumulodelle pene al fine di ricomprendervi periodi di carcerazione pregressa in relazionea sentenze di condanne non indicate nell’ordine di esecuzione.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione, [OSCURATO:PERSONA] per iltramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo con un unicomotivo la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 125 e 663 cod. proc. pen.Deduce la difesa che, con l’istanza indicata, il ricorrente aveva chiesto lariapertura del cumulo e non lo scioglimento dello stesso di competenza esclusivadella Magistratura di sorveglianza, sicché il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione sarebbeincorso in un grave errore giuridico lì dove aveva equiparato i due istitutipronunciando pertanto un provvedimento abnorme.3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] haconcluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha respinto l’istanza del ricorrenteevidenziandoche la domanda era diretta adottenere la riapertura del cumulo alfine di ritenere espiata la pena inflitta per i reati ostativi, così da potereaccedere ai benefici penitenziari.Nel provvedimento censurato si afferma che all’udienza camerale la difesaaveva chiesto al [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione di invitare la Procura a riaprire ilcumulo al fine della futura fruizione dei benefici penitenziari; contenuto cherisulta confermato dalla lettura dell’istanza medesima.Di conseguenza, correttamente il giudice dell’ esecuzione ha evidenziatoche in relazione allo scioglimento del cumulo il giudice competente è ilMagistrato di sorveglianza, sottolineando, altresì, che la difesa, ai fini dellarideterminazione del cumulo, non aveva dedotto alcun errore di calcolo o diindicazione delle sentenze da ricomprendere nel provvedimento del 29 maggio2024, giacché già indicava tutti i titoli esecutivi; uniche doglianze sulle qualicome giudice dell’esecuzione avrebbe potuto pronunciarsi. Né ciò viene allegatocon il presente ricorso per cassazione.Al riguardo deve rilevarsi che, ai fini dell'esecuzione di pene concorrenti,vanno inserite nel cumulo, non solo tutte le pene che non risultino ancoraespiate alla data di commissione dell'ultimo reato, ma anche quelle già espiateche comunque possano avere un riflesso sul criterio moderatore di cui all'art.78 cod. pen. o sul cumulo materiale, anche in vista della maturazione deirequisiti temporali per l'ammissione ad eventuali benefici penitenziari (Sez. 1,n. 26601 del 07/05/2024, Stranieri, Rv. 286604 – 01: fattispecie relativa arichiesta del condannato di inserire nel cumulo la condanna relativa a reatocommesso prima dell'inizio dell'esecuzione delle pene concorrenti ed espiataprecedentemente alla commissione dell'ultimo dei reati del cumulo, motivatadal condannato con l'interesse a fruire di un periodo di liberazione anticipataspeciale). In particolare, nella sentenza appena richiamata si legge che Sez. 1,n. 36860 del 2021 afferma, da un lato, che «[s]e è vero che in giurisprudenzasi è affermato il principio secondo il quale il provvedimento di unificazione dellepene concorrenti, ai sensi dell'art. 663 cod. proc. pen., è attività doverosa,funzionale all'interesse del condannato a conoscere con esattezza ecompletezza la propria situazione esecutiva e all'interesse dell'ordinamentoall'instaurazione di un ordinato rapporto esecutivo unitario (Sez. 1, n. 47319del 29/11/2011, Cafarelli, Rv. 251417), pur tuttavia ad esso si deve procederenel caso in cui debba essere determinata la pena da eseguire ovvero nel caso incui, rispetto ad un precedente provvedimento di cumulo, debba, in ragione diprovvedimenti sopravvenuti, essere rideterminata».Ciò posto, nel caso di specie non viene dedotto alcun elemento concretoper il quale la pena da eseguire debba essere rideterminata.3. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Consegue alla pronuncia la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma, ritenuta equa, di euro tremila in favore della Cassadelle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 08/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]
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