CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2021
Cassazione n. 47276/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Roma il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Roma in data 15/2/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Roma, in riforma della decisione del locale Tribunale, esclusa la contestata recidiva, riduceva ad anni uno, mesi quattro di reclusione la pena inflitta all'imputato con riguardo al delitto di ricettazione in rubrica ascrittogli. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto e al mancato riconoscimento dell'attenuante speciale ex art. 648, comma 2, cod.pen. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto sostenuto da motivi manifestamente infondati. Infatti, la Corte di merito ha disatteso il gravame difensivo in punto di alternativa qualificazione giuridica del fatto con motivazione esaustiva e priva di manifeste illogicità. Invero, il richiamo alla generica assunzione di responsabilità per il furto in assenza di dettagli circa tempo, luogo e modalità di consumazione è del tutto pertinente in quanto siffatta evenienza preclude al giudice ogni verifica circa l'attendibilità delle dichiarazioni autoaccusatorie. La giurisprudenza di questa ,991, Corte è ferma nel ritenere che risponde del reato di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Rv. 270120). Ha, altresì, chiarito che, in presenza di una giustificazione non implausibile del possesso della "res", è onere del giudice verificare in concreto la fondatezza di questa nel contesto del comportamento tenuto dall'agente (Sez. 2, n. 50952 del 26/11/2013, Rv. 257983) sicché la trama giustificativa della Corte di merito è del tutto legittima e coerente con i richiamati principi. V'è da aggiungere, inoltre, che il diritto al silenzio rivendicato dalla difesa non può essere declinato in senso assoluto. Infatti, questa Corte- in perfetta aderenza alle fonti convenzionali- ritiene che, in virtù del principio "nemo tenetur se detegere", l'imputato può non rispondere su fatti leggibili "contra se" e negare la propria responsabilità anche contro l'evidenza; tuttavia, al giudice non è precluso valutare la condotta processuale del giudicando, coniugandola con ogni altra circostanza sintomatica, con la conseguenza che egli, nella formazione del libero convincimento, può ben considerare, in concorso di altre circostanze, la portata significativa del silenzio mantenuto dall'imputato su circostanze potenzialmente idonee a scagionarlo (Sez. 5, n. 12182 del 14/02/2006, Ferrara, Rv. 233903; Sez. 1, n.2653 del 26/10/2011, dep.2012, M., Rv. 251828). 3.1 Quanto all'attenuante speciale ex art. 648, comma 2, cod.pen. le censure difensive sono parimenti destituite di pregio, avendo la sentenza impugnata adeguatamente argomentato l'impossibilità di ricondurre all'ipotesi della particolare tenuità la ricettazione dell'automobile di cui si discute. Invero, oltre all'oggettiva impossibilità di qualificare un autoveicolo marciante ed in buone condizioni di valore esiguo, non è fuor di luogo rammentare che questa Corte ha da tempo chiarito che la "particolare tenuità", nel delitto di ricettazione, va desunta da una complessiva valutazione del fatto che comprenda le modalità dell'azione, la personalità dell'imputato e il valore economico della "res" (Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, Rv. 271154; n. 32832 del 09/05/2007, Rv. 237696), tale da far emergere una rilevanza criminosa del fatto del tutto marginale, nella specie motivatamente esclusa. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. 2 cb, P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma il 23 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Santis )DEPOSITATA