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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15081/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], come integrato dalla memoria, risulta inammissibile, perché i motivi di ricorso sono manifestamente infondati e generici; peraltro, reiterativi dei motivi di appello adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello.

La ricorrente (assolta perché il fatto non costituisce reato) non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ma in via generica ed in fatto, ritiene l'insussistenza oggettiva del reato, richiamandosi alla consulenza, reiterando le stesse argomentazioni dell'appello respinte con motivazione adeguata.

La sentenza evidenzia come il reato risulta oggettivamente certo in relazione all'accertamento analitico del volume di affari e delle imposte evase.

Inoltre, specifica come la consulenza della parte non ha saputo giustificare i costi non esistenti, ad esempio i costi per manutenzione immobili fatturati dalla Comafo, società evasore totale e autrice di false compensazioni.

Si tratta di evidenti accertamenti e valutazioni di merito insindacabili in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivati.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], come integrato dalla memoria, risulta inammissibile, perché i motivi di ricorso sono manifestamente infondati e generici; peraltro, reiterativi dei motivi di appello adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello. La ricorrente (assolta perché il fatto non costituisce reato) non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ma in via generica ed in fatto, ritiene l'insussistenza oggettiva del reato, richiamandosi alla consulenza, reiterando le stesse argomentazioni dell'appello respinte con motivazione adeguata. La sentenza evidenzia come il reato risulta oggettivamente certo in relazione all'accertamento analitico del volume di affari e delle imposte evase. Inoltre, specifica come la consulenza della parte non ha saputo giustificare i costi non esistenti, ad esempio i costi per manutenzione immobili fatturati dalla Comafo, società evasore totale e autrice di false compensazioni. Si tratta di evidenti accertamenti e valutazioni di merito insindacabili in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivati. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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