CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 31296/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA], (C.U.I. 04I04KD), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 gennaio 1993 avverso la sentenza del 16/01/2026 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] e le conclusioni trasmesse nell'interesse del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Messina, in parziale riforma della sentenza emessa in data 14 novembre 2024 dal Tribunale di Messina in composizione monocratica, appellata da [OSCURATO:PERSONA], assolveva l'imputato dal reato di cui all'art. 334, secondo comma, cod. pen., commesso in data 16 marzo 2022, perché il fatto non sussiste, rideterminando la pena, quanto al reato di cui all'art. 73 d.lgs. 159/2011, commesso in pari data, in mesi sei di arresto. 2. Ricorre l'interessato per cassazione, tramite il difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando, con un unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 73 d.lgs. 159/2011 e 49, comma 2, cod. pen.Il ricorrente deduce che al momento della commissione del fatto la misura di prevenzione risultava già eseguita essendo stata imposta per la durata di anni due con provvedimento del Tribunale di Messina del 6 marzo 2019, notificato al condannato in data 10 aprile 2019. Evidenzia il ricorrente che dal verbale di sottoposizione alla misura di prevenzione non risulta che il [OSCURATO:PERSONA] abbia subito la revoca della patente di guida, non soccorrendo in tal senso le risultanze processuali ed essendo la revoca della patente -adottata nei confronti del prevenuto in via automatica e consequenziale- stata dichiarata incostituzionale con sentenza n. 99 del 2020 Corte costituzionale. 3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. In data 28 maggio 2026 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] depositava conclusioni scritte chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata con l'adozione delle conseguenti statuizioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va premesso che è inammissibile il motivo di ricorso dedotto per la prima volta in sede di ricorso per Cassazione e non ricompreso nei motivi di appello; in base al principio devolutivo del gravame ed al principio di disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni, la sostanziale acquiescenza della parte interessata ad un determinato capo della sentenza desumibile dalla mancata proposizione di uno specifico motivo di appello su tale punto, preclude la proposizione della questione per la prima volta in sede di giudizio di cassazione. [OSCURATO:PERSONA] di legittimità non può, dunque, decidere su violazioni di legge, quando queste non siano state già dedotte davanti al [OSCURATO:PERSONA] di merito di secondo grado, a meno che non siano rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo o non sarebbe stato possibile dedurle in grado di appello, ovvero non siano oggetto di ricorso immediato per cassazione ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen. (Sez. 2m n. 8890 del 31/01/2017). 3. Nel caso di specie, il motivo del ricorso per cassazione non risulta dedotto nell'atto di appello così come non risultano devoluti al giudice del merito le necessarie verifiche fattuali sottese alla doglianza; il ricorrente ha impugnato in sede di appello la sentenza di primo grado in relazione all'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato alla [OSCURATO:PERSONA], all'assoluzione dal reato di cui all'art. 334 c.p. perché il fatto non sussiste, al riconoscimento del vincolo della 2continuazione art. 81 c.p. con riferimento alla condotta descritta al capo b) e conseguente rideterminazione della pena. 4. Consegue, dunque, l'inammissibilità del ricorso. 5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dic P.Q.M