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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 02623/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 29 giugno 2022, il Tribunale del Riesame di Napoli confermava l'ordinanza del 6 giugno 2022, con la quale il G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere, in quanto gravemente indiziato di una pluralità di episodi del reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 72, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90 e 92).

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale partenopeo, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa censura il giudizio sulla configurabilità delle esigenze cautelari, osservando che gli elementi valorizzati nell'ordinanza gravata (numero e non occasionalità delle condotte contestate) rivelano la protratta attività criminosa e non anche il perdurante contributo a essa fornita dal ricorrente, il quale, dopo un precedente periodo detentivo, è riuscito a trovare una attività lavorativa stabile e regolarmente retribuita, come da documentazione già esibita in occasione del giudizio di riesame.

Né è stato considerato dai giudici cautelari che i fatti oggetto di causa sono antecedenti al precedente arresto di [OSCURATO:PERSONA] del 23 aprile 2020, seguito dal periodo detentivo prima richiamato e dall'avvenuto reinserimento lavorativo, per cui il requisito dell'attualità del pericolo di recidiva non ritenersi ravvisabile, tanto più ove si consideri che i fatti che hanno portato all'arresto del 23 aprile 2020 sono stati inquadrati nell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, nei limiti di seguito esposti.

1. Premesso che non è in discussione il giudizio sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di coltivazione e spaccio di sostanze stupefacenti, deve osservarsi che anche la valutazione sulla configurabilità del pericolo di reiterazione di reati appare immune da censure, mentre presenta criticità solo l'aspetto concernente la scelta della misura.

Ed invero, nel rimarcare la sussistenza del pericolo di condotte recidivanti, il Tribunale ha ragionevolmente rimarcato le modalità dei fatti, consistiti in plurimi e non temporalmente lontani episodi di spaccio, indubbiamente rivelatori di uno stabile inserimento di [OSCURATO:PERSONA] in ambienti delinquenziali di non trascurabile livello, occupandosi peraltro l'indagato non solo delle cessioni, ma anche della coltivazione délla droga, ciò a riprova del ruolo qualificato assunto nell'ambito dell'attività illecita in esame dal ricorrente, che ha perseverato nelle condotte criminose anche dopo il sequestro del 5 marzo 2020 nei confronti del coindagato [OSCURATO:PERSONA], con cui [OSCURATO:PERSONA] era socio in affari, per cui, a fronte della negativa personalità delineata dalle condotte contestate, legittimamente non è stato ritenuto dirimente il recente percorso lavorativo intrapreso dal ricorrente.

Se dunque la motivazione sull'esistenza del pericolo attuale di reiterazione dei reati non presta il fianco alle censure difensive, un discorso diverso si pone invece rispetto alla conferma della scelta della misura di massimo rigore.

Deve premettersi in proposito che, nel fissare i criteri di scelta della misura, l'art.275 comma 3 cod. proc. pen. stabilisce che la custodia cautelare in carcere può essere applicata soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate, prevedendo il comma 3 bis che, nel disporre la misura di massimo rigore, il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo elettronico a distanza di cui all'art. 275 bis cod. proc. pen., dovendosi ribadire in tal senso l'affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 53026 del 06/11/2017, Rv. 271686), secondo cui, in tema di misure cautelari personali, l'inadeguatezza degli arresti domiciliari in relazione alle esigenze di prevenzione di cui all'art. 274, lett. c) cod. proc. pen. può essere ritenuta quando, alla stregua di un giudizio prognostico fondato su elementi specifici inerenti al fatto, alle motivazioni di esso e alla personalità dell'indagato, sia possibile prevedere ragionevolmente che lo stesso si sottrarrà all'osservanza dell'obbligo di non allontanarsi dal domicilio.

Ora, nel caso di specie, pur essendo stata correttamente argomentata l'opzione per una misura di tipo custodiale, stante l'elevata propensione a delinquere del ricorrente, deve tuttavia osservarsi che, a fronte di un domicilio certo (l'indagato risulta risiedere in Sparanise), il Tribunale avrebbe dovuto illustrare le ragioni idonee a giustificare l'inadeguatezza degli arresti domiciliari in alternativa alla misura di massimo rigore, non potendosi ritenere sufficienti in senso contrario le considerazioni dell'ordinanza impugnata circa l'impossibilità di fare affidamento sul rispetto da parte dell'indagato delle prescrizioni connesse agli arresti domiciliari, essendo peraltro eventuali violazioni delle stesse efficacemente fronteggiabili con i meccanismi di controllo elettronico a distanza.

Né appare di per sé decisiva, in assenza di riferimenti specifici a persistenti legami interpersonali con altri soggetti, l'obiezione circa il fatto che il domicilio ricade nel contesto territoriale dove risultano commessi i reati per cui si procede, non bastando tale rilievo a ritenere altamente probabile che l'indagato reiteri la condotta criminosa, pur essendo nel frattempo sottoposto al regime detentivo domestico, con presidi elettronici in grado di monitorare i suoi movimenti, non potendosi peraltro sottacere che [OSCURATO:PERSONA] risulta essere stato sottoposto in altro procedimento agli arresti domiciliari, senza aver dato adito ad alcun rilievo.2.

In definitiva, in presenza di una sostanziale lacuna argomentativa circa la spiegazione delle ragioni che, in una prospettiva concreta e non astratta, sarebbero ostative all'applicazione degli arresti domiciliari con i dispositivi di controllo a distanza del detenuto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente al solo giudizio sulla scelta della misura custodiale, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale del Riesame di Napoli.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata in ordine alla scelta della misura e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ex art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 29 giugno 2022, il Tribunale del Riesame di Napoli confermava l'ordinanza del 6 giugno 2022, con la quale il G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere, in quanto gravemente indiziato di una pluralità di episodi del reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 72, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90 e 92). 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale partenopeo, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa censura il giudizio sulla configurabilità delle esigenze cautelari, osservando che gli elementi valorizzati nell'ordinanza gravata (numero e non occasionalità delle condotte contestate) rivelano la protratta attività criminosa e non anche il perdurante contributo a essa fornita dal ricorrente, il quale, dopo un precedente periodo detentivo, è riuscito a trovare una attività lavorativa stabile e regolarmente retribuita, come da documentazione già esibita in occasione del giudizio di riesame. Né è stato considerato dai giudici cautelari che i fatti oggetto di causa sono antecedenti al precedente arresto di [OSCURATO:PERSONA] del 23 aprile 2020, seguito dal periodo detentivo prima richiamato e dall'avvenuto reinserimento lavorativo, per cui il requisito dell'attualità del pericolo di recidiva non ritenersi ravvisabile, tanto più ove si consideri che i fatti che hanno portato all'arresto del 23 aprile 2020 sono stati inquadrati nell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, nei limiti di seguito esposti. 1. Premesso che non è in discussione il giudizio sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di coltivazione e spaccio di sostanze stupefacenti, deve osservarsi che anche la valutazione sulla configurabilità del pericolo di reiterazione di reati appare immune da censure, mentre presenta criticità solo l'aspetto concernente la scelta della misura. Ed invero, nel rimarcare la sussistenza del pericolo di condotte recidivanti, il Tribunale ha ragionevolmente rimarcato le modalità dei fatti, consistiti in plurimi e non temporalmente lontani episodi di spaccio, indubbiamente rivelatori di uno stabile inserimento di [OSCURATO:PERSONA] in ambienti delinquenziali di non trascurabile livello, occupandosi peraltro l'indagato non solo delle cessioni, ma anche della coltivazione délla droga, ciò a riprova del ruolo qualificato assunto nell'ambito dell'attività illecita in esame dal ricorrente, che ha perseverato nelle condotte criminose anche dopo il sequestro del 5 marzo 2020 nei confronti del coindagato [OSCURATO:PERSONA], con cui [OSCURATO:PERSONA] era socio in affari, per cui, a fronte della negativa personalità delineata dalle condotte contestate, legittimamente non è stato ritenuto dirimente il recente percorso lavorativo intrapreso dal ricorrente. Se dunque la motivazione sull'esistenza del pericolo attuale di reiterazione dei reati non presta il fianco alle censure difensive, un discorso diverso si pone invece rispetto alla conferma della scelta della misura di massimo rigore. Deve premettersi in proposito che, nel fissare i criteri di scelta della misura, l'art.275 comma 3 cod. proc. pen. stabilisce che la custodia cautelare in carcere può essere applicata soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate, prevedendo il comma 3 bis che, nel disporre la misura di massimo rigore, il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo elettronico a distanza di cui all'art. 275 bis cod. proc. pen., dovendosi ribadire in tal senso l'affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 53026 del 06/11/2017, Rv. 271686), secondo cui, in tema di misure cautelari personali, l'inadeguatezza degli arresti domiciliari in relazione alle esigenze di prevenzione di cui all'art. 274, lett. c) cod. proc. pen. può essere ritenuta quando, alla stregua di un giudizio prognostico fondato su elementi specifici inerenti al fatto, alle motivazioni di esso e alla personalità dell'indagato, sia possibile prevedere ragionevolmente che lo stesso si sottrarrà all'osservanza dell'obbligo di non allontanarsi dal domicilio. Ora, nel caso di specie, pur essendo stata correttamente argomentata l'opzione per una misura di tipo custodiale, stante l'elevata propensione a delinquere del ricorrente, deve tuttavia osservarsi che, a fronte di un domicilio certo (l'indagato risulta risiedere in Sparanise), il Tribunale avrebbe dovuto illustrare le ragioni idonee a giustificare l'inadeguatezza degli arresti domiciliari in alternativa alla misura di massimo rigore, non potendosi ritenere sufficienti in senso contrario le considerazioni dell'ordinanza impugnata circa l'impossibilità di fare affidamento sul rispetto da parte dell'indagato delle prescrizioni connesse agli arresti domiciliari, essendo peraltro eventuali violazioni delle stesse efficacemente fronteggiabili con i meccanismi di controllo elettronico a distanza. Né appare di per sé decisiva, in assenza di riferimenti specifici a persistenti legami interpersonali con altri soggetti, l'obiezione circa il fatto che il domicilio ricade nel contesto territoriale dove risultano commessi i reati per cui si procede, non bastando tale rilievo a ritenere altamente probabile che l'indagato reiteri la condotta criminosa, pur essendo nel frattempo sottoposto al regime detentivo domestico, con presidi elettronici in grado di monitorare i suoi movimenti, non potendosi peraltro sottacere che [OSCURATO:PERSONA] risulta essere stato sottoposto in altro procedimento agli arresti domiciliari, senza aver dato adito ad alcun rilievo.2. In definitiva, in presenza di una sostanziale lacuna argomentativa circa la spiegazione delle ragioni che, in una prospettiva concreta e non astratta, sarebbero ostative all'applicazione degli arresti domiciliari con i dispositivi di controllo a distanza del detenuto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente al solo giudizio sulla scelta della misura custodiale, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale del Riesame di Napoli. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata in ordine alla scelta della misura e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ex art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui al
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