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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13586/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

VO il 26/09/1980avverso la sentenza del 3/12/2024 della [OSCURATO:PERSONA] CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria diinammissibilità dei ricorsi;lette le conclusioni scritte presentate dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ilquale, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] D’AGOSTINO, ha chiesto l’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 27 febbraio 2014, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] parzialmente riformato la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 8 marzo 2012 con cui [OSCURATO:PERSONA]Agostino erastato condannato alla pena di 8 anni e 5 mesi di reclusione in relazione al delittodi associazione mafiosa, per l’effetto rideterminando la pena finale in 8 anni direclusione; e aveva confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di2 anni e 2 mesi di reclusione per i delitti di intestazione fittizia e in materia di armi.2.

Con sentenza n. 55359 in data 17 giugno 2016 la Prima Sezione penale dellaCorte di cassazione accolse il ricorso di D’Agostino limitatamente alla ritenutarecidiva, con rigetto del ricorso nel resto, nonché quello di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alcapo P), con rigetto del ricorso nel resto.3.

Con sentenza in data 3 dicembre 2024, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA],pronunciandosi in sede di rinvio, ha confermato la sentenza di primo grado neiconfronti di D’Agostino, mentre ha assolto [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto contestatoal capo P), per l’effetto rideterminando la pena inflitta per l’altro delitto in 2 annidi reclusione.4. [OSCURATO:PERSONA]Agostino ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenzapronunciata in sede di rinvio per il tramite del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA] A.F.[OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguitoenunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.comma, cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicitàdella motivazione in relazione al giudizio sulla recidiva.

Nel dettaglio, il ricorsodenuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che ladifesa del ricorrente aveva prodotto, all’udienza del 27 marzo 2024: 1) il verbaledi sottoposizione alla misura di prevenzione personale della sorveglianza specialecon obbligo di soggiorno presso il comune di Canolo del 6 luglio 2016, misura postain esecuzione dopo la scarcerazione di D’Agostino in data 5 luglio 2016; 2) ilverbale di cessazione della misura del 6 aprile 2020; 3) il provvedimento delMagistrato di sorveglianza n. 657/2021 del 15 aprile 2021, che dichiarava cessatolo stato di pericolosità sociale di D’Agostino; 4) l’estratto dell’atto di matrimoniodel 20 novembre 2020.

In particolare, il Magistrato di sorveglianza avrebbevalorizzato, nel provvedimento del 15 aprile 2021: 1) il lungo arco temporaletrascorso dall’epoca dei fatti; 2) il lungo periodo di detenzione, 3) l’assenza diulteriori condanne e di nuovi fatti di reato, 4) la condotta tenuta successivamentealla scarcerazione, allorché il soggetto era stato sottoposto alla misura dellasorveglianza speciale, 5) il percorso di reinserimento incentrato su nuoveprospettive di tipo familiare, 6) le problematiche di salute da cui il soggetto èinteressato.

Di tale produzione difensiva la Corte di appello non avrebbe fattomenzione, limitandosi a prendere atto della gravità del risalente precedente penale(sequestro di persona consumato nel 1982) e della continuità del percorsocriminale manifestata con il conseguimento della dote di ‘ndrangheta avvenuta nel2009, senza che il presente processo registrasse manifestazioni esplicative del suoruolo criminale, al di là della attribuzione dello status di “santista”, per il quale erastato condannato alla pena di 12 anni di reclusione.

La ritenuta sussistenza dellarecidiva semplice ex art. 99, commi primo e quinto, e non quella reiterata,erroneamente ritenuta dal Giudice del rinvio, avrebbe replicato l’automatismodispositivo annullato dalla Suprema Corte in quanto basato sulla gravità dei fatticontestati, senza alcun confronto con le emergenze probatorie acquisite in sede dirinvio in punto di pericolosità del soggetto.

Ciò, da un canto, vizierebbe lamotivazione, del tutto mancante nella specie; dall’altro, inciderebbe sulla correttaformulazione del giudizio discrezionale.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione per il tramite deldifensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unicomotivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari perla motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erroneaapplicazione degli artt. 125, 546, comma 1 e 533 cod. proc. pen., 111 Cost. e 133cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.

Nel dettaglio, il ricorsodenuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che lasentenza impugnata risulti priva, in motivazione, della parte concernente ledeterminazioni sul trattamento sanzionatorio.

A foglio 7 della sentenza, la Cortedi appello, dopo aver assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato contestato al capo P), perché il fattonon sussiste, avrebbe rideterminato la pena indicando, nel dispositivo, 2 anni direclusione in relazione ai reati per cui veniva confermata la condanna, senzafornire alcuna valutazione circa la congruità della pena irrogata, avendo i Giudicidel merito omesso di indicare anche uno soltanto degli elementi di cui all’art. 133cod. pen., violando pertanto il comma 1 dell’art. 546 del codice di rito.

Ancora siosserva che, in tema di determinazione della pena nel reato continuato, sussistel’obbligo di dare specifica indicazione delle pene, derivando tale obbligo non solodal testo dell’art. 533, comma 2, cod. proc. pen., ma anche dalla necessità diconsentire il controllo dell’esercizio di quella discrezionalità che gli artt. 132, primocomma e 133 cod. pen. attribuiscono al giudice nella determinazione della pena(Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269 - 01).4.

In data 19 gennaio 2026 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta delProcuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta ladeclaratoria di inammissibilità dei ricorsi.5.

In data 24 gennaio 2026 è pervenuta, via PEC, una memoria di replica afirma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]Agostino.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono inammissibili.2.

Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] lamenta l’omessamotivazione in punto di trattamento sanzionatorio, avendo la Corte di meritoassolto l’imputato per il delitto di intestazione fittizia e avendo applicato, neldeterminare la pena da infliggere per il residuo delitto in materia di armi, la penadi 2 anni di reclusione, senza alcuna motivazione in ordine ai criteri utilizzati per ilrelativo computo.Sul punto, deve, tuttavia, rilevarsi che la sentenza rescissoria doveva limitarsia rivalutare la sussistenza della meno grave fattispecie di reato contestata al capoP) della rubrica, che era stata ritenuta avvinta dalla continuazione con l’ulterioreipotesi delittuosa in materia di armi, per la quale si era già formato il giudicato.La decisione assolutoria per il reato satellite ha, dunque, comportato lasemplice eliminazione della pena posta in aumento a titolo di continuazione, conconseguente rideterminazione della pena finale per il reato residuo, giàconsiderato come più grave, in quella a suo tempo determinata.Nessun onere motivazionale aggiuntivo sul punto era, quindi, richiesto, sicchél’unico motivo ricorso deve ritenersi manifestamente infondato.3.

Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]Agostino deduce, invece,l’erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordineall’applicazione della recidiva, nonostante che la difesa avesse prodottodocumentazione attestante il giudizio di cessata pericolosità sociale formulato nel2021 da parte del Magistrato di sorveglianza a seguito della cessazione di unamisura di prevenzione personale; documentazione che, si assume, non sarebbestata in alcun modo valutata da parte della Corte di appello.Anche tale motivo è, però, non consentito dalla legge e manifestamenteinfondato.La valutazione discrezionale ad opera della Corte territoriale in relazione allasussistenza di una maggiore pericolosità sociale dell’imputato, di una dimostrataimpermeabilità alle precedenti condanne e, anzi, di una maggiore inclinazione adelinquere, è stata correttamente compiuta ponendo a raffronto il graveprecedente penale per sequestro di persona con i fatti oggetto del presenteprocedimento, commessi dopo la scarcerazione di D’Agostino a seguitodell’espiazione della pena per il suddetto delitto, all’uopo sottolineandosi come, intale arco temporale, egli sia stato ritenuto affiliato a una cosca di ‘ndrangheta,ricevendo, nel 2009, la dote di “santista”.La Corte di appello, dunque, ha valorizzato, da un lato, l’estrema gravità delprecedente penale dell’imputato, condannato per un delitto di particolare allarmesociale; e, dall’altro lato, la continuità criminale tra il grave precedente e i reatioggetto del presente processo, rivelatori del perdurante inserimento dell’imputato,in posizione particolarmente qualificata, in un contesto di criminalità organizzata,sottolineando, altresì, la prossimità temporale tra la scarcerazione per i precedentifatti, avvenuta nel 2006, e la commissione del reato associativo, collocabile nel2009; prossimità temporale indicativa di una persistente inclinazione a delinquere.Tale valutazione, che ha privilegiato taluni elementi di giudizio a discapito diquelli indicati dalla difesa con la cennata produzione documentale, si configuracome un legittimo esercizio della discrezionalità rimessa, in subiecta materia, algiudice di merito, che essendo stata resa con motivazione immune da qualunqueprofilo di illogicità, deve ritenersi sottratta al sindacato di legittimità.Ne consegue l’inammissibilità del ricorso in quanto non consentito nellapresente sede e, in ogni caso, in quanto manifestamente infondato.4.

Sulla base delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono esseredichiarati inammissibili.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, dellaCorte costituzionale, deve ritenersi che, nel caso di specie, non sussistano elementiper ritenere che ciascuna delle parti «abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità», sicché, a normadell’art. 616 cod. proc. pen., alla relativa declaratoria consegue, a carico di ciascunricorrente, l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento, infavore della Cassa delle ammende, di una somma che deve essere fissata,equitativamente, in 3.000,00 euro.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 04/02/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
VO il 26/09/1980avverso la sentenza del 3/12/2024 della [OSCURATO:PERSONA] CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria diinammissibilità dei ricorsi;lette le conclusioni scritte presentate dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ilquale, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] D’AGOSTINO, ha chiesto l’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 27 febbraio 2014, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] parzialmente riformato la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 8 marzo 2012 con cui [OSCURATO:PERSONA]Agostino erastato condannato alla pena di 8 anni e 5 mesi di reclusione in relazione al delittodi associazione mafiosa, per l’effetto rideterminando la pena finale in 8 anni direclusione; e aveva confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di2 anni e 2 mesi di reclusione per i delitti di intestazione fittizia e in materia di armi.2. Con sentenza n. 55359 in data 17 giugno 2016 la Prima Sezione penale dellaCorte di cassazione accolse il ricorso di D’Agostino limitatamente alla ritenutarecidiva, con rigetto del ricorso nel resto, nonché quello di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alcapo P), con rigetto del ricorso nel resto.3. Con sentenza in data 3 dicembre 2024, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA],pronunciandosi in sede di rinvio, ha confermato la sentenza di primo grado neiconfronti di D’Agostino, mentre ha assolto [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto contestatoal capo P), per l’effetto rideterminando la pena inflitta per l’altro delitto in 2 annidi reclusione.4. [OSCURATO:PERSONA]Agostino ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenzapronunciata in sede di rinvio per il tramite del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA] A.F.[OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguitoenunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.comma, cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicitàdella motivazione in relazione al giudizio sulla recidiva. Nel dettaglio, il ricorsodenuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che ladifesa del ricorrente aveva prodotto, all’udienza del 27 marzo 2024: 1) il verbaledi sottoposizione alla misura di prevenzione personale della sorveglianza specialecon obbligo di soggiorno presso il comune di Canolo del 6 luglio 2016, misura postain esecuzione dopo la scarcerazione di D’Agostino in data 5 luglio 2016; 2) ilverbale di cessazione della misura del 6 aprile 2020; 3) il provvedimento delMagistrato di sorveglianza n. 657/2021 del 15 aprile 2021, che dichiarava cessatolo stato di pericolosità sociale di D’Agostino; 4) l’estratto dell’atto di matrimoniodel 20 novembre 2020. In particolare, il Magistrato di sorveglianza avrebbevalorizzato, nel provvedimento del 15 aprile 2021: 1) il lungo arco temporaletrascorso dall’epoca dei fatti; 2) il lungo periodo di detenzione, 3) l’assenza diulteriori condanne e di nuovi fatti di reato, 4) la condotta tenuta successivamentealla scarcerazione, allorché il soggetto era stato sottoposto alla misura dellasorveglianza speciale, 5) il percorso di reinserimento incentrato su nuoveprospettive di tipo familiare, 6) le problematiche di salute da cui il soggetto èinteressato. Di tale produzione difensiva la Corte di appello non avrebbe fattomenzione, limitandosi a prendere atto della gravità del risalente precedente penale(sequestro di persona consumato nel 1982) e della continuità del percorsocriminale manifestata con il conseguimento della dote di ‘ndrangheta avvenuta nel2009, senza che il presente processo registrasse manifestazioni esplicative del suoruolo criminale, al di là della attribuzione dello status di “santista”, per il quale erastato condannato alla pena di 12 anni di reclusione. La ritenuta sussistenza dellarecidiva semplice ex art. 99, commi primo e quinto, e non quella reiterata,erroneamente ritenuta dal Giudice del rinvio, avrebbe replicato l’automatismodispositivo annullato dalla Suprema Corte in quanto basato sulla gravità dei fatticontestati, senza alcun confronto con le emergenze probatorie acquisite in sede dirinvio in punto di pericolosità del soggetto. Ciò, da un canto, vizierebbe lamotivazione, del tutto mancante nella specie; dall’altro, inciderebbe sulla correttaformulazione del giudizio discrezionale.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione per il tramite deldifensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unicomotivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari perla motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erroneaapplicazione degli artt. 125, 546, comma 1 e 533 cod. proc. pen., 111 Cost. e 133cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Nel dettaglio, il ricorsodenuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che lasentenza impugnata risulti priva, in motivazione, della parte concernente ledeterminazioni sul trattamento sanzionatorio. A foglio 7 della sentenza, la Cortedi appello, dopo aver assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato contestato al capo P), perché il fattonon sussiste, avrebbe rideterminato la pena indicando, nel dispositivo, 2 anni direclusione in relazione ai reati per cui veniva confermata la condanna, senzafornire alcuna valutazione circa la congruità della pena irrogata, avendo i Giudicidel merito omesso di indicare anche uno soltanto degli elementi di cui all’art. 133cod. pen., violando pertanto il comma 1 dell’art. 546 del codice di rito. Ancora siosserva che, in tema di determinazione della pena nel reato continuato, sussistel’obbligo di dare specifica indicazione delle pene, derivando tale obbligo non solodal testo dell’art. 533, comma 2, cod. proc. pen., ma anche dalla necessità diconsentire il controllo dell’esercizio di quella discrezionalità che gli artt. 132, primocomma e 133 cod. pen. attribuiscono al giudice nella determinazione della pena(Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269 - 01).4. In data 19 gennaio 2026 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta delProcuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta ladeclaratoria di inammissibilità dei ricorsi.5. In data 24 gennaio 2026 è pervenuta, via PEC, una memoria di replica afirma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]Agostino.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili.2. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] lamenta l’omessamotivazione in punto di trattamento sanzionatorio, avendo la Corte di meritoassolto l’imputato per il delitto di intestazione fittizia e avendo applicato, neldeterminare la pena da infliggere per il residuo delitto in materia di armi, la penadi 2 anni di reclusione, senza alcuna motivazione in ordine ai criteri utilizzati per ilrelativo computo.Sul punto, deve, tuttavia, rilevarsi che la sentenza rescissoria doveva limitarsia rivalutare la sussistenza della meno grave fattispecie di reato contestata al capoP) della rubrica, che era stata ritenuta avvinta dalla continuazione con l’ulterioreipotesi delittuosa in materia di armi, per la quale si era già formato il giudicato.La decisione assolutoria per il reato satellite ha, dunque, comportato lasemplice eliminazione della pena posta in aumento a titolo di continuazione, conconseguente rideterminazione della pena finale per il reato residuo, giàconsiderato come più grave, in quella a suo tempo determinata.Nessun onere motivazionale aggiuntivo sul punto era, quindi, richiesto, sicchél’unico motivo ricorso deve ritenersi manifestamente infondato.3. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]Agostino deduce, invece,l’erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordineall’applicazione della recidiva, nonostante che la difesa avesse prodottodocumentazione attestante il giudizio di cessata pericolosità sociale formulato nel2021 da parte del Magistrato di sorveglianza a seguito della cessazione di unamisura di prevenzione personale; documentazione che, si assume, non sarebbestata in alcun modo valutata da parte della Corte di appello.Anche tale motivo è, però, non consentito dalla legge e manifestamenteinfondato.La valutazione discrezionale ad opera della Corte territoriale in relazione allasussistenza di una maggiore pericolosità sociale dell’imputato, di una dimostrataimpermeabilità alle precedenti condanne e, anzi, di una maggiore inclinazione adelinquere, è stata correttamente compiuta ponendo a raffronto il graveprecedente penale per sequestro di persona con i fatti oggetto del presenteprocedimento, commessi dopo la scarcerazione di D’Agostino a seguitodell’espiazione della pena per il suddetto delitto, all’uopo sottolineandosi come, intale arco temporale, egli sia stato ritenuto affiliato a una cosca di ‘ndrangheta,ricevendo, nel 2009, la dote di “santista”.La Corte di appello, dunque, ha valorizzato, da un lato, l’estrema gravità delprecedente penale dell’imputato, condannato per un delitto di particolare allarmesociale; e, dall’altro lato, la continuità criminale tra il grave precedente e i reatioggetto del presente processo, rivelatori del perdurante inserimento dell’imputato,in posizione particolarmente qualificata, in un contesto di criminalità organizzata,sottolineando, altresì, la prossimità temporale tra la scarcerazione per i precedentifatti, avvenuta nel 2006, e la commissione del reato associativo, collocabile nel2009; prossimità temporale indicativa di una persistente inclinazione a delinquere.Tale valutazione, che ha privilegiato taluni elementi di giudizio a discapito diquelli indicati dalla difesa con la cennata produzione documentale, si configuracome un legittimo esercizio della discrezionalità rimessa, in subiecta materia, algiudice di merito, che essendo stata resa con motivazione immune da qualunqueprofilo di illogicità, deve ritenersi sottratta al sindacato di legittimità.Ne consegue l’inammissibilità del ricorso in quanto non consentito nellapresente sede e, in ogni caso, in quanto manifestamente infondato.4. Sulla base delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono esseredichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, dellaCorte costituzionale, deve ritenersi che, nel caso di specie, non sussistano elementiper ritenere che ciascuna delle parti «abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità», sicché, a normadell’art. 616 cod. proc. pen., alla relativa declaratoria consegue, a carico di ciascunricorrente, l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento, infavore della Cassa delle ammende, di una somma che deve essere fissata,equitativamente, in 3.000,00 euro. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 04/02/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA]
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