CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 20938/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole 1) della violazione degli artt. 47, comma 11, e 58-quater I. 26 luglio 1975, n. 354 e del vizio di motivazione, nonché 2) della violazione degli artt. 47, comma 11, stesso decreto, 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e 58- quater, comma 3, del suddetto decreto e del vizio di motivazione, lamentando che il riconoscimento delle misure alternative veniva negato sulla base della ostatività della revoca dell'affidamento terapeutico per l'esecuzione di ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, senza considerare che la misura era per fatti antecedenti e non per trasgressione alle prescrizioni, e senza, inoltre, considerare che il divieto triennale di benefici non opera in caso di revoca dell'affidamento in prova terapeutico - sono inammissibili perché manifestamente infondate e aspecifiche. A fronte, invero, di un'ordinanza che nel rigettare le misure alternative invocate (affidamento di tipo ordinario o terapeutico, detenzione domiciliare), pur facendo riferimento alla revoca della misura alternativa e all'ostatività di legge per la detenzione domiciliare e l'affidamento ordinario, fa leva, in via assorbente, sulla "spiccata capacità criminale" del condannato. Al riguardo osserva che dall'indagine che portava all'emissione della misura cautelare in ordine alla fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 emerge una spiccata capacità criminale di Cela, con la conseguenza che si impone una nuova rivisitazione critica del passato non ancora completamente definito a livello giudiziario e che, solo all'esito di questo percorso, giudiziario e trattamentale, quando sussisteranno i requisiti di legge, il prevenuto potrà eventualmente essere ammesso ad una misura alternativa quale quella terapeutica invocata; e che non va trascurato che ancora prima il Ser.T Albenga in data 29.11.2023 ha indicato come il percorso di disintossicazione si sia concluso nell'ottobre 2022. Valutazione, questa, con cui il ricorso non si confronta. Rilevato, pertanto, che l'impugnazione deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 m