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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:C:2025:357
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CJ0487_INF

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 15 maggio 2025 – [OSCURATO:PERSONA] e a. / Parlamento e Consiglio (causa C‑487/24 P) «Impugnazione – Ambiente – Regolamento (UE) 2023/851 – Livelli di prestazione in materia di emissioni di anidride carbonica – Autovetture nuove – Considerazione delle emissioni al di fuori dell’uso del veicolo – Combustibili sintetici neutri in termini di anidride carbonica – Ricorso di annullamento – Condizione secondo la quale il ricorrente deve essere individualmente interessato dall’atto impugnato – Mancanza – Sistema completo di rimedi giurisdizionali – Diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva»

1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Necessità che lo snaturamento risulti manifestamente dai documenti del fascicolo (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punti 20, 21, 24‑26)

2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale di un atto a carattere generale – Presupposti – Regolamento che modifica i livelli di prestazione in materia di emissioni di anidride carbonica delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi – Regolamento che impone tali livelli agli operatori economici del settore automobilistico – Ricorso proposto da operatori economici nel settore della fabbricazione e distribuzione di combustibili sintetici rigenerativi – Assenza di incidenza individuale sui ricorrenti – Irricevibilità – Violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Assenza (Art. 263, comma 4, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2023/851, art. 1, punto 1) (v. punti 27‑32, 38‑43) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co.

KG, la eFuel GmbH e la eFuel Projektentwicklung GmbH sono condannati alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0487_INF Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 15 maggio 2025 – [OSCURATO:PERSONA] e a. / Parlamento e Consiglio (causa C‑487/24 P) «Impugnazione – Ambiente – Regolamento (UE) 2023/851 – Livelli di prestazione in materia di emissioni di anidride carbonica – Autovetture nuove – Considerazione delle emissioni al di fuori dell’uso del veicolo – Combustibili sintetici neutri in termini di anidride carbonica – Ricorso di annullamento – Condizione secondo la quale il ricorrente deve essere individualmente interessato dall’atto impugnato – Mancanza – Sistema completo di rimedi giurisdizionali – Diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva» 1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Necessità che lo snaturamento risulti manifestamente dai documenti del fascicolo (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punti 20, 21, 24‑26) 2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale di un atto a carattere generale – Presupposti – Regolamento che modifica i livelli di prestazione in materia di emissioni di anidride carbonica delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi – Regolamento che impone tali livelli agli operatori economici del settore automobilistico – Ricorso proposto da operatori economici nel settore della fabbricazione e distribuzione di combustibili sintetici rigenerativi – Assenza di incidenza individuale sui ricorrenti – Irricevibilità – Violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Assenza (Art. 263, comma 4, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2023/851, art. 1, punto 1) (v. punti 27‑32, 38‑43) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG, la eFuel GmbH e la eFuel Projektentwicklung GmbH sono condannati alle spese.
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