CassazionedecretoSezione 3Decisione del 11 maggio 2021
Cassazione n. 34522/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19302/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA al corso TRIESTE n. 109, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende , domiciliazione telematica come in atti - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA alla piazza IRNERIO n. 57, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliazione telematica come in atti -controricorrente – avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di GENOVA n. 525/2021depositata in data 11/05/2021. R.g. n. 19302 del 2021; Ad. 7/06/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta, nella camera di consiglio del 7/06/2024 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] titolare di una ditta di tinteggiatura si era affidato al [OSCURATO:PERSONA] per gli adempimenti fiscali e previdenziali e, avendo rilevato delle negligenze e delle omissioni,omise il pagamento delle spettanze. [OSCURATO:PERSONA] chiese ed ottenne decreto ingiuntivo per euro 1.217,00 nei confronti del Cappiello. Questi propose opposizione e la convenne in giudizio dinanzi al Giudice di pace di Sanremo per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni, in via riconvenzionale. [OSCURATO:PERSONA] di pace si dichiarò incompetente per la riconvenzionale e, con ordinanza del 18/12/2008, rimise le parti dinanzi al Tribunale, quale giudice ritenuto competente per la sola riconvenzionale e successivamente, con altra ordinanza, affermò che le riconvenzionali ammesse dinanzi al proprio Ufficio dovevano intendersi limitate al valore di euro 2.582, rimettendo, quindi, dette domande, per la somma eccedente tale limite, al Tribunale di Sanremo. Infine, con sentenza n. 416 del 2010, lo stesso Giudice di pace definì il giudizio, revocando il decreto ingiuntivo e rigettando le domande riconvenzionali, con compensazione delle spese di lite. La sentenza del Giudice di pace venne impugnata dal Cappiello dinanzi al Tribunale, allora di Sanremo, e il procedimento assunse numero R.g. 1565 del 2011. Il Tribunale di Imperia, divenuto nelle more del giudizio competente(a seguito della soppressione del Tribunale di Sanremo e devoluzione al Tribunale di Imperia delle cause dinanzi allo stesso pendenti), con sentenza n. 301 del 2014 accolsel’impugnazione e dichiarò l’incompetenza del Giudice di pace per l’intera domanda R.g. n. 19302 del 2021; Ad. 7/06/2024; estensore: C. Valle riconvenzionale e fissò il termine di sessanta giorni per la riassunzione dinanzi al giudice competente. Prima dell’emanazione di detta sentenza del Tribunale di Imperia, [OSCURATO:PERSONA] aveva riassunto il giudizio di cui alla prima ordinanza del 18/12/2008 del Giudice di pace di Sanremo, con atto di citazione in riassunzione, proponendo tutte le domande riconvenzionali già proposte. [OSCURATO:PERSONA] si costituì in questo giudizio, che aveva assunto il numero di Rg.(registro generale) 434 del 2009 e d eccepì la nullità della citazione introduttiva, perché il bene della vita richiesto (cd. petitum) era superiore a quello originariamente richiesto dinanzi al Giudice di pace. Il Tribunale di Imperia istruì la causa mediante consulenza tecnico contabile e il processo venne, quindi, sospeso, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ. in quanto la Cernuto aveva fatto rilevare la pendenza del giudizio di appello avverso la sentenza del Giudice di pace. A seguito della sentenza n. 301 del 2014 del Tribunale di Imperia, [OSCURATO:PERSONA] depositòistanza in prosecuzione. Il Tribunale, a seguito della detta istanza, procede tte alla trattazione della causa e, con sentenza n. 83 del 2016, rigettò la domanda del Cappiello. [OSCURATO:PERSONA] propose impugnazione e la Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 525 dell’11/05/2001, acco ls e le domande dallo stesso proposte in primo grado e, ritenutane la responsabilità professionale e l’inadempimento agli obblighi ad essa correlati, condannò [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni, liquida ti in oltre ventiseimila euro (€ 26.993,39), oltre rivalutazione monetaria e interessi. Avverso la detta sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo,[OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito concontroricorso [OSCURATO:PERSONA]. R.g. n. 19302 del 2021; Ad. 7/06/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] non ha presentato conclusioni. Il contro ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale del 7/06/2024, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’unico motivo di ricorso pone censura ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ, per nullità della sentenza per contrasto con gli artt. 50, 307 e 310 cod. proc. civ. poiché, a seguito della mancata riassunzione in termini, dopo la sentenza del Tribunale di Imperia n. 301 del 28/08/2014 il procedimento, al contrario di quanto ritenuto dalla Corte territoriale, si sarebbe estinto. Il motivo non coglie il senso della decisione della Corte territoriale. [OSCURATO:PERSONA] aveva già riassunto il giudizio di cui alla prima ordinanza del Giudice di pace di Sanremo e quindi aveva incardinato una domanda, sebbene più ampia, ma già proposta dinanzi a quel Giudice, così come consentito dalla giurisprudenza di questa Corte formatasi sul disposto dell’art. 50 codice di rito , alla quale il Collegio presta adesione e intende assicurare continuità (Cass n. 15753 del 10/07/2014 Rv. 632112 – 01 , alla quale ha fatto seguito Cass. n. 132 del l’ 8/01/2016 Rv. 638068 - 01) , cosicché non vi era più alcuna influenzasul processo incardinato da [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Imperia del giudizio sfociato nella sentenza n. 301 del 2014, concluso, peraltro, con sentenza di mero rito ‒ e, verosimilmente, sarebbe stato opportuno, al fine di evitare la duplicazione di processi, disporre una chiamata dei due giudizi dinanzi lo stesso istruttore, non ostandovi la pendenza in diverse fasi, così come affermato dalla giurisprudenza nomofilattica di questa Corte (Sez. U n. 27846 del 12/12/2013 Rv. 628456 - 01) ‒ , cosicché la sentenza oggi impugnata ha, con statuizione di merito assunta a seguito di rituale R.g. n. 19302 del 2021; Ad. 7/06/2024; estensore: C. Valle istruzione della causa, validamente riformato la sentenza n. 83 dell’anno 2016, di sostanziale inammissibilità della domanda, dello stesso Tribunale di Imperia che aveva ritenuto precluse le domande risarcitorie proposte dal Cappiello. Deve, in questa sede, ribadirsi che il processo concluso dalla sentenza del Tribunale di Imperia n. 301 dell’anno 2014 non è stato ritualmente proseguito o riassunto e, pertanto, si è estinto, con conseguente estinzione di tutti gli atti processuali compiuti e, quindi, con esclusione di una qualsivoglia efficacia della stessa sentenza che lo ha concluso, posto che ai sensi dell’art. 310, comma 2, codice di rito, soltanto le sentenze (e ora, a seguito delle modifiche del codice di rito, le ordinanze) della Corte di Cassazione su questioni di competenza (Cass. n. 13975 del 3/06/2013 Rv. 626464 – 01 ; Cass. n. 2028 del 4/06/1976 Rv. 380856 - 01) sopravvivono all’estinzione del processo (oltre che le sentenze di condanna generica e le sentenze che hanno deciso questioni preliminari di merito senza definire il giudizio (Cass. n. 37735 del 23/12/2022 Rv. 666438 – 01 ; Cass. n. 23364 del 3 /11/2014 Rv. 633135 – 01 ) , o alcune soltanto delle cause riunite , come la risalente dottrina evidenziava. A tanto consegue che la riassunzione del giudizio compiuta dal Cappiellodinanzi al Tribunale di Imperia è stata del tutto rituale e ha condotto alla sentenza d’appello, di condanna per responsabilità professionale della Cernuto,in questa sede impugnata. A tanto consegue pure che, disatteso l’unico motivo di ricorso, incentrato su questioni di rito e che non involge in alcun modo questioni inerenti all’accertamento della responsabilità (ossia il cd. an) e la misura del risarcimento accordato (il quantum), non vi è luogo ad alcun ulteriore sindacato di competenza di questa Corte di legittimità. Il ricorso è, pertanto, infondato e deve essere rigettato. R.g. n. 19302 del 2021; Ad. 7/06/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidate, in favore del controricorrente, come da dispositivo, tenuto conto dell’attività processuale espletata in relazione al valore della controversia. La decisione di rigetto del l’impugnazione comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorre nte al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3 . 1 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis,