Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 207/2012
ECLI:EU:T:2012:309
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 19 giugno 2012 —
[OSCURATO:SOCIETA] / UAMI — [OSCURATO:PERSONA] (H.[OSCURATO:PERSONA])
(causa T-557/10)
«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo H.[OSCURATO:PERSONA] — Marchio nazionale figurativo anteriore H [OSCURATO:PERSONA] — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»
Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o
simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Marchio denominativo H.[OSCURATO:PERSONA] e marchio figurativo H [OSCURATO:PERSONA] [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]
(v. punti 21-23, 70, 91)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 9 settembre 2010 (procedimento R 1411/2009-1),
relativa ad un procedimento di opposizione tra l’[OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA].
Dispositivo
1)
La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(UAMI) del 9 settembre 2010 (procedimento R 1411/2009-1) è annullata.
2)
L’UAMI sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla [OSCURATO:SOCIETA] nel procedimento dinanzi al Tribunale.
3)
L’UAMI sopporterà le spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento dinanzi alla prima commissione di ricorso.
4)
[OSCURATO:SOCIETA] sopporterà le proprie spese.