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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 9 gennaio 2023

Cassazione n. 35130/2023

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 4399/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]incenzo, rappresentato e difeso da sé medesimo; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la delibera del [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/11/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Osserva

1. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio nazionale forense in materia di difese d’ufficio e patrocinio a spese dello Stato, con delibera del 28/12/2022, depositata il 9/1/2023, rigettò la domanda d’iscrizione nell’elenco unico nazionale degli avvocati disponibili ad assumere le difese d’ufficio presentata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].

La delibera prese atto del parere negativo espresso dal Consiglio dell’Ordine di Milano, con il quale si era affermato che il richiedente non possedeva alcuno (nel senso di neppure uno) dei requisiti previsti dal d. lgs. n. 6, 30/1/2015 e d a l regolamento difese d’ufficio del Consiglio nazionale forense.

2. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la deliberazione di cui sopra sulla base di sei motivi, il quale ha notificato l’atto al Consiglio nazionale forense, che non ha svolto difese.

3. Preliminarmente va rilevato che l'avvocato che intenda impugnare con ricorso per cassazione la decisione del Consiglio nazionale forense può sottoscrivere personalmente il ricorso e partecipare alla discussione orale avanti la Corte, pur non essendo iscritto nell'apposito albo dei patrocinanti dinanzi le giurisdizioni superiori (purché, ovviamente, non sia stato sospeso, con pronuncia esecutiva, dall'esercizio della professione), in base all'art. 56, terzo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, secondo cui possono proporre ricorso avverso le decisioni del Consiglio nazionale f orense - oltre al pubblico ministero - "gli interessati", nonché agli artt. 66, terzo comma - che abilita a sottoscrivere il ricorso il "ricorrente", - e 67, terzo comma - secondo cui l'interessato è ammesso ad esporre le sue difese personalmente o per mezzo di avvocato iscritto nell'albo speciale -, del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, i quali hanno carattere derogatorio rispetto al disposto dell'art. 365 cod. proc. civ. (S.U. n. 6765, 05/05/2003, Rv. 562605 –01).

Carattere derogatorio, che prescinde dall’ammissibilità in concreto dell’impugnazione proposta davanti alle Sezioni unite, che come si vedrà, nel caso al vaglio deve escludersi.

Ciò posto, non assume rilievo la circostanza che il ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Milano, non sia iscritto nel predetto albo.

4. Il ricorrente denuncia: - violazione dell’art. 3 n. 1 l. 241/90, per inadeguata e insufficiente motivazione ; - violazione dell’art. 3 n. 4: non sono indicati né il termine né l’autorità, cui è possibile ricorrere ; - violazione art. 1 l. 241/90 nn. 1 e

2. Non sono osservati i criteri di economicità e il divieto di aggravamento del procedimento,privo di motivate esigenze ; - violazione del principio del favor legis nella successione di normative ; - violazione del diritto del lavoro, ex art. 4 Cost. ; - violazione dei principi di proporzionalità e prevedibilità . 4.

1. Questi, in sintesi, gli argomenti promiscuamente posti a sostegno delle doglianze.

La delibera si fondava sul contraddittorio parere espresso dal C.O.A. di Milano, il quale aveva riconosciuto che il ricorrente era esonerato dall’obbligo della formazione permanente, avendo raggiunto il sessantesimo anno d’età e che aveva frequentato un corso biennale di formazione e aggiornamento nella materia penale, il cui valore era stato ingiustamente negato per il solo fatto che lo stesso aveva avuto svolgimento prima dell’entrata in vigore del regolamento del C.N.F. (27/10/2019); non erano stati valutati gli eventi formativi frequentati e ancora in itinere; nessuna menzione era stata fatta delle docenze accademiche e delle pubblicazioni scientifiche; non si era tenuto conto dell’esercizio professionale di difensore d’ufficio, né dell’autoformazione, così violando il “favor legis”, applicando la normativa più sfavorevole; era stato violato il diritto al lavoro, essendo stata negata l’inclusione nell’elenco, nonostante la sussistenza dei requisiti; risultava leso il diritto di proprietà, da intendersi esteso ai diritti sociali, siccome interpretato dalla Corte EDU (richiama la sentenza 26/1/2023 – [OSCURATO:PERSONA] c.

Spagna, ric. n. 22386/19).

5. Il ricorso è inammissibile.

Preliminarmente a ogni considerazione riguardante l’omesso rispetto del paradigma tipico del ricorso per cassazione di cui all’art. 360 cod. proc. civ., deve osservarsi quanto appresso L’art. 1 del d. lgs. n. 6, [OSCURATO:DATA_NASCITA] (Riordino della disciplina della difesa d’ufficio, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 247 del 31/12/2012), ha, fra l’altro, aggiunto, dopo il comma 1-bis dell’art. 29, d. lgs. n. 271, [OSCURATO:DATA_NASCITA], il comma 1-ter, avente il seguente tenore: La domanda di inserimento nell’elenco nazionale di cui al comma 1 è presentata al Consiglio dell’ordine circondariale di appartenenza, che provvede alla trasmissione degli atti, con allegato parere, al Consiglio nazionale forense.

Avverso la decisione di rigetto della domanda è ammessa opposizione ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. .

Come noto l’art. 7 richiamato disciplina il ricorso amministrativo in opposizione avverso lo stesso organo collegiale che ha rigettato la istanza del privato.

L’art. 8 del “Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio”, approvato dal Consiglio nazionale forense nella seduta del 12/7/2019, nel disciplinare il procedimento di opposizione avverso la decisione di rigetto avverso lo stesso C.N.F. si rifà all’art. 7 della l. n. 1199/1971.

Per quanto detto prima, il ricorso, poiché rivolto contro una delibera avente natura amministrativa, non assunta in esito a procedimento di carattere giurisdizionale, è inammissibile.

6. Non deve farsi luogo a regolamento delle spese in assenza di contraddittore.

7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 4399/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]incenzo, rappresentato e difeso da sé medesimo; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la delibera del [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/11/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Osserva 1. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio nazionale forense in materia di difese d’ufficio e patrocinio a spese dello Stato, con delibera del 28/12/2022, depositata il 9/1/2023, rigettò la domanda d’iscrizione nell’elenco unico nazionale degli avvocati disponibili ad assumere le difese d’ufficio presentata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. La delibera prese atto del parere negativo espresso dal Consiglio dell’Ordine di Milano, con il quale si era affermato che il richiedente non possedeva alcuno (nel senso di neppure uno) dei requisiti previsti dal d. lgs. n. 6, 30/1/2015 e d a l regolamento difese d’ufficio del Consiglio nazionale forense. 2. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la deliberazione di cui sopra sulla base di sei motivi, il quale ha notificato l’atto al Consiglio nazionale forense, che non ha svolto difese. 3. Preliminarmente va rilevato che l'avvocato che intenda impugnare con ricorso per cassazione la decisione del Consiglio nazionale forense può sottoscrivere personalmente il ricorso e partecipare alla discussione orale avanti la Corte, pur non essendo iscritto nell'apposito albo dei patrocinanti dinanzi le giurisdizioni superiori (purché, ovviamente, non sia stato sospeso, con pronuncia esecutiva, dall'esercizio della professione), in base all'art. 56, terzo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, secondo cui possono proporre ricorso avverso le decisioni del Consiglio nazionale f orense - oltre al pubblico ministero - "gli interessati", nonché agli artt. 66, terzo comma - che abilita a sottoscrivere il ricorso il "ricorrente", - e 67, terzo comma - secondo cui l'interessato è ammesso ad esporre le sue difese personalmente o per mezzo di avvocato iscritto nell'albo speciale -, del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, i quali hanno carattere derogatorio rispetto al disposto dell'art. 365 cod. proc. civ. (S.U. n. 6765, 05/05/2003, Rv. 562605 –01). Carattere derogatorio, che prescinde dall’ammissibilità in concreto dell’impugnazione proposta davanti alle Sezioni unite, che come si vedrà, nel caso al vaglio deve escludersi. Ciò posto, non assume rilievo la circostanza che il ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Milano, non sia iscritto nel predetto albo. 4. Il ricorrente denuncia: - violazione dell’art. 3 n. 1 l. 241/90, per inadeguata e insufficiente motivazione ; - violazione dell’art. 3 n. 4: non sono indicati né il termine né l’autorità, cui è possibile ricorrere ; - violazione art. 1 l. 241/90 nn. 1 e 2. Non sono osservati i criteri di economicità e il divieto di aggravamento del procedimento,privo di motivate esigenze ; - violazione del principio del favor legis nella successione di normative ; - violazione del diritto del lavoro, ex art. 4 Cost. ; - violazione dei principi di proporzionalità e prevedibilità . 4. 1. Questi, in sintesi, gli argomenti promiscuamente posti a sostegno delle doglianze. La delibera si fondava sul contraddittorio parere espresso dal C.O.A. di Milano, il quale aveva riconosciuto che il ricorrente era esonerato dall’obbligo della formazione permanente, avendo raggiunto il sessantesimo anno d’età e che aveva frequentato un corso biennale di formazione e aggiornamento nella materia penale, il cui valore era stato ingiustamente negato per il solo fatto che lo stesso aveva avuto svolgimento prima dell’entrata in vigore del regolamento del C.N.F. (27/10/2019); non erano stati valutati gli eventi formativi frequentati e ancora in itinere; nessuna menzione era stata fatta delle docenze accademiche e delle pubblicazioni scientifiche; non si era tenuto conto dell’esercizio professionale di difensore d’ufficio, né dell’autoformazione, così violando il “favor legis”, applicando la normativa più sfavorevole; era stato violato il diritto al lavoro, essendo stata negata l’inclusione nell’elenco, nonostante la sussistenza dei requisiti; risultava leso il diritto di proprietà, da intendersi esteso ai diritti sociali, siccome interpretato dalla Corte EDU (richiama la sentenza 26/1/2023 – [OSCURATO:PERSONA] c. Spagna, ric. n. 22386/19). 5. Il ricorso è inammissibile. Preliminarmente a ogni considerazione riguardante l’omesso rispetto del paradigma tipico del ricorso per cassazione di cui all’art. 360 cod. proc. civ., deve osservarsi quanto appresso L’art. 1 del d. lgs. n. 6, [OSCURATO:DATA_NASCITA] (Riordino della disciplina della difesa d’ufficio, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 247 del 31/12/2012), ha, fra l’altro, aggiunto, dopo il comma 1-bis dell’art. 29, d. lgs. n. 271, [OSCURATO:DATA_NASCITA], il comma 1-ter, avente il seguente tenore: La domanda di inserimento nell’elenco nazionale di cui al comma 1 è presentata al Consiglio dell’ordine circondariale di appartenenza, che provvede alla trasmissione degli atti, con allegato parere, al Consiglio nazionale forense. Avverso la decisione di rigetto della domanda è ammessa opposizione ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. . Come noto l’art. 7 richiamato disciplina il ricorso amministrativo in opposizione avverso lo stesso organo collegiale che ha rigettato la istanza del privato. L’art. 8 del “Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio”, approvato dal Consiglio nazionale forense nella seduta del 12/7/2019, nel disciplinare il procedimento di opposizione avverso la decisione di rigetto avverso lo stesso C.N.F. si rifà all’art. 7 della l. n. 1199/1971. Per quanto detto prima, il ricorso, poiché rivolto contro una delibera avente natura amministrativa, non assunta in esito a procedimento di carattere giurisdizionale, è inammissibile. 6. Non deve farsi luogo a regolamento delle spese in assenza di contraddittore. 7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale
Sentenza Cassazione n. 35130/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris