CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2022
Cassazione n. 15957/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAdato av-viso a e parti;ì udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che lo ha prosciolto dal reato di cui all'art. 392 cod. pen. perché estinto per prescrizione, confermando le relative statuizioni civili poste a suo carico. Ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; chiarito che tale principio opera anche nel caso in cui l'imputato svolga la professione di avvocato (cfr. tra le altre Sez. 2, n. 19759 del 21/03/2018, Biondini, Rv. 272899); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/2022 Il Consigliere est.9nsore Il Presidente