CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 22 marzo 2024
Cassazione n. 17558/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; p(2,) [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22 giugno 2023, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza pronunciata il 14 luglio 2021 dal Tribunale di Macerata, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 per aver detenuto a fini di cessione a terzi gr. 5.160 lordi di marijuana contenenti complessivi gr. 98,026 di THC. 2. Per miglior comprensione si deve subito riferire che [OSCURATO:PERSONA] fu tratto in arresto dal reparto Operativo dei Carabinieri di Fermo mentre confezionava marijuana all'interno di buste di cellophane nel capanno di una rimessa di campagna. I militari operanti rinvennero due scatole di cartone contenenti marijuana, un bilancino di precisione, rotoli di carta stagnola e nastro trasparente, bottiglie e flaconcini di ammoniaca. L'imputato sostenne di aver acquistato la sostanza presso una azienda agricola autorizzata a coltivare e vendere cannabis sativa L. ai sensi della legge 2 dicembre 2016 n. 242. La perizia disposta in giudizio consentì di accertare che la percentuale media di THC presente nella sostanza era dello 0,2% sicché la stessa era conforme ai limiti previsti dall'art. 4 della legge n. 242/2016. Danese è stato ritenuto responsabile del reato ascrittogli in ragione della quantità della sostanza e del fatto che fu sorpreso a confezionarla. 3. Contro la sentenza della Corte di appello ha proposto tempestivo ricorso il difensore dell'imputato. Il ricorso si articola in tre motivi che di seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione come previsto dall'art. 173 comma 1 D.Igs. 28 luglio 1989 n. 271. 2.1. Col primo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione quanto alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato. La difesa osserva che Dainese è accusato della detenzione di sostanza che aveva regolarmente acquistato solo perché si è ritenuto che la detenzione fosse destinata alla cessione a terzi, ma tale destinazione è stata sostenuta, pur in presenza di una regolare fattura di acquisto, senza adeguata motivazione. Sotto diverso profilo, il difensore ricorda che, ai fini dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, sarebbe stato necessario accertare l'effettiva efficacia drogante o psicotropa del prodotto secondo il principio di offensività, ma la Corte territoriale non ha compiuto alcun accertamento in tal senso. Si è limitata infatti ad affermare che la quantità complessiva di THC (gr. 98,026) consentiva di confezionare 3.961 dosi medie singole e non si è interrogata sull'effettiva capacità drogante di una sostanza che conteneva THC in percentuale media non superiore allo 0,2% e conteneva anche cannabidiolo (CBD): un principio attivo capace di contrastare e attenuare gli effetti del THC. 2.2. Col secondo motivo, la difesa deduce vizi di motivazione quanto alla qualificazione giuridica del fatto come violazione dell'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/90. Sostiene che, in ragione della qualità della sostanza e del fatto che Dainese l'aveva regolarmente acquistata presso un'azienda agricola, avrebbe dovuto essere ritenuta la lieve entità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309/90. 2.3. Col terzo motivo il ricorrente deduce vizi di motivazione per non essere stata applicata la causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Con memoria in data 22 marzo 2024, il difensore dell'imputato ha insistito per l'accoglimento del ricorso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità. 2. Come noto, questa Corte di legittimità, nel suo massimo consesso, ha ritenuto che la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio e resina, integrano il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività (Sez. U, n. 30475 del 30/05/2019, Castignani, Rv. 27595601). Dopo un ampio esame della normativa di riferimento nazionale ed europea, le Sezioni unite hanno attribuito natura tassativa all'elenco contenuto nell'art. 2, comma 2, legge n. 242/2016, con riguardo ai prodotti che possono essere lecitamente ottenuti dalla coltivazione agroindustriale di cannabis sativa L. Tanto è stato affermato sul presupposto che si tratta di prodotti che derivano da una coltivazione che risulta consentita solo in via di eccezione, rispetto al generale divieto di coltivazione della cannabis, penalmente sanzionato. Con la sentenza in esame, le Sezioni Unite hanno affrontato anche il tema delle soglie percentuali di THC che, secondo alcuni orientamenti, costituivano il discrimine della liceità della commercializzazione dei prodotti ottenuti dalla coltivazione agroindustriale di cannabis sativa L. Avendo riguardo ai valori indicati dall'art. 4, commi 5 e 7, legge n.242/2016 il supremo Collegio ha chiarito che si tratta di valori introdotti per tutelare gli agricoltori operanti nella filiera agroalimentare delineata dalla legge, i quali, pur avendo impiegato qualità di canapa consentite, potrebbero aver ottenuto un prodotto contenente una percentuale di THC superiore al limite massimo consentito perché compresa tra lo 0,2 e lo 0,6 °/0. L'art. 4, comma 5, legge n. 242/2016, stabilisce, infatti che in questi casi nessuna responsabilità possa essere posta a carico dell'agricoltore che abbia rispettato le prescrizioni di legge e l'art. 4, comma 7, nel prevedere la possibilità che vengano disposti il sequestro o la distruzione delle coltivazioni di canapa che, se pure impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla legge, presentino un contenuto di THC superiore allo 0,6%, ribadisce, anche in tal caso, che la responsabilità dell'agricoltore è esclusa. Muovendo da queste premesse le Sezioni unite hanno sostenuto che le richiamate percentuali di THC non possono essere valorizzate al fine di affermare la liceità della commercializzazione dei derivati dalla coltivazione della cannabis sativa L., ove contenenti percentuali inferiori allo 0,6 o allo 0,2% e hanno concluso che la commercializzazione di cannabis sativa L. o dei suoi derivati, diversi da quelli elencati dalla legge del 2016, può integrare il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, T.U. Stup., anche quando il contenuto di THC sia inferiore alle concentrazioni indicate all'art. 4, commi 5 e 7, della legge del 2016. Resta salva la verifica della concreta offensività del fatto e, quindi, della capacità drogante della sostanza, intesa quale attitudine a provocare o meno effetti psicogeni. 3. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di questi principi. Ha ritenuto infatti: da un lato che, pur regolarmente acquistata da una azienda agricola, la sostanza fosse destinata alla cessione a terzi; dall'altro che non potesse esserne esclusa la complessiva efficacia drogante, trattandosi di una quantità di THC pari a 98,026 grammi con la quale avrebbero potuto essere confezionate 3.961 dosi medie singole. Sul punto la motivazione delle sentenze di merito - che possono essere lette congiuntamente e costituiscono un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595) - non appare né lacunosa né, tanto meno, intrinsecamente contraddittoria. I giudici di merito riferiscono che Dainese fu sorpreso mentre procedeva al confezionamento della sostanza in dosi; che a tal fine si era attrezzato con un bilancino di precisione, buste di cellophane e flaconi di ammoniaca; che egli è gravato da precedenti specifici. La motivazione è congrua e scevra da profili di contraddittorietà o manifesta illogicità tanto più se si considera che si tratta di sostanza vegetale, soggetta a naturale deterioramento, che non avrebbe potuto essere conservata per lungo tempo come dovrebbe ipotizzarsi per ritenere una detenzione finalizzata ad esclusivo uso personale. Quanto all'efficacia drogante, i giudici di merito hanno fatto riferimento al concetto di dose media singola indicato dal decreto ministeriale 11 aprile 2006 e, quindi, «alla quantità di principio attivo per singola assunzione idonea a produrre in un soggetto tollerante e dipendente un effetto stupefacente e psicotropo». Tale quantità è stata indicata per la marijuana in 25 mg di THC e non è illogico né contraddittorio aver ritenuto la concreta offensività della detenzione finalizzata alla cessione a terzi di una quantità di THC idonea al confezionamento di 3.961 dosi da 25 mg ciascuna. 4. Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili perché non erano stati propositi con l'atto di appello, nel quale era stata chiesta soltanto l'assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto. Come noto, infatti, dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen., discende che non possano essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello. Tale regola trova la propria ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv. 256631; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316). 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di