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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 aprile 2026

Cassazione n. 20921/2026

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[OSCURATO:PERSONA] CATANIAUdita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto l’inammissibilità del ricorso.ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza dirichiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagliartt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con l'impugnato provvedimento, il Tribunale di Catania ha confermato lamisura cautelare della custodia cautelare in carcere applicata dal giudice per leindagini preliminari in relazione ai reati di rapina impropria ai danni di un ufficiopostale e di ricettazione di una autovettura proveniente da furto, utilizzata percommettere la rapina predetta.2.

Ha presentato ricorso per cassazione la difesa dell’imputato deducendo,con un unico motivo incentrato sul vizio di motivazione (art. 606, lett. e, cod. proc.pen.), la mancata applicazione “dell’ormai costante orientamento dettato dallalegge 47/2015” sul pericolo di recidiva, piuttosto che concentrarsi, come si leggenel ricorso, sulla imminenza del pericolo di commissione di reati della stessaspecie.3.

Il ricorso è inammissibile, innanzi tutto per la genericità del motivo, soprariportato, senza confrontarsi effettivamente con la approfondita analisi dellamotivazione.In aggiunta, il motivo è manifestamente infondato, a fronte di unamotivazione che, procedendo opportunamente dalla analisi della condottaincriminata – ed incontestatamente riferibile al Riccioli, essendo stato costuiarrestato in flagranza – ne evidenzia la gravità e ne rileva gli indici diprofessionalità, passando poi all’analisi della personalità dell’indagato, di cui sisottolinea la spregiudicatezza criminale, dimostrata dalla ricaduta nel delitto adispetto del preteso mutamento di vita, incluso il reperimento e lo svolgimento diuna attività lavorativa stabile.Va infatti ribadito, a confutazione della linea difensiva secondo cui ènecessaria – ad integrare il periculum - l’imminenza di un’ulteriore ‘occasionecriminale’, che l'accertamento dei requisiti di attualità e concretezza del pericoloprevisto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. richiede una prognosiincentrata sulla rigorosa e complessiva valutazione dei comportamenti e dellemodalità di realizzazione dei fatti attribuiti all'indagato, in rapporto alle sue attualicondizioni, non essendo, invece, richiesta l'individuazione di occasioni prossimefacilitanti la riproduzione del reato (cfr., fra le tante, Sez. 2, n. 1122 del02/12/2025, dep. 2026, Hager, Rv. 289262 – 01 nonché Sez. 1, n. 26618 del11/07/2025, D’Eugenio, Rv. 288476 – 01).4.

Per le predette ragioni il ricorso va dichiarato inammissibile conconseguente condanna dell’imputato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alpagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassadelle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen.Così deciso, il 29 aprile 2026Il Consigliere relatore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] CATANIAUdita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto l’inammissibilità del ricorso.ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza dirichiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagliartt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l'impugnato provvedimento, il Tribunale di Catania ha confermato lamisura cautelare della custodia cautelare in carcere applicata dal giudice per leindagini preliminari in relazione ai reati di rapina impropria ai danni di un ufficiopostale e di ricettazione di una autovettura proveniente da furto, utilizzata percommettere la rapina predetta.2. Ha presentato ricorso per cassazione la difesa dell’imputato deducendo,con un unico motivo incentrato sul vizio di motivazione (art. 606, lett. e, cod. proc.pen.), la mancata applicazione “dell’ormai costante orientamento dettato dallalegge 47/2015” sul pericolo di recidiva, piuttosto che concentrarsi, come si leggenel ricorso, sulla imminenza del pericolo di commissione di reati della stessaspecie.3. Il ricorso è inammissibile, innanzi tutto per la genericità del motivo, soprariportato, senza confrontarsi effettivamente con la approfondita analisi dellamotivazione.In aggiunta, il motivo è manifestamente infondato, a fronte di unamotivazione che, procedendo opportunamente dalla analisi della condottaincriminata – ed incontestatamente riferibile al Riccioli, essendo stato costuiarrestato in flagranza – ne evidenzia la gravità e ne rileva gli indici diprofessionalità, passando poi all’analisi della personalità dell’indagato, di cui sisottolinea la spregiudicatezza criminale, dimostrata dalla ricaduta nel delitto adispetto del preteso mutamento di vita, incluso il reperimento e lo svolgimento diuna attività lavorativa stabile.Va infatti ribadito, a confutazione della linea difensiva secondo cui ènecessaria – ad integrare il periculum - l’imminenza di un’ulteriore ‘occasionecriminale’, che l'accertamento dei requisiti di attualità e concretezza del pericoloprevisto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. richiede una prognosiincentrata sulla rigorosa e complessiva valutazione dei comportamenti e dellemodalità di realizzazione dei fatti attribuiti all'indagato, in rapporto alle sue attualicondizioni, non essendo, invece, richiesta l'individuazione di occasioni prossimefacilitanti la riproduzione del reato (cfr., fra le tante, Sez. 2, n. 1122 del02/12/2025, dep. 2026, Hager, Rv. 289262 – 01 nonché Sez. 1, n. 26618 del11/07/2025, D’Eugenio, Rv. 288476 – 01).4. Per le predette ragioni il ricorso va dichiarato inammissibile conconseguente condanna dell’imputato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alpagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassadelle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen.Così deciso, il 29 aprile 2026Il Consigliere relatore Il Presidente
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