CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 gennaio 2024
Cassazione n. 04319/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11969– 202 2 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, viaBarberini 47, presso lo studio dell'avv . [OSCURATO:PERSONA] dal quale èrappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, v ia Tronto 14 , presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dalla quale è , rappresentata e difes a , giusta procura in calce al controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -controricorrente - Ric. 2022n. 11969sez. S2 - ud. 30 - 1 - 20 2 4 - 2 - avverso la sentenza n. 462/2022della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, pubblicatail 1/3/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/1/2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie delle parti; rilevato che: -con deliberazione n.4/18, il Consiglio dell’ordine degli Psicologi del Veneto inflisse ad [OSCURATO:PERSONA] la sanzione disciplinare della censura, consistente nel biasimo formale, ritenendola responsabile di aver violato gli artt. 3, 4, 5 e 7 del Codice deontologico degli psicologi; in particolare, il Consiglio ritenne che la psicologa, nell’espletamento della c.t.u. in un procedimento civile di separazione dinanzi al Tribunale di Vicenza, disposta per accertare le più adeguate soluzioni di affidamento di figli e minori, avesse espresso giudizi, nei confronti di una delle due parti, non pertinenti rispetto all’oggetto dell’incarico, «con carattere offensivo e discriminatorio, sotto il profilo economico, sociale e culturale», «stigmatizzando con connotazione negativa» le origini della parte suddetta , nonché avesse omesso di riportare dati rilevanti e avesse «travisato circostanze essenziali ai fini della decisione in merito alla capacità genitoriale» e non sempre avesse ancorato «il proprio agire professionale ad assunti teorici che potessero giustificare determinate conclusioni», mantenendo un «linguaggio neutro e astenendosi dall’esprimere considerazioni nei confronti delle scelte di vita, dell’etnia e dello status sociale, di origine» della stessa; -con sentenza n.10/2020 il Tribunale di Venezia ha annullato la delibera n.4/2018 del 24 settembre 2018 dell’ordine degli Psicologi del Veneto, ritenendo che il Consiglio non avesse valutato le «modalità» delle espressioni usate dalla professionista nel contesto specifico in cui aveva dovuto operare e non ne avesse contestualizzato l’operato; ne Ric. 2022n. 11969sez. S2 - ud. 30 - 1 - 20 2 4 - 3 - sarebberoconseguiti un difetto di concretezza di motivazione e, prima ancora, di specificità degli addebiti; - c on sentenza n.462/2022 , la Corte di appello di Venezia ha rigettato l’appello proposto dal Consiglio regionale dell’Ordine , confermando il giudizio del Tribunale di insufficienza della motivazione della delibera; - a vverso questa sentenza il Consiglio regionale del Veneto ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi, a cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; considerato che: -preliminarmente all’esame della fondatezza dei motivi, questa Corte deve rilevare che il giudizio si è svolto in assenza di contraddittorio con il Pubblico Ministero presso la Corte d’appello di Venezia, sebbene parte necessaria del procedimento disciplinareanche nei confronti degli psicologi; -in particolare, infatti, deve considerarsi che, diversamente da quanto ritenuto da Cassazione civile, sez. II, 31/08/2015, n. 17324, la partecipazione al giudizio del Procuratore della Repubblica competente per territoriodeve ritenersi necessaria perché , secondo l’art. 17 della L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 56 che disciplina l’ Ordinamento della professione di psicologo, «le deliberazioni del Consiglio dell'ordine nonché i risultati elettorali possono essere impugnati, con ricorso al tribunale competente per territorio, dagli interessati o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale stesso»; il precedente art. 1 2 preved e alla lett. i), tra le attribuzioni del Consiglio oggetto di delibera, anche le sanzioni disciplinari; l’art. 19 della stessa legge stabilisce, quindi,al primo comma, che il Tribunale competente che provvede sull’impugnazione delle delibere del Consiglio (e, perciò, anche di quelle aventi ad oggetto sanzioni disciplinari)provveda in camera di consiglio sentito il Pubblico Ministero e l’interessato e, al secondo comma, che Ric. 2022n. 11969sez. S2 - ud. 30 - 1 - 20 2 4 - 4 - contro la sentenza del Tribunale gli interessati possano ricorrere alla Corte d’Appello, con l’osservanza delle medesime forme previste per il procedimento davanti al Tribunale; la legittimazione ad impugnare le sanzioni disciplinari in sede giurisdizionale implica che il Pubblico Ministero sia un litisconsorte necessario; - né la sentenza di primo grado né quella di appello risultano notificate al Pubblico Ministero; pertanto, per difetto di contraddittorio, la sentenza impugnata deve essere dichiarata nulla, con rinvio al Tribunale di Venezia, anche per le spese di legittimità; P.Q.M. La Corte,decidendo sul ricorso , dichiara la nullità della sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Venezia anche per le spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera