CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 maggio 2024
Cassazione n. 05295/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 7 maggio 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Palermo ha respinto la domanda di affidamento in prova introdotta da [OSCURATO:PERSONA] . 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] deducendo vizio di motivazione. 3. Con atto del 23 ottobre 2024 il solo difensore ha rinunziato al ricorso. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, quanto alla rinunzia va preso atto dell'assenza di procura speciale in capo al difensore. Da ciò deriva la invalidità della rinunzia medesima. Quanto all' atto di ricorso le doglianze sono in fatto e tendono a sollecitare una rivalutazione di profili argomentati in modo del tutto logico ed adeguato dal Tribunale. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 14 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente