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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 novembre 2022

Cassazione n. 45802/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanisetta del 15 novembre 2021, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di furto pluriaggravato di acqua, commesso in [OSCURATO:PERSONA] nel corso di un quadriennio (2014-2018); - considerato che tutti e tre i motivi di ricorso, con i quali il ricorrente denuncia violazione di legge in punto di prova della sua responsabilità per il fatto ascrittogli, di diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e di diniego di applicazione della sospensione condizionale della pena, constano di rilievi meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con ineccepibili argomenti dai giudici di merito: in tale guisa, risultano sviluppati in assenza di confronto con le ragioni sottese alla decisione impugnata (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Rv. 237596); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M..

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 novembre 2022 Il cons

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanisetta del 15 novembre 2021, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di furto pluriaggravato di acqua, commesso in [OSCURATO:PERSONA] nel corso di un quadriennio (2014-2018); - considerato che tutti e tre i motivi di ricorso, con i quali il ricorrente denuncia violazione di legge in punto di prova della sua responsabilità per il fatto ascrittogli, di diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e di diniego di applicazione della sospensione condizionale della pena, constano di rilievi meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con ineccepibili argomenti dai giudici di merito: in tale guisa, risultano sviluppati in assenza di confronto con le ragioni sottese alla decisione impugnata (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Rv. 237596); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 novembre 2022 Il cons
Sentenza Cassazione n. 45802/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris