CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 gennaio 2026
Cassazione n. 29086/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in data 12/01/2026visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],udita la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA],ha chiesto la riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 712 cod. pen. el’annullamento senza rinvio per estinzione per intervenuta prescrizione,udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito nel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato lasentenza di condanna del Tribunale di Napoli nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]Colella per il reato di ricettazione di un biglietto aereo di provenienza illecita.2. Avverso detta sentenza, propone ricorso per Cassazione il difensoredell’imputato, articolando quattro motivi.2.1. Con il primo motivo, si deduce ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc. pen., vizio di motivazione, per carenza e illogicità, in relazione all’elementopiscologico del reato di cui all’art. 648 cod. pen. Premessa la breve ricostruzionedel fatto – consistito nell’avere ricevuto un biglietto aereo per la somma di circa120-140 euro da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], acquistato medianteindebito utilizzo di carta di credito denunciato dal titolare [OSCURATO:PERSONA] in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] – la difesa lamenta che le sentenze di merito hanno affermato conmotivazione apodittica, carente e illogica la sussistenza di indici rilevanti ai finidell’accertamento dell’elemento psicologico del reato, quali le modalità diacquisto del titolo di viaggio con ricorso a soggetti stabilmente dediti alla venditaalternativa di titoli di viaggio, il corrispettivo pagato, l'assenza di ricevuta dipagamento. Nel dettaglio, la difesa osserva quanto segue: l'acquisto originariodel biglietto aereo è avvenuto attraverso un canale ufficiale, il call center dellacompagnia Meridiana, e la Corte di merito non spiega perché il ricorrenteavrebbe dovuto sospettare l’illecita provenienza, dal momento che non si occupòdell'acquisto materiale del biglietto, effettuato dalla sedicente agenzia di NunziaCastaldo, convivente del coimputato [OSCURATO:PERSONA], né sono emersi contatti direttitra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e tra [OSCURATO:PERSONA] e il duo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]; la sentenza sulpunto si limita in modo illogico ad affermare che il ricorrente avrebbe ottenuto ilbiglietto al di fuori dei circuiti legali, senza, tuttavia, chiarire in cosa tali modalitàsi sarebbero concretamente tradotte, atteso che, nella specie, l’attività di venditadi titoli di viaggio perpetrata da [OSCURATO:PERSONA] era munita di una sede fisica, ubicatapresso un call center sito nei pressi della stazione ferroviaria di Napoli, collegataad un esercizio commerciale realmente esistente, non emergendo alcunelemento oggettivo che potesse indurre l'imputato anche solo a ipotizzare unaprovenienza illecita del biglietto, considerato anche che questo era stato ordinatotramite un intermediario ([OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]) che aveva intrattenutocontatti diretti con i venditori, mentre il ricorrente si era limitato a consegnare lasomma richiesta quale prezzo del biglietto, fornendo anche il proprio documentodi identità; non vengono chiariti i criteri logico giuridici in base ai quali l’importopagato (euro 120-140) dovesse ritenersi “notevolmente inferiore al prezzo dimercato”, non essendo nemmeno emerso dall’istruttoria dibattimentale che ilprezzo si discostasse da quello di mercato, con riferimento alla tratta, al giornoinfrasettimanale e al mese (novembre: periodo di bassa stagione); né può essereesigibile che il cliente di una agenzia indaghi sulle modalità da questa seguite perl’acquistò del biglietto; non assume valore indiziario l’asserita mancanza di unaricevuta, costituendo lo stesso titolo di viaggio il documento idoneo acomprovare l’avvenuta transazione, assolvendo anche alla funzione di ricevutadella prestazione aerea. I giudici di merito, quindi avrebbero, omesso di indicarefatti inequivoci ai fini dell’integrazione, nella specie, del dolo eventuale in capoall’imputato, il quale ha altresì fornito, in dibattimento, la sua versione dei fatti,ricostruendo il contesto nel quale la propria condotta si è inserita. La motivazionesarebbe carente e illogica anche e sulla sussistenza del dolo specifico di profittorichiesto dall’art. 648 cod. pen., che viene dalla Corte di merito individuatonell’uso personale del biglietto, finendo per sovrapporre il possesso o l’utilizzo delbene con la finalità di lucro richiesta dalla fattispecie incriminatrice; né la sommaversata di euro 120-140 si presenta di particolare convenienza.2.2. Con il secondo motivo, si deducono ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b),c) ed e) cod. proc. pen. violazione di legge e vizio di motivazione per mancatariqualificazione del reato contestato in quello di cui all’art. 712 cod. pen. Alriguardo, la difesa ribadisce che la Corte di merito, disattendendo sul punto lagiurisprudenza di questa Corte, non ha indicato elementi di significato inequivocoidonei a fare ritenere la possibile provenienza illecita del titolo di viaggio, che nonavrebbe potuto essere desunta da caratteristiche intrinseche dello stesso, inquanto valido e conforme agli standard di emissione, avendo del resto l'imputatoha superato regolarmente i controlli di sicurezza e al gate, come emersodall'istruttoria. La motivazione della sentenza impugnata omette l’indicazione dielementi concreti e inequivoci, suscettibili di fondare il convincimento circa lasussistenza in capo all’imputato del dolo eventuale in luogo della colpa, tale daconfigurare, semmai, la contravvenzione dell’acquisto di cose di sospettaprovenienza, di cui all'art 712 cod. pen.2.3. Con il terzo motivo, si deduce vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per carenza e illogicità, in relazione almancato riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 648, comma 4, cod.pen.: la Corte di merito, assume la difesa, si limita ad indicare apoditticamentel’avvenuto acquisto del biglietto fuori dai circuiti legali, il valore non elevato maneanche simbolico del prezzo, il danno cagionato alla persona offesa, che hadovuto bloccare la carta di credito e procedere a tutte le ulteriori pratiche.Ribadisce la difesa che l'acquisto del biglietto è avvenuto da parte di altrisoggetti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) tramite un canale legale ufficiale, il call centerdella compagnia aerea Meridiana, e che la prenotazione non era stata effettuatadall'imputato, ma da altra persona ([OSCURATO:PERSONA]) neppure indagata, mentre lacondotta dell'imputato si era limitata alla ricezione del titolo e al pagamento delprezzo di euro 120-140, senza estendersi ad alcuna delle fasi materialidell'acquisto; la sentenza impugnata non chiarisce quale elemento concreto dellacondotta dell'imputato possa essere ritenuto sintomatico di particolare gravità odi pericolosità sociale, essendo lecita la scelta di acquistare tramite un canalediverso dalla compagnia aerea; né la somma richiesta e ottenuta dai sedicentititolari dell'agenzia appare rilevante ai fini della concreta offensività del fatto;illogica appare la motivazione relativa al danno cagionato alla persona offesa,consistente nella necessità di provvedere al blocco della carta, in quanto lacondotta materialmente posta in essere dall'imputato non produceva alcunaconseguenza dannosa diretta o indiretta sulla persona offesa; l'imputato non eraa conoscenza dell'utilizzo di una carta di credito intestata a terzi.2.4. Con il quarto motivo, si deducono ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ede) cod. proc. pen. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt.131 bis cod. pen. e 125 cod. proc. pen. per mancato riconoscimento della causadi esclusione della punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. Si lamenta la totaleomissione di motivazione sul punto, non superabile dalle considerazioni svoltedalla Corte di merito sull’esclusione della circostanza attenuante di cui all'art648, comma 4, cod. pen., relativa ad una circostanza attenuante incidente sultrattamento sanzionatorio ma inidonea ad elidere la punibilità del fatto.3. La sentenza deve essere annullata per quanto di seguito esposto.4. Il secondo motivo di ricorso, con il quale la difesa deduce vizio di legge e dimotivazione per mancata riqualificazione del reato contestato di ricettazione inquello di cui all’art. 712 cod. pen., è fondato ed assorbe gli altri.4.1. Ed invero, le riportate emergenze processuali sono compatibili conl'inquadramento della condotta nella fattispecie prevista dall'art. 712 cod. pen.,che sanziona l'acquisto incauto, laddove non emergono elementi idonei asostenere la conferma della responsabilità per il reato di ricettazione, nonapparendo convincente la motivazione in ordine alla sussistenza del relativoelemento psicologico, ossia la consapevolezza da parte dell'imputato di averericevuto un bene provento di delitto. Secondo costante orientamento di questaCorte, in tema di ricettazione, ricorre il dolo nella forma eventuale quandol'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevutafosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza didiligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesicontravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza illecita (exmultis, Sez. 2, Sentenza n. 25439 del 21/04/2017, Rv. 270179; Sez. 2, n. 41002del 20/9/2013, Moscato, Rv. 257237 - 01, nonché Sez. U, n. 12433 del26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324 – 01; Sez. 4, sentenza n. 4170del 12/12/2006, Rv. 235897 – 01). Nella specie, la Corte ha valorizzato una seriedi indici sintomatici del dolo eventuale del reato di ricettazione (p. 5 sentenzaimpugnata) individuati sostanzialmente nelle modalità concrete della condotta(acquisto ad un prezzo inferiore a quello di mercato ed il ricorso ad un canale diacquisto non tracciabile e senza ricevuta di pagamento del titolo di viaggio) che,se da un lato non comportano un’evidenza di innocenza - essendo compatibilicon quella forma di negligenza e di leggerezza nell’acquisto che connota l'ipotesicontravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza - dall’altronemmeno sono tali da comportare l’evidenza della provenienza illecita del titolodi viaggio.5. La riqualificazione della condotta nella fattispecie prevista dall'art. 712 cod.pen. implica la rilevazione del decorso del termine di prescrizione ampiamentematurato, essendo la data di accertamento del reato, dalla quale decorre iltermine di prescrizione quinquennale, a norma dell'art. 158 cod. pen., quella del20/11/2015. Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.6. Occorre, quindi, rilevare immediatamente, ex art. 129, comma 1, cod. proc.pen., non risultando evidenti cause di proscioglimento nel merito, l'estinzione perintervenuta prescrizione del reato ascritto all’odierno imputato. La declaratoria ditale causa di non punibilità determina l'annullamento senza rinvio della sentenzadi condanna. Gli ulteriori vizi di motivazione dedotti dal ricorrente risultanoassorbiti, restandone preclusa ogni disamina dalla necessità dell'immediatadeclaratoria di estinzione dei reati per prescrizione ex art. 129 c.p.p. P.Q.MRiqualificato il fatto nella contravvenzione prevista dall'art. 712 cood. pen.,annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche' il reato e' estinto perprescrizione.Così è deciso, 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI