CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2025
Cassazione n. 23858/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che l'unico motivo del ricorso è manifestamente infondato, posto che il giudice dell'esecuzione, fissata la pena base in quella stabilita con la sentenza indicata, nell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen., al n. 3), ha applicato, a titolo di continuazione esterna, un aumento di sei mesi di reclusione per ciascuno dei reati accertati con le sentenze indicate ai numeri 1) e 2), per i quali, in sede di cognizione, [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, in entrambi i casi, alla pena di un anno di reclusione, onde insussistente appare la denunciata reformatio in peius; che l'originaria inammissibilità del ricorso preclude l'esame della doglianza, vertente sulla manifesta illogicità della motivazione - nella parte in cui apporta, a titolo di continuazione «esterna», aumenti maggiori di quello stabilito per il reato- satellite accertato con la sentenza sub 3) e pure, comparativamente, più grave - articolata con la memoria, contenente motivi nuovi, del 28 febbraio 2025, atteso che, per consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico, «L'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione» (così, tra le tante, Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d