CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 aprile 2021
Cassazione n. 16992/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del Tribunale di Torino del 19/04/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 19/4/2021, il Tribunale di Torino ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 444 e ss., cod. proc. pen. la pena di anni due, mesi dieci e giorni 20 di reclusione, oltre alla pena pecuniaria, in relazione al reato di detenzione di sostanze stupefacenti, in rubrica al medesimo ascritto. Ha anche ordinato la confisca dello stupefacente, del denaro e dei telefoni cellulari in sequestro, ai sensi del combinato disposto degli art. 85-bis, d.P.R. n. 309 del 1990 e 240-bis, cod. pen. 2.Avverso la sentenza indicata, tramite difensore di fiducia, l'imputato ha proposto ricorso articolato in un unico motivo in cui si lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla confisca dei tre telefoni rinvenuti in suo possesso. Deduce la mancanza di motivazione del provvedimento ablativo poiché la giustificazione addotta sarebbe carente ed inadeguata e basata su argomentazioni di tipo meramente presuntivo, quali la circostanza che il Mayoro o non avrebbe fornito alcuna giustificazione in ordine alla provenienza dei telefoni e la ritenuta sproporzione tra il valore dei telefoni e la situazione reddituale dell'imputato. Si evidenzia, in proposito, che all'imputato non è stato richiesto alcun chiarimento in ordine alla provenienza dei cellulari e che, in ogni caso, non risulta in atti alcun accertamento sul reale tenore di vita dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2.Va ribadito l'orientamento secondo cui in tema di patteggiamento, la sinteticità della motivazione tipica del rito non può estendersi all'applicazione della misura di sicurezza della confisca, sicché il giudice che dispone l'ablazione obbligatoria di denaro o di beni ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 (oggi art. 240-bis cod. pen.), ha l'obbligo di motivare sia sulle ragioni per cui non ritiene attendibili giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati, sia sull'esistenza di una sproporzione tra i valori patrimoniali accertati ed il reddito dell'imputato o la sua effettiva attività economica ( cfr. Sez. 1 n. 17092 del 02/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281358; Sez. 6, n. 11497 del 21/10/2013, dep. 2014, Musaku, Rv. 260879) Nel caso in esame, però, non si riscontra sotto tale profilo alcuna carenza. Con motivazione sintetica ma adeguata il GUP ha spiegato le ragioni della disposta confisca, evidenziando che l'imputato non ne ha giustificato né la provenienza né la proprietà che appare sproporzionata alle condizioni economiche dell'imputato privo di attività lavorativa. Né del resto il ricorrente ha fornito elementi idonei a smentire il percorso motivazionale, non avendo offerto specifiche e dimostrate allegazioni dalle quali poter desumere la legittima provenienza dei beni confiscati in quanto acquistato con proventi proporzionati alla propria capacità reddituale lecita e, quindi, anche attingendo al patrimonio legittimamente accumulato (Sez. 4, n. 51331 del 13/09/2018, 5., Rv. 274052).3.Per tali motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/12/2021 [OSCURATO:PERSONA]