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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 maggio 2026

Cassazione n. 13170/2026

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sentante pro temore, condomicilio digitale ex lege, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Andria-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza del Tribunale di Nola ex art. 181 e 309 ter c.p.c.emessa il 25/09/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 25667/2025Numero sezionale 195/2026Numero di raccolta generale 13170/2026Data pubblicazione 07/05/2026ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione;Roma, 2 maggio 2026IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]ntonietta Scrima

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentante pro temore, condomicilio digitale ex lege, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Andria-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza del Tribunale di Nola ex art. 181 e 309 ter c.p.c.emessa il 25/09/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 25667/2025Numero sezionale 195/2026Numero di raccolta generale 13170/2026Data pubblicazione 07/05/2026ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione;Roma, 2 maggio 2026IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]ntonietta Scrima
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