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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32291/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2026 del GIP TRIBUNALE di PIACENZA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Piacenza, con la sentenza di patteggiamento indicata in epigrafe, ha applicato le pene concordate a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per plurime e continuative cessioni di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, eroina e hashish, riconosciuto per ciascuno il vincolo della continuazione con precedenti sentenze irrevocabili di applicazione pena.

2. Avverso la sentenza propongono distinti ricorsi per cassazione gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, nonché personalmente [OSCURATO:PERSONA], affidati ai motivi di seguito sinteticamente illustrati.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], con ricorsi di identico tenore, deducono violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 133 e 69 cod. pen., lamentando che il giudice avrebbe rilevato la congruità della pena senza fornire alcuna motivazione, senza evidenziare la gravità del fatto né dar conto del giudizio di bilanciamento tra circostanze.

2.2. [OSCURATO:PERSONA] deduce, ex art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto, per non avere il giudice ricondotto le condotte all'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, benché — a suo dire — compatibile con i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione.

3. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso sottoscritto personalmente, deduce erronea applicazione della legge penale e omessa/insufficiente motivazione sulla determinazione della pena inflitta.

3. I ricorsi sono inammissibili, per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.proc.pen., introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.

4. Quanto ai ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] — attinenti alla dosimetria e alla motivazione sul trattamento sanzionatorio — vale rammentare che, essendo tanto la richiesta di patteggiamento quanto la relativa impugnativa successive al 3 agosto 2017 (art. 1, co. 51,

I. n. 103/2017), il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod.proc.pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen.).Ne consegue che le doglianze in punto di dosimetria della 'pena, peraltro assolutamente generiche, sono manifestamente inammissibili, essendo l'ambito di ricorribilità rispetto a tali sentenze ristretto ai soli casi di illegalità della pena.

Sin dagli albori dell'istituto questa Corte di legittimità ha chiarito che, una volta ratificato dal giudice l'accordo, non è più consentito alle parti prospettare questioni e sollevare censure con riferimento all'applicazione delle circostanze e all'entità e conversione della pena, che non siano illegali; anche entro tale ambito l'obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con la semplice affermazione dell'effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell'accordo intervenuto fra le parti (Sez. 5, n. 5210 del 28/10/1999, dep. 2000, Verdi, Rv. 215467).

È stato del pari ribadito che non può proporsi ricorso per cassazione per violazione di legge avverso una sentenza di patteggiamento sotto il profilo dell'erronea concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, ove non sussistano palesi illegalità della pena concordata e vi sia stata ratifica dell'accordo sanzionatorio, anche in ragione della natura semplificata propria della relativa motivazione (Sez. 6, n. 42837 del 14/5/2013, Zaccaria, Rv. 257146).

Per qualificare illegale la pena, infine, non basta eccepire che il giudice non abbia correttamente esplicato i criteri valutativi che lo hanno indotto ad applicare la pena richiesta, ma occorre che il risultato finale del calcolo non risulti conforme a legge (Sez. 6, n. 18385 del 19/02/2004, Obiapuna, Rv. 228047), evenienza qui insussistente.

Le censure, prive di ogni deduzione di illegalità della pena e volte a un non consentito riesame della congruità del trattamento sanzionatorio concordato, sono pertanto inammissibili.

5. Con riferimento al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il motivo è del pari inammissibile.

Al di là della mera enunciazione di un motivo formalmente consentito, la contestazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto si risolve in una formula vuota di contenuti, non risultando in alcun modo evidenziati gli elementi di fatto giustificativi di un diverso inquadramento giuridico del fatto.

A seguito .dell'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen., la • possibilità di ricorrere deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuta nella sentenza di patteggiamento è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo d'imputazione, dovendo escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo, aspetti in fatto e probatori non risultanti con immediatezza dalla contestazione (Sez. 6, ord. N. 3108 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Antoci, Rv. 272252); la ricorribilità è dunque circoscritta ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori Ì`)valutativi, in diritto, che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Rv. 272619).

Nel caso di specie i dati di fatto, chiaramente descritti nel capo di imputazione — attività di spaccio fiorente e continuativa di plurime sostanze, con cadenza quotidiana verso una moltitudine di clienti e secondo un modus operandi organizzato — corrispondono alle fattispecie contestate, in relazione alle quali le parti hanno liberamente raggiunto l'accordo, ratificato dal giudice previa verifica del loro corretto inquadramento giuridico.

Ogni argomentazione, pur in diritto, che non deduca la palese eccentricità della qualificazione condivisa dal giudice e richieda, per il proprio esame, una premessa in fatto non dotata di tale immediatezza, è del tutto preclusa.

6. Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], esso è inammissibile in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato in data successiva al 3 agosto 2017 e, dunque, nella piena vigenza della legge n. 103/2017, che ha modificato gli artt. 571 e 613 cod.proc.pen., prevedendo che il ricorso per cassazione non possa più essere presentato dalla parte direttamente, ma debba essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Questa Corte ha da tempo chiarito che il ricorso non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica dell'art. 613 cod.proc.pen., dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione della sottoscrizione ad opera di un legale, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato e della delega al deposito, che non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475-01; conf.

Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636-01; Sez. 6, n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885-01).

È stata, del resto, ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 cod.proc.pen., come modificato, per asserita violazione degli artt. 24 e 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, rientrando nella discrezionalità del legislatore 'richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni di legittimità, senza alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011-01).

Il ricorso, inoltre e in ogni caso, sarebbe inammissibile anche nel merito del motivo, attinente alla determinazione della pena, per le medesime ragioni già esposte sub 4 in ordine alla ristretta ricorribilità delle sentenze di patteggiamento.

7. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, nonricorrendo ragioni di esonero per assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13.6.2000), al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiar P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2026 del GIP TRIBUNALE di PIACENZA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Piacenza, con la sentenza di patteggiamento indicata in epigrafe, ha applicato le pene concordate a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per plurime e continuative cessioni di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, eroina e hashish, riconosciuto per ciascuno il vincolo della continuazione con precedenti sentenze irrevocabili di applicazione pena. 2. Avverso la sentenza propongono distinti ricorsi per cassazione gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, nonché personalmente [OSCURATO:PERSONA], affidati ai motivi di seguito sinteticamente illustrati. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], con ricorsi di identico tenore, deducono violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 133 e 69 cod. pen., lamentando che il giudice avrebbe rilevato la congruità della pena senza fornire alcuna motivazione, senza evidenziare la gravità del fatto né dar conto del giudizio di bilanciamento tra circostanze. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] deduce, ex art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto, per non avere il giudice ricondotto le condotte all'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, benché — a suo dire — compatibile con i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione. 3. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso sottoscritto personalmente, deduce erronea applicazione della legge penale e omessa/insufficiente motivazione sulla determinazione della pena inflitta. 3. I ricorsi sono inammissibili, per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.proc.pen., introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. 4. Quanto ai ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] — attinenti alla dosimetria e alla motivazione sul trattamento sanzionatorio — vale rammentare che, essendo tanto la richiesta di patteggiamento quanto la relativa impugnativa successive al 3 agosto 2017 (art. 1, co. 51, I. n. 103/2017), il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod.proc.pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen.).Ne consegue che le doglianze in punto di dosimetria della 'pena, peraltro assolutamente generiche, sono manifestamente inammissibili, essendo l'ambito di ricorribilità rispetto a tali sentenze ristretto ai soli casi di illegalità della pena. Sin dagli albori dell'istituto questa Corte di legittimità ha chiarito che, una volta ratificato dal giudice l'accordo, non è più consentito alle parti prospettare questioni e sollevare censure con riferimento all'applicazione delle circostanze e all'entità e conversione della pena, che non siano illegali; anche entro tale ambito l'obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con la semplice affermazione dell'effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell'accordo intervenuto fra le parti (Sez. 5, n. 5210 del 28/10/1999, dep. 2000, Verdi, Rv. 215467). È stato del pari ribadito che non può proporsi ricorso per cassazione per violazione di legge avverso una sentenza di patteggiamento sotto il profilo dell'erronea concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, ove non sussistano palesi illegalità della pena concordata e vi sia stata ratifica dell'accordo sanzionatorio, anche in ragione della natura semplificata propria della relativa motivazione (Sez. 6, n. 42837 del 14/5/2013, Zaccaria, Rv. 257146). Per qualificare illegale la pena, infine, non basta eccepire che il giudice non abbia correttamente esplicato i criteri valutativi che lo hanno indotto ad applicare la pena richiesta, ma occorre che il risultato finale del calcolo non risulti conforme a legge (Sez. 6, n. 18385 del 19/02/2004, Obiapuna, Rv. 228047), evenienza qui insussistente. Le censure, prive di ogni deduzione di illegalità della pena e volte a un non consentito riesame della congruità del trattamento sanzionatorio concordato, sono pertanto inammissibili. 5. Con riferimento al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il motivo è del pari inammissibile. Al di là della mera enunciazione di un motivo formalmente consentito, la contestazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto si risolve in una formula vuota di contenuti, non risultando in alcun modo evidenziati gli elementi di fatto giustificativi di un diverso inquadramento giuridico del fatto. A seguito .dell'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen., la • possibilità di ricorrere deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuta nella sentenza di patteggiamento è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo d'imputazione, dovendo escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo, aspetti in fatto e probatori non risultanti con immediatezza dalla contestazione (Sez. 6, ord. N. 3108 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Antoci, Rv. 272252); la ricorribilità è dunque circoscritta ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori Ì`)valutativi, in diritto, che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Rv. 272619). Nel caso di specie i dati di fatto, chiaramente descritti nel capo di imputazione — attività di spaccio fiorente e continuativa di plurime sostanze, con cadenza quotidiana verso una moltitudine di clienti e secondo un modus operandi organizzato — corrispondono alle fattispecie contestate, in relazione alle quali le parti hanno liberamente raggiunto l'accordo, ratificato dal giudice previa verifica del loro corretto inquadramento giuridico. Ogni argomentazione, pur in diritto, che non deduca la palese eccentricità della qualificazione condivisa dal giudice e richieda, per il proprio esame, una premessa in fatto non dotata di tale immediatezza, è del tutto preclusa. 6. Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], esso è inammissibile in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato in data successiva al 3 agosto 2017 e, dunque, nella piena vigenza della legge n. 103/2017, che ha modificato gli artt. 571 e 613 cod.proc.pen., prevedendo che il ricorso per cassazione non possa più essere presentato dalla parte direttamente, ma debba essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Questa Corte ha da tempo chiarito che il ricorso non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica dell'art. 613 cod.proc.pen., dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione della sottoscrizione ad opera di un legale, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato e della delega al deposito, che non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475-01; conf. Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636-01; Sez. 6, n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885-01). È stata, del resto, ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 cod.proc.pen., come modificato, per asserita violazione degli artt. 24 e 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, rientrando nella discrezionalità del legislatore 'richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni di legittimità, senza alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011-01). Il ricorso, inoltre e in ogni caso, sarebbe inammissibile anche nel merito del motivo, attinente alla determinazione della pena, per le medesime ragioni già esposte sub 4 in ordine alla ristretta ricorribilità delle sentenze di patteggiamento. 7. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, nonricorrendo ragioni di esonero per assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13.6.2000), al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiar P.Q.M
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