CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 39760/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2018 del TRIBUNALE di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, il qualé ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il giudice monocratico del Tribunale di Firenze ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di Euro 800 di ammenda per la contravvenzione di cui all'art. 30 lett. a) L. n. 157 del 1992, così riqualificata l'originaria imputazione ex artt. 4 - 7 L. n. 895 del 1967, nonché alla pena di Euro 200 di ammenda per la contravvenzione ex art. 697 cod. pen., commesse in Reggello il 20/5/2014. Proposto appello da parte dell'imputato, l'impugnazione - con ordinanza del 18/9/2019 della Corte di appello di Firenze - è stata trasmessa a questa Corte. 2. Il gravame proposto dal difensore del Congravi, avv. [OSCURATO:PERSONA], lamenta violazione di legge sostanziale, per omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., e correlato vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente rilevato che l'unico mezzo di impugnazione astrattamente ammissibile avverso la sentenza in esame, di condanna alla sola pena pecuniaria, è il ricorso per cassazione, e in tale veste va quindi inteso il gravame proposto dall'imputato. L'impugnazione avverso la sentenza del 22/10/2018 del giudice mono- cratico del Tribunale di Firenze, erroneamente intitolata appello i va, dunque, qualificata come ricorso, e, ritenuto il giudizio, questa Corte è chiamata ad esaminarne ammissibilità e fondatezza (art. 621, comma 1, in relazione all'art. 620, comma 1, lett. i, cod. proc. pen.). 2. Passando quindi all'esame dell'impugnazione denominata "atto di appello" ma riqualificata in termini di ricorso per cassazione, si osserva che essa appare ammissibile come tale, proponendo motivi di gravame che integrano vizi inquadrabili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., essendo stati dedotti, per ciascuna delle contestate contravvenzioni, profili di violazione di legge e correlato vizio di motivazione, con riguardo all'esclusione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. 2.1. Il giudice ha escluso che i fatti di causa potessero considerarsi di particolare tenuità in considerazione: a) della pluralità delle violazioni, b) del numero di munizioni detenute illegalmente, c) del contesto in cui sono maturati i fatti (ivi compresa la violenta lite con il vicino di casa).A tali considerazioni, il ricorrente oppone che erroneamente sia stata ritenuta una pluralità di violazioni, trattandosi di un fatto sostanzialmente unico, e che erronea sia la motivazione con riguardo anche al contesto della vicenda. Rilevato che la norma richiede che la condotta non risulti abituale, e che non ricorrano alcune particolari circostanze esplicative di gravità presunta (indicate al secondo comma), il ricorrente ritiene integrate tutte le condizioni per il riconoscimento della causa di non punibilità. 2.2. È costante insegnamento giurisprudenziale che, ai fini della configura- bilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valuta- zione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). Alla stregua di tale insegnamento, deve ritenersi giustificata a termini di legge la negazione della particolare tenuità della vicenda, complessivamente considerata, sicché congruo è stato il richiamo del giudice al contesto in cui sono maturati i fatti. 2.3. Quanto alla censura di non abitualità della condotta, l'esegesi di legittimità è nel senso che, «In tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente» (Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Anci, Rv. 278347: fattispecie in cui, in un procedimento per il reato di evasione, la Corte di appello aveva escluso la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., avendo valutato l'esistenza di analoghe condotte pregresse risultanti dagli atti). Ma tale indice è secondario e subordinato alla verifica della particolare tenuità dell'offesa, che nel caso in esame è stata esclusa primariamente in considerazione dell'allarmante contesto in cui si sono svolti i fatti e, per il reato ex art. 697 cod. pen., per il notevole numero di munizioni detenute senza denuncia. Quest'ultimo profilo non coincide con il concetto di pluralità di viola- zioni, trattandosi evidentemente di un'unica vicenda di detenzione, ma esprime la misura della gravità del reato che per questo verso esclude la tenuità del fatto. 3. Il ricorso è dunque manifestamente infondato, non apprezzandosi alcuno dei denunciati vizi di legittimità: ne consegue la declaratoria di inammissibilità del medesimo, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come ricorso per cassazione, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 21 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]