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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 aprile 2026

Cassazione n. 21147/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2026 della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e la segnalazione della Corte di appello di Roma del 27/04/2026; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; MOTIVAZIONE Rilevato che con sentenza del 19/02/2026 questa Corte ha rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 15 gennaio 2025 dalla Corte di appello di Roma;Rilevato che, con la nota in epigrafe, è stato successivamente comunicato il decesso, in data 18/06/2025, del predetto imputato; Ritenuto che la tardiva conoscenza, da parte della Corte di cassazione, della morte dell'imputato, verificatasi prima della pronuncia di legittimità, integra un errore materiale o di fatto, emendabile con il procedimento di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., incombendo sulla Corte il potere-dovere di revocare, anche di ufficio, la propria decisione (Sez. 1, n. 5837 del 08/11/2023, dep. 2024, Rv. 285789); Ritenuto, pertanto, che l'avvenuto decesso del [OSCURATO:PERSONA] prima che la sentenza n. 315/2026 di questa Corte venisse deliberata, rendeva inesistente la successiva sentenza, che va pertanto revocata, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza di appello, impugnata dal [OSCURATO:PERSONA], per essere i reati estinti per morte dell'imputato.

P.Q.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2026 della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e la segnalazione della Corte di appello di Roma del 27/04/2026; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; MOTIVAZIONE Rilevato che con sentenza del 19/02/2026 questa Corte ha rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 15 gennaio 2025 dalla Corte di appello di Roma;Rilevato che, con la nota in epigrafe, è stato successivamente comunicato il decesso, in data 18/06/2025, del predetto imputato; Ritenuto che la tardiva conoscenza, da parte della Corte di cassazione, della morte dell'imputato, verificatasi prima della pronuncia di legittimità, integra un errore materiale o di fatto, emendabile con il procedimento di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., incombendo sulla Corte il potere-dovere di revocare, anche di ufficio, la propria decisione (Sez. 1, n. 5837 del 08/11/2023, dep. 2024, Rv. 285789); Ritenuto, pertanto, che l'avvenuto decesso del [OSCURATO:PERSONA] prima che la sentenza n. 315/2026 di questa Corte venisse deliberata, rendeva inesistente la successiva sentenza, che va pertanto revocata, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza di appello, impugnata dal [OSCURATO:PERSONA], per essere i reati estinti per morte dell'imputato. P.Q. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 21147/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris