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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2023

Cassazione n. 33068/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta, che, rideterminando la pena, ha parzialmente riformato la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di minaccia aggravata; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale in ordine all'affermazione di responsabilità, oltre a non essere consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata, con particolare riferimento all'idoneità della condotta a cagionare turbamento psichico nella vittima), è manifestamente infondato, perché prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione dell'attendibilità della persona offesa dal reato, che non necessita di riscontri di natura oggettiva, tanto più se non costituitasi parte civile (Sez.

U n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214); Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente censura il diniego dell'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché generico e reiterativo di doglianze già respinte, con motivazione immune da censure, dalla sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza, ove la Corte territoriale stigmatizza le modalità del fatto, connotato anche da manifestazione di violenza alla persona - la sorella della vittima è stata invero attinta dalla spinta di una bicicletta - e rimarca i precedenti penali, anche specifici, del prevenuto); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 14 giugno 2023 Il con4li

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta, che, rideterminando la pena, ha parzialmente riformato la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di minaccia aggravata; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale in ordine all'affermazione di responsabilità, oltre a non essere consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata, con particolare riferimento all'idoneità della condotta a cagionare turbamento psichico nella vittima), è manifestamente infondato, perché prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione dell'attendibilità della persona offesa dal reato, che non necessita di riscontri di natura oggettiva, tanto più se non costituitasi parte civile (Sez. U n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214); Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente censura il diniego dell'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché generico e reiterativo di doglianze già respinte, con motivazione immune da censure, dalla sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza, ove la Corte territoriale stigmatizza le modalità del fatto, connotato anche da manifestazione di violenza alla persona - la sorella della vittima è stata invero attinta dalla spinta di una bicicletta - e rimarca i precedenti penali, anche specifici, del prevenuto); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2023 Il con4li
Sentenza Cassazione n. 33068/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris