Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41445/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 del TRIBUNALE di MILANO,ciato_azyisci_a+K—Nttil\ udita la relazione svolt dal al Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di anni tre, mesi due e giorni venti di reclusione ed euro sedicimila di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990.

2. Il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza per vizio di motivazione non avendo il giudice sviluppato alcun esame sulla congruità della pena convenuta tra le parti.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché la proposta censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti.

In relazione alla motivazione della sentenza di applicazione pena deve richiamarsi il costante orientamento di questa Corte (S.

U, n. 10372 del 27/09/1995 Serafino, Rv. 202270, articolato e ribadito nelle successive pronunce), secondo cui l'obbligo della motivazione, imposto al giudice dagli artt. 111 Cost. e 125, comma 3, cod. proc. pen. per tutte le sentenze, non può che conformarsi alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento, rispetto alla quale, pur non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa d'atto del patto concluso tra le parti, lo sviluppo delle linee argomentative della decisione è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione.

Tale orientamento trova tuttora applicazione e non può che essere r'ibadito a fronte della generica censura formulata nell'atto di impugnazione con il quale il ricorrente si è limitato a richiamare principi generali in tema di obbligo di motivazione delle decisioni giudiziarie rispetto alla misura della pena che, assistito da difensore di fiducia, egli si è determinato ad accettare. 4.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così decis 5 ottòbre 2021 [OSCURATO:PERSONA] ere relatore [OSCURATO:PERSONA] na • i . no St f ogi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 del TRIBUNALE di MILANO,ciato_azyisci_a+K—Nttil\ udita la relazione svolt dal al Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di anni tre, mesi due e giorni venti di reclusione ed euro sedicimila di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990. 2. Il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza per vizio di motivazione non avendo il giudice sviluppato alcun esame sulla congruità della pena convenuta tra le parti. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché la proposta censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti. In relazione alla motivazione della sentenza di applicazione pena deve richiamarsi il costante orientamento di questa Corte (S. U, n. 10372 del 27/09/1995 Serafino, Rv. 202270, articolato e ribadito nelle successive pronunce), secondo cui l'obbligo della motivazione, imposto al giudice dagli artt. 111 Cost. e 125, comma 3, cod. proc. pen. per tutte le sentenze, non può che conformarsi alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento, rispetto alla quale, pur non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa d'atto del patto concluso tra le parti, lo sviluppo delle linee argomentative della decisione è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione. Tale orientamento trova tuttora applicazione e non può che essere r'ibadito a fronte della generica censura formulata nell'atto di impugnazione con il quale il ricorrente si è limitato a richiamare principi generali in tema di obbligo di motivazione delle decisioni giudiziarie rispetto alla misura della pena che, assistito da difensore di fiducia, egli si è determinato ad accettare. 4.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis 5 ottòbre 2021 [OSCURATO:PERSONA] ere relatore [OSCURATO:PERSONA] na • i . no St f ogi
Sentenza Cassazione n. 41445/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris