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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 20238/2026

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[OSCURATO:PERSONA] eNicola Palmiotti, in virtù di procura speciale in atti;ricorrentecontroComune di Campobasso, in persona del Sindaco pro tempore, rap-presentato difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura specialein atti;controricorrenteavverso la sentenza della Corte d'appello di Campobasso n. 256/2019,pubblicata il 09/07/2019.Udita la relazione della causa svolta all'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe.Numero registro generale 7477/2020Numero sezionale 1317/2026Numero di raccolta generale 20238/2026Data pubblicazione 16/06/2026SVOLGIMENTO DEL PROCESSOLa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito, anche la Società) haconvenuto in giudizio il Comune di Campobasso (di seguito, anche ilComune), con atto di citazione notificato nel 2006, affinché venissedichiarata l'illegittimità della risoluzione unilaterale per inadempimentodell'impresa, adottata dal Comune con delibera n. 24 del 21/01/2005ai sensi dell'art. 119 d.P.R. n. 554 del 1999, relativa al contratto diappalto del 14/11/2000, inerente ai lavori di costruzione della nuovapiscina comunale, del quale l'attrice era stata aggiudicataria, dedu-cendo vizi procedurali che avevano invalidato il provvedimento di riso-luzione, l'assenza di alcun inadempimento contrattuale dell'impresache potesse legittimare l'adozione di detto provvedimento, l'esistenzadi crediti per lavori extra-contratto e l'esecuzione di opere ulteriori ri-spetto a quelle contabilizzati.Nel costituirsi in giudizio, il Comune, oltre a chiedere il rigetto delledomande avversarie, ha formulato domanda riconvenzionale subordi-nata, volta all'accertamento della risoluzione del contratto per inadem-pimento dell'impresa, chiedendo la condanna della Società alla restitu-zione delle somme pagate in eccesso rispetto ai lavori eseguiti e alrisarcimento dei danni cagionati.Espletata CTU, la causa è stata rinviata per la precisazione delleconclusioni.Nel 2010, effettuato il collaudo, il Comune ha promosso un altrogiudizio, avviato con il rito sommario, con il quale ha chiesto la resti-tuzione della somma di € 84.372,92, erogata alla Società attraverso ilpagamento dei SAL liquidati per importi superiori a quelli dovuti per lelavorazioni effettivamente compiute.

Anche nel corso di questo giudizioè stata disposta una CTU.I procedimenti sono stati riuniti e, con sentenza non definitiva n.35/2013, il Tribunale di Campobasso ha respinto le domande della So-cietà e, ritenuta la legittimità della risoluzione, ha accertato il diritto2 di 17Numero registro generale 7477/2020Numero sezionale 1317/2026Numero di raccolta generale 20238/2026Data pubblicazione 16/06/2026del Comune ad essere risarcito dei danni arrecati dall'impresa a causadel ritardo nell'esecuzione dei lavori.[OSCURATO:PERSONA] ha formulato riserva d'impugnazione e, espletata un'al-tra CTU, il Tribunale, con la sentenza definitiva n. 634/2013, ha con-dannato l'impresa a corrispondere al Comune la somma di € 19.097,00,oltre interessi legali.Avverso la sentenza non definitiva e quella definitiva, la Società haproposto appello principale e il Comune appello incidentale.Con la decisione in questa sede impugnata, la Corte d'appello harespinto entrambe le impugnazioni.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la So-cietà, affidato a quattro motivi di doglianza.Il Comune si è difeso con controricorso.Con ordinanza interlocutoria n. 30991/2025 è stato disposto il rin-vio a nuovo ruolo del ricorso, non essendo stata effettuata tempestivacomunicazione del decreto di fissazione della precedente adunanza.Comunicata ritualmente la data della nuova adunanza, la ricorrenteha depositato memoria difensiva.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsaapplicazione del disposto di cui agli artt. 119 e 121 d.P.R. n. 554 del1999, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corted'appello ritenuto legittima la risoluzione contrattuale dell'appaltoadottata dal Comune con la delibera n. 24 del 21/01/2005, ritenendosostituibile "la relazione particolareggiata del direttore dei lavori rela-tiva ai lavori regolarmente eseguiti dall'impresa", prevista dall'art. 119d.P.R. cit. quale atto prodromico per l'adozione della risoluzione con-trattuale, con "il verbale dello stato di consistenza dei lavori già eseguitie l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera che devono esserepresi in consegna dal direttore dei lavori", che deve essere disposto dal3 di 17Numero registro generale 7477/2020Numero sezionale 1317/2026Numero di raccolta generale 20238/2026Data pubblicazione 16/06/2026RUP dopo la risoluzione contrattuale, come previsto dall'art. 121 d.P.R.cit., pur non essendo stati predisposti né la menzionata relazione par-ticolareggiata del DL né il verbale di consistenza dei lavori.Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa ap-plicazione del d.P.R. n. 554 del 1999, in relazione all'art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d'appello applicato tale disciplina ge-nerale in modo non uniforme ed averla ritenuta in parte derogabile enon vincolante, quanto agli artt. 119 e 121 d.P.R. cit. (relativi alla pro-cedura di risoluzione contrattuale), e in parte vincolante e inderogabile,quanto all'art. 165 d.P.R. cit. (relativo alla formulazione delle riserve),decidendo senza considerare che l'impresa aveva più volte richiestoinvano di accedere alla contabilità e senza tenere conto che il Comunenon aveva formulato alcuna eccezione di decadenza per mancata iscri-zione della riserva.Con il terzo motivo di ricorso è dedotta l'omessa valutazione di unfatto decisivo per la decisione del giudizio che è stato oggetto di di-scussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. ein riferimento alla esatta qualificazione della domanda dell'attrice-ap-pellante (valutata, senza alcuna motivazione o giustificazione, comefinalizzata al pagamento di lavori extracontrattuali e non al pagamentodi lavori contrattuali non contabilizzati), senza rilevare che, sia dagliing. [OSCURATO:PERSONA], del CTU dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] e del CTP arch.[OSCURATO:PERSONA], si evinceva che la domanda era stata intesa come voltaal pagamento di lavori eseguiti e non contabilizzati.Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa appli-cazione dell'art. 165 d.P.R. n. 544 del 1999, in riferimento all'art. 360,comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., per omessa valutazione del fatto che l'ap-posizione delle riserve da parte dell'impresa poteva essere validamenteeffettuata mediante la trasmissione di plico raccomandato al DL e alRUP (Ing. [OSCURATO:PERSONA]), come era stato effettuato, a causa della4 di 17Numero registro generale 7477/2020Numero sezionale 1317/2026Numero di raccolta generale 20238/2026Data pubblicazione 16/06/2026mancata messa a disposizione del registro di contabilità, a tal fine ri-chiesto in varie occasioni, e della mancata redazione del verbale diconsistenza dei lavori.2.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile.2.1.

Come più volte affermato da questa Corte, la proposizione,mediante ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenzaal decisum della sentenza impugnata, comporta l'inammissibilità delricorso, risolvendosi in un “non motivo” (Cass., Sez. 2, Ordinanza n.9450 del 09/04/2024).Il motivo di impugnazione si sostanzia nell'enunciazione delle ra-gioni per le quali la decisione è ritenuta erronea e si traduce in unacritica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescinderedalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancataconsiderazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneitàal raggiungimento dello scopo (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1341 del12/01/2024; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 15517 del 21/07/2020; Cass.,Sez. 3, Sentenza n. 17330 del 31/08/2015).In altre parole, con i motivi di ricorso per cassazione la parte nonpuò limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito emotivatamente disattese dal giudice dell'appello, senza considerare leragioni offerte da quest'ultimo, poiché in tal modo si determina unamera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espressodalla sentenza impugnata, che si risolve, in sostanza, nella proposi-zione di un "non motivo", come tale inammissibile ex art. 366, comma1, n. 4, c.p.c. (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 22478 del 24/09/2018).2.2.

Nella sentenza impugnata si legge quanto segue: «il primogiudice ha preso atto delle "plurime contestazioni mosse all'impresa,sia dal responsabile del procedimento che dal direttore dei lavori, rela-tive alla omessa ripresa dei lavori per più mesi, contestazioni a cuil'impresa non ha mai risposto.

Dette circostanze, obiettivamente risul-tanti dalla documentazione prodotta, non sono oggetto di contesta-5 di 17Numero registro generale 7477/2020Numero sezionale 1317/2026Numero di raccolta generale 20238/2026Data pubblicazione 16/06/2026zione da parte dell'impresa appaltatrice, la quale, pur minimizzando laportata degli atti del Comune, parla espressamente di “mere contesta-zioni di inadempimento contrattuale da ritardo”, riconoscendo quindi diessere stata posta nelle condizioni di esercitare il diritto di difesa espo-nendo le proprie ragioni in sede amministrativa.

Anzi, dal complessivosvolgimento della vicenda emerge che l'impresa Presutti ha beneficiatodi uno spazio di difesa maggiore di quello previsto dalla disposizioneche si assume violata: l'art. 119 richiede, infatti, un'unica contesta-zione degli addebiti (comma 2) e un'unica assegnazione di termine perl'esecuzione dei lavori ritardati (comma 4), quali presupposti per l'ado-zione della delibera di risoluzione contrattuale, a fronte di plurime con-testazioni e intimazioni della ripresa dei lavori, nel presente caso indi-rizzate dal d.l. o dal r.u.p.

Dal carteggio prodotto emerge, infatti, chea seguito della sospensione dei lavori del 9.12.2003, disposta per lecondizioni meteorologiche avverse, è intervenuto l'ordine di ripresa deilavori del 7.6.2004 impartito dal d.l., preceduto dal sollecito a ripren-dere i lavori entro 15 giorni del 21.5.2004, a firma dello stesso d.l.

Atale ordine, rimasto inadempiuto, hanno fatto seguito: la contestazionedel 21.6.2004 di mancata sottoscrizione del verbale di ripresa dei la-vori, con intimazione a provvedervi entro 5 giorni e con comunicazionedi avvio del procedimento ai fini della risoluzione contrattuale, a firmadel r.u.p.; la disposizione del 2.7.2004 del r.u.p., comunicata ancheall'appaltatore, con cui il d.l. veniva invitato a redigere lo stato di con-sistenza e l'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera, in vistadella successiva risoluzione contrattuale.

In ordine alla redazione dellarelazione particolareggiata indicata all'art. 119 comma 1 del d.p.r. n.554/1999, contenente la stima dei lavori eseguiti regolarmente, chesecondo la Presutti costituirebbe presupposto imprescindibile della ri-soluzione contrattuale, vi è in primo luogo il provvedimento del r.u.p.sopra menzionato del 2.7.2004, con cui si disponeva la redazione dellostato di consistenza da parte del d.l.

"al fine di consentire all'ammini-6 di 17Numero registro generale 7477/2020Numero sezionale 1317/2026Numero di raccolta generale 20238/2026Data pubblicazione 16/06/2026strazione comunale di deliberare in ordine alla risoluzione contrat-tuale”; risulta, poi, un primo tentativo di redazione del suddetto atto il18.8.2004, data del sopralluogo di verifica indicato nella missiva afirma della d.l. del 17.9.2004, in cui si evidenziava l'impossibilità distilare un resoconto completo e dettagliato per non essere stato possi-bile l'accesso ad alcuni locali della piscina; il 30.9.2004 vi è poi la re-dazione del processo verbale sullo stato dei lavori, nel corso del quale,preso atto della volontà dell'impresa di completare i lavori e di sotto-scrivere il verbale di ripresa dei lavori, lo stato di consistenza venivasospeso.

Quanto alle successive vicende si rimanda alla ricostruzionefatta nella sentenza impugnata, evidenziando che la sottoscrizione deiverbali di ripresa dei lavori, inizialmente programmata per il 4.10.2004è avvenuta solo il 7.12.2004 e peraltro ad essa non ha fatto seguito laripresa effettiva, come contestato dal r.u.p. il 14.12.2004.

Lo svolgi-mento dei fatti dimostra che la stazione appaltante, attraverso il r.u.p.e il d.l. ha fatto quanto era nelle sue possibilità, ed era ragionevolmenteda attendersi secondo il parametro del comportamento diligente, peraccertare lo stato di effettiva esecuzione dei lavori appaltati ai fini dicui all'art. 119 comma 1 d.P.R. n. 554/1999; il sopralluogo del 30.9.2004, svolto nel contraddittorio dell'impresa appaltatrice, non ha sor-tito l'esito per cui era stato convocato a causa del comportamento dellaPresutti, che ha fornito rassicurazioni sul completamento dell'opera,che tuttavia gli sviluppi successivi hanno dimostrato essere finalizzatea creare ostacoli al procedimento già avviato di risoluzione contrat-tuale.

Prova di tanto si ricava sia dal comportamento successivo delloappaltatore, che di fatto non ha mai ripreso i lavori, anche dopo lasottoscrizione del relativo verbale in data 7.12.2004, sia dai riscontriprovenienti dalla ditta incaricata della fornitura della copertura in legnodella piscina (Legnotech) che, interpellata dal Comune il 14.12.2004,quindi ben oltre la manifestazione dell'intenzione di riprendere i lavori(30.9.2004), riferiva di non aver ricevuto alcuna comunicazione dalla7 di 17Numero registro generale 7477/2020Numero sezionale 1317/2026Numero di raccolta generale 20238/2026Data pubblicazione 16/06/2026Presutti, facendo altresì presente che con questa ditta i rapporti sierano interrotti da tempo.

A questo perdurare dell'atteggiamento diinerzia della ditta appaltatrice con i fornitori il primo giudice ha datogiustamente rilievo per escludere la veridicità di quanto riferito dall'ing.Presutti il [OSCURATO:DATA_NASCITA], che cioè in precedenza la ditta appaltatrice nonaveva sottoscritto il verbale di ripresa dei lavori in quanto il tempo tec-nico per riattivare le forniture, pari a circa 50 giorni, non avrebbe con-sentito l'ultimazione dei lavori nei termini stabiliti; è evidente che sequesto fosse stato il motivo del protrarsi dell'inerzia dell'appaltatore,alla manifestata volontà di riprendere i lavori avrebbe fatto immedia-tamente seguito la riattivazione delle forniture, cosa avvenuta solo incoincidenza con la risoluzione contrattuale del gennaio 2005.

Per quelloche interessa in questa sede, la mancanza della relazione particolareg-giata prevista dall'art. 119 comma 1 del d.p.r. n. 554/1999 è quindiaddebitabile unicamente alla condotta contraria a buona fede della Pre-sutti, che pertanto non può dolersene per far valere l'illegittimità dellaprocedura seguita dalla stazione appaltante per giungere alla risolu-zione contrattuale.

Va precisato inoltre che, avendo il r.u.p. dispostocon il provvedimento del 2.7.2004, comunicato anche all'appaltatore,la redazione dello "stato di consistenza e dell'inventario dei materiali,macchine e mezzi d'opera, (atto che, essendo evidentemente più com-pleto della "relazione particolareggiata, ex art. 119, era idoneo a sosti-tuirla), il comportamento della Presutti in occasione del sopralluogo del30.9.2004 rileva anche al fine di escludere la rilevanza della mancanzadi tale atto ai fini di cui all'art. 121 comma 1 del d.p.r. n. 554/1999.Anche a prescindere da tali considerazioni, la mancata produzione dellostato di consistenza dei lavori da parte del Comune non potrebbe co-munque incidere sulla legittimità del procedimento di risoluzione, trat-tandosi di atto che, nella sequenza procedimentale delineata dall'art.121 comma 1 del d.p.r. n. 554/1999, è successivo alla determinazionedi risoluzione contrattuale, che pertanto non può esserne inficiata».8 di 17Numero registro generale 7477/2020Numero sezionale 1317/2026Numero di raccolta generale 20238/2026Data pubblicazione 16/06/2026In sintesi, la Corte d'appello ha dato rilievo alle plurime contesta-zioni mosse all'impresa, senza che quest'ultima avesse ad esse repli-cato, pur avendo beneficiato di uno spazio di difesa maggiore di quelloprevisto dall'art. 119, comma 1, d.P.R. n. 554 del 1999, descrivendolo svolgimento dei fatti a seguito dell'ordine di ripresa dei lavori che,tuttavia, non sono mai iniziati, nonostante l'impresa avesse manife-stato il 30/09/2004 la volontà di attivarsi, procedendo però alla firmadel relativo verbale solo il 7/12/2004, e concludendo che l'Amministra-zione aveva fatto quanto era nelle sue possibilità per accertare lo statodi effettiva esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 119 d.P.R. cit., mache il mancato compimento era addebitabile solo alla condotta contra-ria a buona fede dell'impresa, che aveva fornito rassicurazioni sul com-pletamento dell'opera, mai seguite da condotte fattive, solo per creareostacoli alla risoluzione contrattuale.La stessa Corte ha aggiunto che già il RUP il 2/07/2002 aveva co-municato all'impresa la redazione dello stato di consistenza e dell'in-ventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera - atto previsto dall'art.121 d.P.R. cit., più completo della relazione particolareggiata previstadall'art. 119 stesso d.P.R. - che non è stato redatto a causa del com-portamento dell'impresa, che aveva manifestato la volontà di ripren-dere i lavori, però mai ripresi, evidenziando comunque che si trattavadi adempimento che la legge prevede come atto successivo alla risolu-zione, la cui assenza non incide dunque sulla sua validità.2.3.

La censura si è limitata a riproporre le ragioni poste a fonda-mento dell'appello, senza criticare gli argomenti utilizzati dalla Corte dimerito per affermare che il ricorrente aveva avuto ogni garanzia di di-fesa e che la relazione dettagliata delle opere non era stata redatta acausa del comportamento dell'impresa, che si era dichiarata disponibilea riprendere i lavori il 30/09/2004, firmando sia pure solo il 7/12/2004il verbale di ripresa dei lavori, senza tuttavia procedere in tal senso,ma solo per creare ostacoli alla risoluzione, senza che assuma rilievo9 di 17Numero registro generale 7477/2020Numero sezionale 1317/2026Numero di raccolta generale 20238/2026Data pubblicazione 16/06/2026la mancata redazione (a causa del comportamento dell'impresa) dellostato di consistenza previsto dell'art. 121 d.P.R. n. 554 del 1999, cheva comunque redatto dopo la risoluzione.La doglianza, non rapportandosi alle ragioni fondanti la decisione,come sopra evidenziato, si rivela priva del requisito di specificità ed è,dunque, inammissibile ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.3.

Il secondo e il terzo motivo di ricorso devono essere esaminaticongiuntamente, tenuto conto della stretta connessione esistente, ri-velandosi entrambi inammissibili.3.1.

La Corte d'appello ha statuito come segue: « Il primo giudiceha correttamente qualificato la domanda come relativa al pagamentodi lavori extracontratto: la somma di € 1.851.897,95, di cui la Presuttiha chiesto il pagamento (richiesta ribadita in appello) è relativa per lagran parte (€ 924.747, 58) a "lavori eseguiti in più rispetto a quantoprevisto dal contratto e in epoca successiva all'ultimo s.a.l. (approvatoil 27.3.2003) ... lavori eseguiti e non contabilizzati" (pag. 27 dell'attodi citazione in primo grado, che specifica la causa petendi della pre-tesa).

L'affermazione contenuta nell'atto di appello, secondo cui la Pre-sutti non avrebbe mai richiesto il pagamento di lavori extracontrattuali,né in via amministrativa né in via giudiziale, è quindi platealmentesmentita dagli atti, conseguendone la correttezza del richiamo, operatonella pronuncia impugnata, all'applicazione dell'art. 342 della legge n.2248/1865, che vieta all'appaltatore di apportare variazioni senza or-dine scritto del d.l. e in mancanza di preventiva approvazione da partedegli organi superiori e non riconosce in tali ipotesi aumenti di com-penso.

Le considerazioni che precedono hanno carattere assorbenterispetto alla questione, pure sollevata dall'appaltatore, riguardante lamancata messa a disposizione della contabilità per l'apposizione delleriserve di legge sui lavori eseguiti e non contabilizzati.

La sufficienzadell'apposizione delle riserve presuppone che la richiesta si riferisca aun maggior compenso o rimborso rispetto al prezzo contrattualmente10 di 17Numero registro generale 7477/2020Numero sezionale 1317/2026Numero di raccolta generale 20238/2026Data pubblicazione 16/06/2026pattuito, a causa di pregiudizi o maggiori esborsi sopportati per l'ese-cuzione dei lavori, mentre è esclusa per i lavori extracontratto, che laPresutti ha inteso azionare e per i quali è escluso il diritto al compenso,se non nell'ipotesi, non ricorrente nella specie, di ordine scritto da partedel d.l. e di preventiva autorizzazione.

La chiara previsione normativarichiamata dal primo giudice impedisce di considerare autorizzati, aifini del diritto al pagamento di maggiori compensi, lavori (quali quellidi rimozione del rilevato terreno, che la Presutti avrebbe eseguitonell'estate del 2004) in ipotesi concordati con la d.l., ma eseguiti senzaordine scritto.

Deve essere confermato, pertanto, il rigetto della do-manda di pagamento, come esattamente qualificata dal primo giudice,non rilevando in senso contrario, in presenza del divieto normativo so-pra richiamato, il richiamo a quanto accertato dal c.t.u.

Ruggiero circala realizzazione di lavori in più, rispetto a quelli oggetto dell'ultimos.a.l., per € 168.000,00.

Va aggiunto, peraltro, che anche qualificandola domanda come relativa a lavori previsti in contratto e non contabi-lizzati (con evidente immutazione della causa petendi rispetto alla do-manda proposta in primo grado), la debenza deve comunque escludersiper difetto di apposizione di riserve entro il momento della prima an-notazione successiva alla insorgenza della situazione integrante lafonte delle ragioni vantate.

Se, come affermato nella citazione in primogrado, i lavori non contabilizzati sono stati eseguiti dopo l'approvazionedell'11° s.a.l. ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), in applicazione della disciplina dettata dagliartt. 163 e ss. del d.p.r. n. 554/1999, al momento della sospensionedei lavori del 9.12.2003 o, al massimo, al momento della ripresa deilavori del 7.12.2004, l'impresa appaltatrice avrebbe dovuto far risul-tare la propria pretesa inserendo la riserva nel verbale di sospensione(o in quello di ripresa dei lavori), salvo poi iscrivere regolare riserva nelregistro di contabilità al momento della sottoscrizione da parte sua».3.2.

Con riferimento alla qualificazione della domanda come voltaal pagamento di lavori extracontratto, la ricorrente ha formulato il terzo11 di 17Numero registro generale 7477/2020Numero sezionale 1317/2026Numero di raccolta generale 20238/2026Data pubblicazione 16/06/2026motivo di ricorso, da ritenersi però inammissibile per le seguenti ra-gioni.3.2.1.

Com'è noto, la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c. con-sente l'impugnazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

«peromesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggettodi discussione tra le parti».La norma si riferisce al mancato esame di un fatto decisivo, che èstato oggetto di discussione tra le parti, da intendersi come un vero eproprio fatto storico, come un accadimento naturalistico (Cass., Sez.Un., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).Costituisce, pertanto, un fatto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.5, c.p.c., non una questione o un punto controverso, ma un vero eproprio evento, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante(Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 2268 del 26/01/2022; Cass., Sez. 6-1,Ordinanza n. 22397 del 6/09/2019; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 24035del 3/10/2018; v. anche Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 13024 del 26/04/2022).Può trattarsi di un fatto principale ex art. 2697 c.c. (un fatto costi-tutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o anche di un fatto secon-dario (un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), pur-ché sia controverso e decisivo (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17761 del8/09/2016), nel senso che il mancato esame, evincibile dal tenore dellamotivazione, vizia la decisione perché ha determinato l'esito del giudi-zio.La decisività presuppone, dunque, un giudizio prognostico rigorososulla incidenza del fatto omesso nella complessiva valutazione del giu-dice.Non integrano, invece, fatti il cui omesso esame possa cagionare ilvizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. le mere argomentazioni o lededuzioni difensive (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 2268 del 26/01/2022; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 6/09/2019; Cass., Sez.12 di 17Numero registro generale 7477/2020Numero sezionale 1317/2026Numero di raccolta generale 20238/2026Data pubblicazione 16/06/20262, Sentenza n. 14802 del 14/06/2017), né i singoli elementi di un ac-cadimento complesso, comunque apprezzato (Cass., Sez. 2, Ordinanzan. 27415 del 29/10/2018).Per gli stessi motivi, non costituisce omesso esame, nei termini ap-pena indicati, la mancata valutazione di domande o di eccezioni, ovverodei motivi di appello (Cass., Sez.

L, Ordinanza n. 29952 del 13/10/2022).Il vizio attiene solo alle questioni di fatto, non anche alle questionidi diritto, il cui omesso esame non può mai dar luogo alla cassazionedella sentenza in virtù di tale censura.L'omesso esame di elementi istruttori acquisiti al processo non in-tegra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censura-bile ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., qualora non si risolva nellamancata valutazione di un fatto, come sopra definito, da ritenere deci-sivo per la statuizione assunta (v.

Cass., Sez.

Un., Sentenza n. 8053del 7/04/2014, ove si afferma che l'omesso esame di elementi istruttorinon integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivoqualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso inconsiderazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato contodi tutte le risultanze probatorie; conf. da ultimo Cass., Sez. 2, Ordi-nanza n. 17005 del 20/06/2024).3.2.2.

Come precisato da questa Corte, l'individuazione e l'inter-pretazione del contenuto della domanda, attività riservate al giudice dimerito, sono sindacabili, come vizio di nullità processuale ex art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., qualora l'inesatta rilevazione del contenuto delladomanda determini un vizio attinente all'individuazione del petitum,sotto il profilo della violazione del principio di corrispondenza tra chie-sto e pronunciato (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 30770 del 6/11/2023),censura nella specie non formulata.Nel caso di specie la ricorrente ha prospettato come omesso esamedi un fatto una diversa qualificazione della domanda a seguito dell'in-13 di 17Numero registro generale 7477/2020Numero sezionale 1317/2026Numero di raccolta generale 20238/2026Data pubblicazione 16/06/2026terpretazione dell'atto introduttivo del giudizio, operando una censuradel tutto diversa da quella veicolata dal motivo di doglianza, che nonconsente neppure la riqualificazione, tenuto conto che la deduzione nonsi accompagna alla illustrazione del contenuto dell'atto introduttivo delgiudizio, rivelandosi pertanto del tutto generica e, anche per tale mo-tivo, inammissibile.Anche il riferimento alle valutazioni operate dal consulente tecnicodi parte, richiamate solo parzialmente, attiene alla valutazione dellerisultanze istruttorie, e non all'acquisizione di fatti decisivi sulla que-stione dedotta, relativa alla individuazione di quanto richiesto dallaparte in giudizio.3.3.

La Corte d'appello ha comunque esaminato anche la diversaprospettazione, considerando i lavori in questione come lavori previstiin contratto maggiori di quelli contabilizzati, ritenendo la richiesta dicompenso comunque non accoglibile, perché non preceduta dall'appo-sizione della relativa riserva.Alla prima ratio della decisione, la Corte ha aggiunto una ulterioreratio, ad essa alternativa, da sola idonea a sorreggere sul piano logicoe giuridico la statuizione assunta.In ordine a tale ulteriore statuizione, la ricorrente ha formulato ilsecondo motivo di ricorso per cassazione, deducendo la violazione dinorme di diritto.3.3.1.

La censura si sostanzia, per la prima parte, in una genericacritica alla rigorosa applicazione dell'art. 165 d.P.R. n. 554 del 1999, afronte della meno rigida applicazione degli artt. 119 e 121 d.P.R. cit.,che costituisce una generalizzata non condivisione della decisione,priva dei requisiti di specificità, come tale inammissibile ai sensi delloart. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.3.3.2.

La stessa parte ha, poi, dedotto che la Corte d'appello nonha considerato che la stessa aveva più volte richiesto invano il registrodi contabilità, aggiungendo che il Giudice ha dato rilievo alla mancata14 di 17Numero registro generale 7477/2020Numero sezionale 1317/2026Numero di raccolta generale 20238/2026Data pubblicazione 16/06/2026iscrizione della riserva senza una specifica eccezione dell'Amministra-zione.È tuttavia evidente che il primo profilo, riferito alla richiesta delregistro della contabilità, attiene alla valutazione di elementi di fatto,peraltro solo genericamente dedotti, sicché la doglianza, come prospet-tata, si presenta del tutto inammissibile impingendo nella decisione dimerito.Anche la censura riferita al dedotto rilievo ufficioso della decadenzadell'impresa, per mancata tempestiva iscrizione della riserva, si riveladel tutto generica, non avendo la ricorrente riportato le deduzioni dellacontroparte sul punto, in virtù delle quali poter connotare la doglianzain termini di specificità, rivelandosi pertanto la censura inammissibileai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.3.3.3.

Come sopra evidenziato, inoltre, la doglianza si riferisce aduna delle due rationes, tra loro alternative, poste a fondamento delrigetto della richiesta, formulata dalla ricorrente, di pagamento di al-cuni lavori, sicché il mancato accoglimento dell'impugnazione del capodella decisione di appello che ha respinto la domanda, intesa comevolta al pagamento di lavori intesi come extracontratto, rende inam-missibile per difetto di interesse la censura riferita alla ulteriore ratio,riguardante la alternativa qualificazione degli stessi lavori come lavoriprevisti in contratto e non contabilizzati, perché comunque non com-porterebbe la cassazione della decisione impugnata (Cass., Sez. 3, Or-dinanza n. 5102 del 26/02/2024; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 11493del 11/05/2018).4.

Il quarto motivo di ricorso è inammissibile.4.1.

La parte ha dedotto la mancata considerazione di una circo-stanza, costituita dalla trasmissione di un plico raccomandato allaDL/RUP, quale efficace espressione della riserva in mancanza della di-sponibilità della contabilità, ma non ha specificato quando tale circo-stanza sia stata offerta al contraddittorio delle parti, né quando detta15 di 17Numero registro generale 7477/2020Numero sezionale 1317/2026Numero di raccolta generale 20238/2026Data pubblicazione 16/06/2026trasmissione sia intervenuta e neppure il contenuto di quanto riportatonel plico, non fornendo elementi in ordine alla intervenuta discussionenel giudizio di merito su tale circostanza e alla decisività di quanto ri-portato nell'atto trasmesso.4.2.

Come già evidenziato, inoltre, la doglianza si riferisce ad unadelle due rationes, tra loro alternative, poste a fondamento del rigettodella richiesta, formulata dalla ricorrente, di pagamento di alcuni lavori,sicché il mancato accoglimento dell'impugnazione del capo della deci-sione di appello che ha respinto la domanda, intesa come volta al pa-gamento di lavori intesi come extracontratto, rende inammissibile lacensura riferita alla ulteriore ratio, riguardante la alternativa qualifica-zione degli stessi lavori come lavori previsti in contratto e non contabi-lizzati, perché comunque non comporterebbe la cassazione della deci-sione impugnata (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 5102 del 26/02/2024;Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018).5.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.6.

La statuizione sulle spese segue la soccombenza.7.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, sideve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento daparte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifi-cato pari a quello spettante per il ricorso, se dovuto.

P.Q.MLa Cortedichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenutedal controricorrente, che liquida in € 15.000,00 per compenso ed €200,00 per esborsi, oltre accessori di legge;dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002,della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ri-16 di 17Numero registro generale 7477/2020Numero sezionale 1317/2026Numero di raccolta generale 20238/2026Data pubblicazione 16/06/2026corrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello relativo spettante per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima SezioneCivile della Corte Suprema di Cassazione, il 24/03/2026.Il PresidenteGuido Mercolino17 di 17

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] eNicola Palmiotti, in virtù di procura speciale in atti;ricorrentecontroComune di Campobasso, in persona del Sindaco pro tempore, rap-presentato difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura specialein atti;controricorrenteavverso la sentenza della Corte d'appello di Campobasso n. 256/2019,pubblicata il 09/07/2019.Udita la relazione della causa svolta all'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe.Numero registro generale 7477/2020Numero sezionale 1317/2026Numero di raccolta generale 20238/2026Data pubblicazione 16/06/2026SVOLGIMENTO DEL PROCESSOLa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito, anche la Società) haconvenuto in giudizio il Comune di Campobasso (di seguito, anche ilComune), con atto di citazione notificato nel 2006, affinché venissedichiarata l'illegittimità della risoluzione unilaterale per inadempimentodell'impresa, adottata dal Comune con delibera n. 24 del 21/01/2005ai sensi dell'art. 119 d.P.R. n. 554 del 1999, relativa al contratto diappalto del 14/11/2000, inerente ai lavori di costruzione della nuovapiscina comunale, del quale l'attrice era stata aggiudicataria, dedu-cendo vizi procedurali che avevano invalidato il provvedimento di riso-luzione, l'assenza di alcun inadempimento contrattuale dell'impresache potesse legittimare l'adozione di detto provvedimento, l'esistenzadi crediti per lavori extra-contratto e l'esecuzione di opere ulteriori ri-spetto a quelle contabilizzati.Nel costituirsi in giudizio, il Comune, oltre a chiedere il rigetto delledomande avversarie, ha formulato domanda riconvenzionale subordi-nata, volta all'accertamento della risoluzione del contratto per inadem-pimento dell'impresa, chiedendo la condanna della Società alla restitu-zione delle somme pagate in eccesso rispetto ai lavori eseguiti e alrisarcimento dei danni cagionati.Espletata CTU, la causa è stata rinviata per la precisazione delleconclusioni.Nel 2010, effettuato il collaudo, il Comune ha promosso un altrogiudizio, avviato con il rito sommario, con il quale ha chiesto la resti-tuzione della somma di € 84.372,92, erogata alla Società attraverso ilpagamento dei SAL liquidati per importi superiori a quelli dovuti per lelavorazioni effettivamente compiute. Anche nel corso di questo giudizioè stata disposta una CTU.I procedimenti sono stati riuniti e, con sentenza non definitiva n.35/2013, il Tribunale di Campobasso ha respinto le domande della So-cietà e, ritenuta la legittimità della risoluzione, ha accertato il diritto2 di 17Numero registro generale 7477/2020Numero sezionale 1317/2026Numero di raccolta generale 20238/2026Data pubblicazione 16/06/2026del Comune ad essere risarcito dei danni arrecati dall'impresa a causadel ritardo nell'esecuzione dei lavori.[OSCURATO:PERSONA] ha formulato riserva d'impugnazione e, espletata un'al-tra CTU, il Tribunale, con la sentenza definitiva n. 634/2013, ha con-dannato l'impresa a corrispondere al Comune la somma di € 19.097,00,oltre interessi legali.Avverso la sentenza non definitiva e quella definitiva, la Società haproposto appello principale e il Comune appello incidentale.Con la decisione in questa sede impugnata, la Corte d'appello harespinto entrambe le impugnazioni.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la So-cietà, affidato a quattro motivi di doglianza.Il Comune si è difeso con controricorso.Con ordinanza interlocutoria n. 30991/2025 è stato disposto il rin-vio a nuovo ruolo del ricorso, non essendo stata effettuata tempestivacomunicazione del decreto di fissazione della precedente adunanza.Comunicata ritualmente la data della nuova adunanza, la ricorrenteha depositato memoria difensiva.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsaapplicazione del disposto di cui agli artt. 119 e 121 d.P.R. n. 554 del1999, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corted'appello ritenuto legittima la risoluzione contrattuale dell'appaltoadottata dal Comune con la delibera n. 24 del 21/01/2005, ritenendosostituibile "la relazione particolareggiata del direttore dei lavori rela-tiva ai lavori regolarmente eseguiti dall'impresa", prevista dall'art. 119d.P.R. cit. quale atto prodromico per l'adozione della risoluzione con-trattuale, con "il verbale dello stato di consistenza dei lavori già eseguitie l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera che devono esserepresi in consegna dal direttore dei lavori", che deve essere disposto dal3 di 17Numero registro generale 7477/2020Numero sezionale 1317/2026Numero di raccolta generale 20238/2026Data pubblicazione 16/06/2026RUP dopo la risoluzione contrattuale, come previsto dall'art. 121 d.P.R.cit., pur non essendo stati predisposti né la menzionata relazione par-ticolareggiata del DL né il verbale di consistenza dei lavori.Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa ap-plicazione del d.P.R. n. 554 del 1999, in relazione all'art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d'appello applicato tale disciplina ge-nerale in modo non uniforme ed averla ritenuta in parte derogabile enon vincolante, quanto agli artt. 119 e 121 d.P.R. cit. (relativi alla pro-cedura di risoluzione contrattuale), e in parte vincolante e inderogabile,quanto all'art. 165 d.P.R. cit. (relativo alla formulazione delle riserve),decidendo senza considerare che l'impresa aveva più volte richiestoinvano di accedere alla contabilità e senza tenere conto che il Comunenon aveva formulato alcuna eccezione di decadenza per mancata iscri-zione della riserva.Con il terzo motivo di ricorso è dedotta l'omessa valutazione di unfatto decisivo per la decisione del giudizio che è stato oggetto di di-scussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. ein riferimento alla esatta qualificazione della domanda dell'attrice-ap-pellante (valutata, senza alcuna motivazione o giustificazione, comefinalizzata al pagamento di lavori extracontrattuali e non al pagamentodi lavori contrattuali non contabilizzati), senza rilevare che, sia dagliing. [OSCURATO:PERSONA], del CTU dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] e del CTP arch.[OSCURATO:PERSONA], si evinceva che la domanda era stata intesa come voltaal pagamento di lavori eseguiti e non contabilizzati.Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa appli-cazione dell'art. 165 d.P.R. n. 544 del 1999, in riferimento all'art. 360,comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., per omessa valutazione del fatto che l'ap-posizione delle riserve da parte dell'impresa poteva essere validamenteeffettuata mediante la trasmissione di plico raccomandato al DL e alRUP (Ing. [OSCURATO:PERSONA]), come era stato effettuato, a causa della4 di 17Numero registro generale 7477/2020Numero sezionale 1317/2026Numero di raccolta generale 20238/2026Data pubblicazione 16/06/2026mancata messa a disposizione del registro di contabilità, a tal fine ri-chiesto in varie occasioni, e della mancata redazione del verbale diconsistenza dei lavori.2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.2.1. Come più volte affermato da questa Corte, la proposizione,mediante ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenzaal decisum della sentenza impugnata, comporta l'inammissibilità delricorso, risolvendosi in un “non motivo” (Cass., Sez. 2, Ordinanza n.9450 del 09/04/2024).Il motivo di impugnazione si sostanzia nell'enunciazione delle ra-gioni per le quali la decisione è ritenuta erronea e si traduce in unacritica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescinderedalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancataconsiderazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneitàal raggiungimento dello scopo (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1341 del12/01/2024; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 15517 del 21/07/2020; Cass.,Sez. 3, Sentenza n. 17330 del 31/08/2015).In altre parole, con i motivi di ricorso per cassazione la parte nonpuò limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito emotivatamente disattese dal giudice dell'appello, senza considerare leragioni offerte da quest'ultimo, poiché in tal modo si determina unamera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espressodalla sentenza impugnata, che si risolve, in sostanza, nella proposi-zione di un "non motivo", come tale inammissibile ex art. 366, comma1, n. 4, c.p.c. (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 22478 del 24/09/2018).2.2. Nella sentenza impugnata si legge quanto segue: «il primogiudice ha preso atto delle "plurime contestazioni mosse all'impresa,sia dal responsabile del procedimento che dal direttore dei lavori, rela-tive alla omessa ripresa dei lavori per più mesi, contestazioni a cuil'impresa non ha mai risposto. Dette circostanze, obiettivamente risul-tanti dalla documentazione prodotta, non sono oggetto di contesta-5 di 17Numero registro generale 7477/2020Numero sezionale 1317/2026Numero di raccolta generale 20238/2026Data pubblicazione 16/06/2026zione da parte dell'impresa appaltatrice, la quale, pur minimizzando laportata degli atti del Comune, parla espressamente di “mere contesta-zioni di inadempimento contrattuale da ritardo”, riconoscendo quindi diessere stata posta nelle condizioni di esercitare il diritto di difesa espo-nendo le proprie ragioni in sede amministrativa. Anzi, dal complessivosvolgimento della vicenda emerge che l'impresa Presutti ha beneficiatodi uno spazio di difesa maggiore di quello previsto dalla disposizioneche si assume violata: l'art. 119 richiede, infatti, un'unica contesta-zione degli addebiti (comma 2) e un'unica assegnazione di termine perl'esecuzione dei lavori ritardati (comma 4), quali presupposti per l'ado-zione della delibera di risoluzione contrattuale, a fronte di plurime con-testazioni e intimazioni della ripresa dei lavori, nel presente caso indi-rizzate dal d.l. o dal r.u.p. Dal carteggio prodotto emerge, infatti, chea seguito della sospensione dei lavori del 9.12.2003, disposta per lecondizioni meteorologiche avverse, è intervenuto l'ordine di ripresa deilavori del 7.6.2004 impartito dal d.l., preceduto dal sollecito a ripren-dere i lavori entro 15 giorni del 21.5.2004, a firma dello stesso d.l. Atale ordine, rimasto inadempiuto, hanno fatto seguito: la contestazionedel 21.6.2004 di mancata sottoscrizione del verbale di ripresa dei la-vori, con intimazione a provvedervi entro 5 giorni e con comunicazionedi avvio del procedimento ai fini della risoluzione contrattuale, a firmadel r.u.p.; la disposizione del 2.7.2004 del r.u.p., comunicata ancheall'appaltatore, con cui il d.l. veniva invitato a redigere lo stato di con-sistenza e l'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera, in vistadella successiva risoluzione contrattuale. In ordine alla redazione dellarelazione particolareggiata indicata all'art. 119 comma 1 del d.p.r. n.554/1999, contenente la stima dei lavori eseguiti regolarmente, chesecondo la Presutti costituirebbe presupposto imprescindibile della ri-soluzione contrattuale, vi è in primo luogo il provvedimento del r.u.p.sopra menzionato del 2.7.2004, con cui si disponeva la redazione dellostato di consistenza da parte del d.l. "al fine di consentire all'ammini-6 di 17Numero registro generale 7477/2020Numero sezionale 1317/2026Numero di raccolta generale 20238/2026Data pubblicazione 16/06/2026strazione comunale di deliberare in ordine alla risoluzione contrat-tuale”; risulta, poi, un primo tentativo di redazione del suddetto atto il18.8.2004, data del sopralluogo di verifica indicato nella missiva afirma della d.l. del 17.9.2004, in cui si evidenziava l'impossibilità distilare un resoconto completo e dettagliato per non essere stato possi-bile l'accesso ad alcuni locali della piscina; il 30.9.2004 vi è poi la re-dazione del processo verbale sullo stato dei lavori, nel corso del quale,preso atto della volontà dell'impresa di completare i lavori e di sotto-scrivere il verbale di ripresa dei lavori, lo stato di consistenza venivasospeso. Quanto alle successive vicende si rimanda alla ricostruzionefatta nella sentenza impugnata, evidenziando che la sottoscrizione deiverbali di ripresa dei lavori, inizialmente programmata per il 4.10.2004è avvenuta solo il 7.12.2004 e peraltro ad essa non ha fatto seguito laripresa effettiva, come contestato dal r.u.p. il 14.12.2004. Lo svolgi-mento dei fatti dimostra che la stazione appaltante, attraverso il r.u.p.e il d.l. ha fatto quanto era nelle sue possibilità, ed era ragionevolmenteda attendersi secondo il parametro del comportamento diligente, peraccertare lo stato di effettiva esecuzione dei lavori appaltati ai fini dicui all'art. 119 comma 1 d.P.R. n. 554/1999; il sopralluogo del 30.9.2004, svolto nel contraddittorio dell'impresa appaltatrice, non ha sor-tito l'esito per cui era stato convocato a causa del comportamento dellaPresutti, che ha fornito rassicurazioni sul completamento dell'opera,che tuttavia gli sviluppi successivi hanno dimostrato essere finalizzatea creare ostacoli al procedimento già avviato di risoluzione contrat-tuale. Prova di tanto si ricava sia dal comportamento successivo delloappaltatore, che di fatto non ha mai ripreso i lavori, anche dopo lasottoscrizione del relativo verbale in data 7.12.2004, sia dai riscontriprovenienti dalla ditta incaricata della fornitura della copertura in legnodella piscina (Legnotech) che, interpellata dal Comune il 14.12.2004,quindi ben oltre la manifestazione dell'intenzione di riprendere i lavori(30.9.2004), riferiva di non aver ricevuto alcuna comunicazione dalla7 di 17Numero registro generale 7477/2020Numero sezionale 1317/2026Numero di raccolta generale 20238/2026Data pubblicazione 16/06/2026Presutti, facendo altresì presente che con questa ditta i rapporti sierano interrotti da tempo. A questo perdurare dell'atteggiamento diinerzia della ditta appaltatrice con i fornitori il primo giudice ha datogiustamente rilievo per escludere la veridicità di quanto riferito dall'ing.Presutti il [OSCURATO:DATA_NASCITA], che cioè in precedenza la ditta appaltatrice nonaveva sottoscritto il verbale di ripresa dei lavori in quanto il tempo tec-nico per riattivare le forniture, pari a circa 50 giorni, non avrebbe con-sentito l'ultimazione dei lavori nei termini stabiliti; è evidente che sequesto fosse stato il motivo del protrarsi dell'inerzia dell'appaltatore,alla manifestata volontà di riprendere i lavori avrebbe fatto immedia-tamente seguito la riattivazione delle forniture, cosa avvenuta solo incoincidenza con la risoluzione contrattuale del gennaio 2005. Per quelloche interessa in questa sede, la mancanza della relazione particolareg-giata prevista dall'art. 119 comma 1 del d.p.r. n. 554/1999 è quindiaddebitabile unicamente alla condotta contraria a buona fede della Pre-sutti, che pertanto non può dolersene per far valere l'illegittimità dellaprocedura seguita dalla stazione appaltante per giungere alla risolu-zione contrattuale. Va precisato inoltre che, avendo il r.u.p. dispostocon il provvedimento del 2.7.2004, comunicato anche all'appaltatore,la redazione dello "stato di consistenza e dell'inventario dei materiali,macchine e mezzi d'opera, (atto che, essendo evidentemente più com-pleto della "relazione particolareggiata, ex art. 119, era idoneo a sosti-tuirla), il comportamento della Presutti in occasione del sopralluogo del30.9.2004 rileva anche al fine di escludere la rilevanza della mancanzadi tale atto ai fini di cui all'art. 121 comma 1 del d.p.r. n. 554/1999.Anche a prescindere da tali considerazioni, la mancata produzione dellostato di consistenza dei lavori da parte del Comune non potrebbe co-munque incidere sulla legittimità del procedimento di risoluzione, trat-tandosi di atto che, nella sequenza procedimentale delineata dall'art.121 comma 1 del d.p.r. n. 554/1999, è successivo alla determinazionedi risoluzione contrattuale, che pertanto non può esserne inficiata».8 di 17Numero registro generale 7477/2020Numero sezionale 1317/2026Numero di raccolta generale 20238/2026Data pubblicazione 16/06/2026In sintesi, la Corte d'appello ha dato rilievo alle plurime contesta-zioni mosse all'impresa, senza che quest'ultima avesse ad esse repli-cato, pur avendo beneficiato di uno spazio di difesa maggiore di quelloprevisto dall'art. 119, comma 1, d.P.R. n. 554 del 1999, descrivendolo svolgimento dei fatti a seguito dell'ordine di ripresa dei lavori che,tuttavia, non sono mai iniziati, nonostante l'impresa avesse manife-stato il 30/09/2004 la volontà di attivarsi, procedendo però alla firmadel relativo verbale solo il 7/12/2004, e concludendo che l'Amministra-zione aveva fatto quanto era nelle sue possibilità per accertare lo statodi effettiva esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 119 d.P.R. cit., mache il mancato compimento era addebitabile solo alla condotta contra-ria a buona fede dell'impresa, che aveva fornito rassicurazioni sul com-pletamento dell'opera, mai seguite da condotte fattive, solo per creareostacoli alla risoluzione contrattuale.La stessa Corte ha aggiunto che già il RUP il 2/07/2002 aveva co-municato all'impresa la redazione dello stato di consistenza e dell'in-ventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera - atto previsto dall'art.121 d.P.R. cit., più completo della relazione particolareggiata previstadall'art. 119 stesso d.P.R. - che non è stato redatto a causa del com-portamento dell'impresa, che aveva manifestato la volontà di ripren-dere i lavori, però mai ripresi, evidenziando comunque che si trattavadi adempimento che la legge prevede come atto successivo alla risolu-zione, la cui assenza non incide dunque sulla sua validità.2.3. La censura si è limitata a riproporre le ragioni poste a fonda-mento dell'appello, senza criticare gli argomenti utilizzati dalla Corte dimerito per affermare che il ricorrente aveva avuto ogni garanzia di di-fesa e che la relazione dettagliata delle opere non era stata redatta acausa del comportamento dell'impresa, che si era dichiarata disponibilea riprendere i lavori il 30/09/2004, firmando sia pure solo il 7/12/2004il verbale di ripresa dei lavori, senza tuttavia procedere in tal senso,ma solo per creare ostacoli alla risoluzione, senza che assuma rilievo9 di 17Numero registro generale 7477/2020Numero sezionale 1317/2026Numero di raccolta generale 20238/2026Data pubblicazione 16/06/2026la mancata redazione (a causa del comportamento dell'impresa) dellostato di consistenza previsto dell'art. 121 d.P.R. n. 554 del 1999, cheva comunque redatto dopo la risoluzione.La doglianza, non rapportandosi alle ragioni fondanti la decisione,come sopra evidenziato, si rivela priva del requisito di specificità ed è,dunque, inammissibile ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.3. Il secondo e il terzo motivo di ricorso devono essere esaminaticongiuntamente, tenuto conto della stretta connessione esistente, ri-velandosi entrambi inammissibili.3.1. La Corte d'appello ha statuito come segue: « Il primo giudiceha correttamente qualificato la domanda come relativa al pagamentodi lavori extracontratto: la somma di € 1.851.897,95, di cui la Presuttiha chiesto il pagamento (richiesta ribadita in appello) è relativa per lagran parte (€ 924.747, 58) a "lavori eseguiti in più rispetto a quantoprevisto dal contratto e in epoca successiva all'ultimo s.a.l. (approvatoil 27.3.2003) ... lavori eseguiti e non contabilizzati" (pag. 27 dell'attodi citazione in primo grado, che specifica la causa petendi della pre-tesa). L'affermazione contenuta nell'atto di appello, secondo cui la Pre-sutti non avrebbe mai richiesto il pagamento di lavori extracontrattuali,né in via amministrativa né in via giudiziale, è quindi platealmentesmentita dagli atti, conseguendone la correttezza del richiamo, operatonella pronuncia impugnata, all'applicazione dell'art. 342 della legge n.2248/1865, che vieta all'appaltatore di apportare variazioni senza or-dine scritto del d.l. e in mancanza di preventiva approvazione da partedegli organi superiori e non riconosce in tali ipotesi aumenti di com-penso. Le considerazioni che precedono hanno carattere assorbenterispetto alla questione, pure sollevata dall'appaltatore, riguardante lamancata messa a disposizione della contabilità per l'apposizione delleriserve di legge sui lavori eseguiti e non contabilizzati. La sufficienzadell'apposizione delle riserve presuppone che la richiesta si riferisca aun maggior compenso o rimborso rispetto al prezzo contrattualmente10 di 17Numero registro generale 7477/2020Numero sezionale 1317/2026Numero di raccolta generale 20238/2026Data pubblicazione 16/06/2026pattuito, a causa di pregiudizi o maggiori esborsi sopportati per l'ese-cuzione dei lavori, mentre è esclusa per i lavori extracontratto, che laPresutti ha inteso azionare e per i quali è escluso il diritto al compenso,se non nell'ipotesi, non ricorrente nella specie, di ordine scritto da partedel d.l. e di preventiva autorizzazione. La chiara previsione normativarichiamata dal primo giudice impedisce di considerare autorizzati, aifini del diritto al pagamento di maggiori compensi, lavori (quali quellidi rimozione del rilevato terreno, che la Presutti avrebbe eseguitonell'estate del 2004) in ipotesi concordati con la d.l., ma eseguiti senzaordine scritto. Deve essere confermato, pertanto, il rigetto della do-manda di pagamento, come esattamente qualificata dal primo giudice,non rilevando in senso contrario, in presenza del divieto normativo so-pra richiamato, il richiamo a quanto accertato dal c.t.u. Ruggiero circala realizzazione di lavori in più, rispetto a quelli oggetto dell'ultimos.a.l., per € 168.000,00. Va aggiunto, peraltro, che anche qualificandola domanda come relativa a lavori previsti in contratto e non contabi-lizzati (con evidente immutazione della causa petendi rispetto alla do-manda proposta in primo grado), la debenza deve comunque escludersiper difetto di apposizione di riserve entro il momento della prima an-notazione successiva alla insorgenza della situazione integrante lafonte delle ragioni vantate. Se, come affermato nella citazione in primogrado, i lavori non contabilizzati sono stati eseguiti dopo l'approvazionedell'11° s.a.l. ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), in applicazione della disciplina dettata dagliartt. 163 e ss. del d.p.r. n. 554/1999, al momento della sospensionedei lavori del 9.12.2003 o, al massimo, al momento della ripresa deilavori del 7.12.2004, l'impresa appaltatrice avrebbe dovuto far risul-tare la propria pretesa inserendo la riserva nel verbale di sospensione(o in quello di ripresa dei lavori), salvo poi iscrivere regolare riserva nelregistro di contabilità al momento della sottoscrizione da parte sua».3.2. Con riferimento alla qualificazione della domanda come voltaal pagamento di lavori extracontratto, la ricorrente ha formulato il terzo11 di 17Numero registro generale 7477/2020Numero sezionale 1317/2026Numero di raccolta generale 20238/2026Data pubblicazione 16/06/2026motivo di ricorso, da ritenersi però inammissibile per le seguenti ra-gioni.3.2.1. Com'è noto, la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c. con-sente l'impugnazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. «peromesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggettodi discussione tra le parti».La norma si riferisce al mancato esame di un fatto decisivo, che èstato oggetto di discussione tra le parti, da intendersi come un vero eproprio fatto storico, come un accadimento naturalistico (Cass., Sez.Un., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).Costituisce, pertanto, un fatto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.5, c.p.c., non una questione o un punto controverso, ma un vero eproprio evento, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante(Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 2268 del 26/01/2022; Cass., Sez. 6-1,Ordinanza n. 22397 del 6/09/2019; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 24035del 3/10/2018; v. anche Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 13024 del 26/04/2022).Può trattarsi di un fatto principale ex art. 2697 c.c. (un fatto costi-tutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o anche di un fatto secon-dario (un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), pur-ché sia controverso e decisivo (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17761 del8/09/2016), nel senso che il mancato esame, evincibile dal tenore dellamotivazione, vizia la decisione perché ha determinato l'esito del giudi-zio.La decisività presuppone, dunque, un giudizio prognostico rigorososulla incidenza del fatto omesso nella complessiva valutazione del giu-dice.Non integrano, invece, fatti il cui omesso esame possa cagionare ilvizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. le mere argomentazioni o lededuzioni difensive (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 2268 del 26/01/2022; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 6/09/2019; Cass., Sez.12 di 17Numero registro generale 7477/2020Numero sezionale 1317/2026Numero di raccolta generale 20238/2026Data pubblicazione 16/06/20262, Sentenza n. 14802 del 14/06/2017), né i singoli elementi di un ac-cadimento complesso, comunque apprezzato (Cass., Sez. 2, Ordinanzan. 27415 del 29/10/2018).Per gli stessi motivi, non costituisce omesso esame, nei termini ap-pena indicati, la mancata valutazione di domande o di eccezioni, ovverodei motivi di appello (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 29952 del 13/10/2022).Il vizio attiene solo alle questioni di fatto, non anche alle questionidi diritto, il cui omesso esame non può mai dar luogo alla cassazionedella sentenza in virtù di tale censura.L'omesso esame di elementi istruttori acquisiti al processo non in-tegra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censura-bile ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., qualora non si risolva nellamancata valutazione di un fatto, come sopra definito, da ritenere deci-sivo per la statuizione assunta (v. Cass., Sez. Un., Sentenza n. 8053del 7/04/2014, ove si afferma che l'omesso esame di elementi istruttorinon integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivoqualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso inconsiderazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato contodi tutte le risultanze probatorie; conf. da ultimo Cass., Sez. 2, Ordi-nanza n. 17005 del 20/06/2024).3.2.2. Come precisato da questa Corte, l'individuazione e l'inter-pretazione del contenuto della domanda, attività riservate al giudice dimerito, sono sindacabili, come vizio di nullità processuale ex art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., qualora l'inesatta rilevazione del contenuto delladomanda determini un vizio attinente all'individuazione del petitum,sotto il profilo della violazione del principio di corrispondenza tra chie-sto e pronunciato (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 30770 del 6/11/2023),censura nella specie non formulata.Nel caso di specie la ricorrente ha prospettato come omesso esamedi un fatto una diversa qualificazione della domanda a seguito dell'in-13 di 17Numero registro generale 7477/2020Numero sezionale 1317/2026Numero di raccolta generale 20238/2026Data pubblicazione 16/06/2026terpretazione dell'atto introduttivo del giudizio, operando una censuradel tutto diversa da quella veicolata dal motivo di doglianza, che nonconsente neppure la riqualificazione, tenuto conto che la deduzione nonsi accompagna alla illustrazione del contenuto dell'atto introduttivo delgiudizio, rivelandosi pertanto del tutto generica e, anche per tale mo-tivo, inammissibile.Anche il riferimento alle valutazioni operate dal consulente tecnicodi parte, richiamate solo parzialmente, attiene alla valutazione dellerisultanze istruttorie, e non all'acquisizione di fatti decisivi sulla que-stione dedotta, relativa alla individuazione di quanto richiesto dallaparte in giudizio.3.3. La Corte d'appello ha comunque esaminato anche la diversaprospettazione, considerando i lavori in questione come lavori previstiin contratto maggiori di quelli contabilizzati, ritenendo la richiesta dicompenso comunque non accoglibile, perché non preceduta dall'appo-sizione della relativa riserva.Alla prima ratio della decisione, la Corte ha aggiunto una ulterioreratio, ad essa alternativa, da sola idonea a sorreggere sul piano logicoe giuridico la statuizione assunta.In ordine a tale ulteriore statuizione, la ricorrente ha formulato ilsecondo motivo di ricorso per cassazione, deducendo la violazione dinorme di diritto.3.3.1. La censura si sostanzia, per la prima parte, in una genericacritica alla rigorosa applicazione dell'art. 165 d.P.R. n. 554 del 1999, afronte della meno rigida applicazione degli artt. 119 e 121 d.P.R. cit.,che costituisce una generalizzata non condivisione della decisione,priva dei requisiti di specificità, come tale inammissibile ai sensi delloart. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.3.3.2. La stessa parte ha, poi, dedotto che la Corte d'appello nonha considerato che la stessa aveva più volte richiesto invano il registrodi contabilità, aggiungendo che il Giudice ha dato rilievo alla mancata14 di 17Numero registro generale 7477/2020Numero sezionale 1317/2026Numero di raccolta generale 20238/2026Data pubblicazione 16/06/2026iscrizione della riserva senza una specifica eccezione dell'Amministra-zione.È tuttavia evidente che il primo profilo, riferito alla richiesta delregistro della contabilità, attiene alla valutazione di elementi di fatto,peraltro solo genericamente dedotti, sicché la doglianza, come prospet-tata, si presenta del tutto inammissibile impingendo nella decisione dimerito.Anche la censura riferita al dedotto rilievo ufficioso della decadenzadell'impresa, per mancata tempestiva iscrizione della riserva, si riveladel tutto generica, non avendo la ricorrente riportato le deduzioni dellacontroparte sul punto, in virtù delle quali poter connotare la doglianzain termini di specificità, rivelandosi pertanto la censura inammissibileai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.3.3.3. Come sopra evidenziato, inoltre, la doglianza si riferisce aduna delle due rationes, tra loro alternative, poste a fondamento delrigetto della richiesta, formulata dalla ricorrente, di pagamento di al-cuni lavori, sicché il mancato accoglimento dell'impugnazione del capodella decisione di appello che ha respinto la domanda, intesa comevolta al pagamento di lavori intesi come extracontratto, rende inam-missibile per difetto di interesse la censura riferita alla ulteriore ratio,riguardante la alternativa qualificazione degli stessi lavori come lavoriprevisti in contratto e non contabilizzati, perché comunque non com-porterebbe la cassazione della decisione impugnata (Cass., Sez. 3, Or-dinanza n. 5102 del 26/02/2024; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 11493del 11/05/2018).4. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile.4.1. La parte ha dedotto la mancata considerazione di una circo-stanza, costituita dalla trasmissione di un plico raccomandato allaDL/RUP, quale efficace espressione della riserva in mancanza della di-sponibilità della contabilità, ma non ha specificato quando tale circo-stanza sia stata offerta al contraddittorio delle parti, né quando detta15 di 17Numero registro generale 7477/2020Numero sezionale 1317/2026Numero di raccolta generale 20238/2026Data pubblicazione 16/06/2026trasmissione sia intervenuta e neppure il contenuto di quanto riportatonel plico, non fornendo elementi in ordine alla intervenuta discussionenel giudizio di merito su tale circostanza e alla decisività di quanto ri-portato nell'atto trasmesso.4.2. Come già evidenziato, inoltre, la doglianza si riferisce ad unadelle due rationes, tra loro alternative, poste a fondamento del rigettodella richiesta, formulata dalla ricorrente, di pagamento di alcuni lavori,sicché il mancato accoglimento dell'impugnazione del capo della deci-sione di appello che ha respinto la domanda, intesa come volta al pa-gamento di lavori intesi come extracontratto, rende inammissibile lacensura riferita alla ulteriore ratio, riguardante la alternativa qualifica-zione degli stessi lavori come lavori previsti in contratto e non contabi-lizzati, perché comunque non comporterebbe la cassazione della deci-sione impugnata (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 5102 del 26/02/2024;Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018).5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.6. La statuizione sulle spese segue la soccombenza.7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, sideve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento daparte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifi-cato pari a quello spettante per il ricorso, se dovuto. P.Q.MLa Cortedichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenutedal controricorrente, che liquida in € 15.000,00 per compenso ed €200,00 per esborsi, oltre accessori di legge;dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002,della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ri-16 di 17Numero registro generale 7477/2020Numero sezionale 1317/2026Numero di raccolta generale 20238/2026Data pubblicazione 16/06/2026corrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello relativo spettante per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima SezioneCivile della Corte Suprema di Cassazione, il 24/03/2026.Il PresidenteGuido Mercolino17 di 17
Sentenza Cassazione n. 20238/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris