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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2023

Cassazione n. 36099/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Corte di appello di Trieste ha integralmente confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Udine per il reato di cui all'art. 590-bis, commi 1 e 5 n.2, cod. pen. (fatto accertato in data 2 giugno 2017.

Il ricorso consta di un unico motivo di censura con cui l'imputato lamenta erronea interpretazione di legge penale, ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in ordine al mancato riconoscimento della scriminanie dello stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen.

Il ricorso è inammissibile, giacché poggia su profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con motivazione né incongrua né illogica, dal giudice di merito.

In particolare, la Corte territoriale ha puntualmente evidenziato che la manovra di sterzata posta in essere dall'odierno ricorrente e la conseguente invasione della corsia di marcia sono state effettuate a seguito di precedente violazione della regola cautelare di cui all'art. 149 cod. strada che impone l'obbligo di tenere un'adeguata distanza di sicurezza dai veicoli che precedono al fine di prevenire collisioni in caso di ostacoli prevedibili quali, come nel caso in esame, la fila di autoveicoli fermi o in lento progredire a causa del traffico (p.4 sent. impugnata).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 maggio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Corte di appello di Trieste ha integralmente confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Udine per il reato di cui all'art. 590-bis, commi 1 e 5 n.2, cod. pen. (fatto accertato in data 2 giugno 2017. Il ricorso consta di un unico motivo di censura con cui l'imputato lamenta erronea interpretazione di legge penale, ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in ordine al mancato riconoscimento della scriminanie dello stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen. Il ricorso è inammissibile, giacché poggia su profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con motivazione né incongrua né illogica, dal giudice di merito. In particolare, la Corte territoriale ha puntualmente evidenziato che la manovra di sterzata posta in essere dall'odierno ricorrente e la conseguente invasione della corsia di marcia sono state effettuate a seguito di precedente violazione della regola cautelare di cui all'art. 149 cod. strada che impone l'obbligo di tenere un'adeguata distanza di sicurezza dai veicoli che precedono al fine di prevenire collisioni in caso di ostacoli prevedibili quali, come nel caso in esame, la fila di autoveicoli fermi o in lento progredire a causa del traffico (p.4 sent. impugnata). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 maggio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 36099/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris