CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2022
Cassazione n. 36520/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 30 settembre 2021, ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Firenze, in data 28 gennaio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 624 e 56 - 628 cod. pen.. Considerato che i motivi inerenti al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 numero 6) cod. pen. sono manifestamente infondati perché, dalla lettura del provvedimento impugnato, non emerge alcuna violazione di legge, avendo i giudicanti esercitato la discrezionalità attribuita nella corretta applicazione del dato normativo (Sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019, C., Rv. 278368 - 02 e Sez. 5, n. 116 del 08/10/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282424) ed i vizi motivazionali sono smentiti da argomentazione connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (si veda pag. 5, ove la Corte territoriale ampiamente motiva sulla inadeguatezza dell'importo versato con riguardo ai danni patrimoniali e morali subiti dalla persona offesa); Ritenuto che gli ulteriori motivi, con i quali si censura la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931 e Sez. 2, n. 31543 del 8/06/2017, Pennelli, Rv. 270450), le statuizioni relative alla fissazione della pena base, alla graduazione della sanzione ed al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (si veda pag. 6, ove la Corte sufficientemente motiva sul giudizio di equivalenza alla luce della personalità dell'imputata e sul ridotto aumento di pena operato per la continuazione, confermando il calcolo dosimetrico operato dal primo giudice); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co s deciso il 13 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]