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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 gennaio 2025

Cassazione n. 05977/2025

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 17653/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 3 4 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e dife nde come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in atti -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 501/2022 depositata in data 29.4.2022; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 23.1.2025dal Consigliererelatore dr.

S alvatore S aija .

N. 17653/22R.G. [OSCURATO:PERSONA] Con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la [OSCURATO:SOCIETA]., premesso di operare in regime di accreditamento provvisorio mediante le proprie strutture “[OSCURATO:PERSONA]” e “[OSCURATO:PERSONA]”, così erogando prestazioni di assistenza riabilitativa in favore di assistiti della ASL di Salerno, conveniva in giudizio quest’ultima dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], per ottenerne la condanna al danno da ritardo nei pagamenti da essa effettuati nel periodo 2000-2007, danno quantificato in € 4.563.311,21, o in quell’altra somma di giustizia da accertarsi mediante CTU.

Costituitasi l’ASL e ultimata l’istruttoria, anche a mezzo di approfondimento peritale, con sentenza del 17.4.2018 l’adito Tribunale accolse la domanda, condannando la ASL convenuta al pagamento di € 2.800.627,27 a titolo di maggior danno e di € 1.260.370,54 per interessi legali, per complessivi € 4.060.997,54.

Osservò il primo giudice che il ritardo nei pagamenti era stato dimostrato in giudizio e che esso aveva determinato la necessità, per la società attrice, di reperire la necessaria liquidità mediante ricorso a strumenti di finanziamento onerosi.

La ASL di Salerno propose quindi gravame e, nella resistenza della [OSCURATO:SOCIETA]., la Corte d’appello di Salerno, con sentenza del 29.4.2022, lo accolse, rigettando la domanda attorea.

Rilevò il giudice d’appello, in particolare, che la società non aveva dimostrato la sussistenza di alcun contratto di accreditamento (questione rilevabile per la prima volta anche nel giudizio d’appello), sicché non era possibile ipotizzare un maggior danno da ritardo, quantomeno per la struttura “[OSCURATO:PERSONA]”; per quanto concerne invece la struttura “[OSCURATO:PERSONA]”, per la quale era rinvenibile la sussistenza di giudicati esterni circa la esistenza del rapporto N. 17653/22R.G. contrattuale per determinati periodi rilevanti ai fini di causa, non era stata fornita adeguata prova del danno.

Avverso detta sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi, illustrati da memoria; l’ASL di Salerno non ha svolto difese.

Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 – Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., nonché per violazione di norme di diritto con riguardo all’omesso rilievo di giudicati esterni rilevanti per la decisione, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

In particolare, la ricorrente lamenta l’erronea applicazione dei principi enunciati dalla Corte territoriale in tema di giudicato esterno – in sé corretti – alla fattispecie, laddove ha ritenuto che i decreti ingiuntivi esecutivi invocati potessero valere solo per le prestazioni rese nella struttura “[OSCURATO:PERSONA]”, ma non anche in quella denominata “[OSCURATO:PERSONA]”.

Si osserva che nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica depositate nel giudizio d’appello, essa ricorrente aveva invocato il giudicato di Corte d’appello di Salerno n. 1103/2019, che per il periodo 2006-2008 aveva riconosciuto in suo favore l’integrazione tariffaria per le prestazioni sanitarie rese nella struttura “[OSCURATO:PERSONA]”, donde l’erroneità dell’impugnata decisione. 1.2 – Col secondo motivo si lamenta la nullità della sentenza per vizio di motivazione, per l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, nonché N. 17653/22R.G. per violazione del principio devolutivo dell’appello, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.

Rileva la ricorrente che la Corte d’appello, pur riconoscendo la copertura contrattuale per le prestazioni rese nella struttura “[OSCURATO:PERSONA]” per il periodo 2003-2008, in forza del giudicato di Corte d’appello di Salerno n. 1351/2021, nonché per il periodo 2005-2008 in forza del giudicato di Corte d’appello di Salerno n. 1373/2020, ha tuttavia negato il diritto al risarcimento da ritardato pagamento richiesto perché, dalla documentazione in atti, non era possibile ricollegare direttamente i danni alle prestazioni rese nella stessa “[OSCURATO:PERSONA]”.

Si osserva, però, che il danno era stato rivendicato da essa ricorrente in relazione ad entrambe le strutture, ma pur sempre come unico soggetto giuridico (posto che le dette strutture ne costituivano mera articolazione operativa), ed è proprio per tale ragione che il CTU, nella propria relazione, non aveva distinto tra quelle resa dall’una o dall’altra.

Tuttavia, posto che l’appello dell’ASL era risultato fondato (quanto all’unica ragione di impugnazione, ossia la mancanza di copertura contrattuale del rapporto) limitatamente alla posizione “[OSCURATO:PERSONA]”, la decisione si poneva in violazione del principio devolutivo dell’appello, perché detta statuizione non era idonea a demolire il substrato decisorio circa la sussistenza del danno accertato dal primo giudice riguardo alla posizione “[OSCURATO:PERSONA]”, non specificamente impugnata dalla stessa ASL. 1.3 – Col terzo motivo , infine, si denuncia, “ in collegamento con il secondo motivo, violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. e violazione o falsa applicazione degli articoli 1224; nonché violazione dell’art. 360, primo comma, n. 4 e 5 c.p.c.”.

N. 17653/22R.G.

Si assume l’erroneità della decisione circa la ritenuta impossibilità di risalire al danno da ritardo specificamente riferito alla posizione “[OSCURATO:PERSONA]”, basata esclusivamente sulla mancata valorizzazione distintiva, tra l’una e l’altra struttura, da parte del CTU, ma in piena coerenza con quanto al tempo resosi necessario, stante la posizione processuale originariamente assunta dall’ASL (che solo con l’appello aveva eccepito l’assenza di rapporti contrattuali).

La ricorrente, sotto altro profilo, censura poi la decisione, sul punto, perché – pur sussistendo il giudicato interno sul danno, ut supra – omette tuttavia di esaminare la documentazione in atti, sostanzialmente rendendo una decisione di “non liquet”. 2.1 –Preliminarmente, va rilevata la tempestività del ricorso, perché notificato entro sessantagiorni dalla indicata data di notifica [2.5.2022; in realtà, quanto indicato in ricorso al riguardo è improprio, perché si fa riferimento aduna mera comunicazione dell’Ufficio affari legali dell’ASL (Doc. 1 Parte 2), con cui si chiede il pagamento delle spese liquidate dalla Corte d’appello e si allega una copia informe della sentenza, sicché detto adempimento non sarebbe stato comunque idoneo a far decorrere il termine breve per impugnare ex art. 326 c.p.c.]. 3.1 –Ciò posto, il primo motivo è inammissibile.

In tema di omesso apprezzamento del giudicato esterno, è ben noto il principio per cui “L'eccezione … non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se il giudicato si è formato nel corso del giudizio di merito, attesa la non deducibilità, in tale sede, di questioni nuove; se, invece, il giudicato esterno si è formato dopo la conclusione del giudizio di merito (e, cioè, dopo il termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado di appello), la relativa eccezione è N. 17653/22R.G. opponibile nel giudizio di legittimità” (così, da ultimo e tra molte, Cass. n. 5370/2024).

Risulta quindi evidente che la ricorrente, in proposito, avrebbe dovuto proporre impugnazione per revocazione ex art. 395,n. 5, c.p.c.

Infatti, la Corte salernitana, dopo una lunga dissertazione sugli effetti del giudicato esterno, si è limitata a verificare quelli dei soli decreti ingiuntivi esecutivi (inerenti la sola “[OSCURATO:PERSONA]”), le cui opposizioni erano state definite dalle sentenze definitive della stessa Corte d’appello nn. 1373/20 e 1351/21; nulla è stato affermato circa la sentenza n. 1103/19, inerente a “[OSCURATO:PERSONA]”, che a dire della ricorrente sarebbe stata prodotta con la comparsa conclusionale e le memorie di replica (la se ntenza impugnata , per vero, si limita a dare atto solo della produzione delle prime due).

Pertanto, dovendo escludersi che la sentenza qui impugnata abbia deciso sulla relativa eccezione, resta confermata l’inammissibilità del mezzo: trattandosi di giudicato formatosi – come dedotto dalla società – nel corso del giudizio di merito, la ricorrente avrebbe potuto dolersi della mancata valorizzazione del detto giudicato solo con l’impugnazione per revocazione, non col ricorso per cassazione. 4.1 – Il secondo e il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente perché connessi, sono invece fondati.

La ASL di Salerno, infatti, aveva proposto un unico mezzo di gravame, con cui negava la sussistenza di ogni copertura contrattuale dei rapporti con la Silba e, pertanto, chiedeva il rigetto di ogni domandaproposta nei suoi confronti.

N. 17653/22R.G.

In proposito, va anzitutto osservato che, pur vero essendo che la Silba ha richiesto il danno quale unitario soggetto giuridico, giacché “ [OSCURATO:PERSONA] ” e “ [OSCURATO:PERSONA]” sono sue mere articolazioni operative, come tali prive di personalità giuridica, va però rilevato che le singole pretese di danno ineriscono alle prestazioni rese dall’una e dall’altra struttura, sicché sono in linea teori c a autonomamente identificabili.

Ciò chiarito, nel momento in cui la Corte d’appello ha accolto il gravame dell’ASL in relazione alle pretese inerenti alle prestazioni rese a “[OSCURATO:PERSONA]”, riscontrando al contempo(sia pure mediante l’esistenza di un duplice giudicato formal e, ut supra) la sussistenza di un valido rapporto contrattuale per “[OSCURATO:PERSONA]”, per quanto per un periodo più limitato rispetto alle allegazioni attoree, ha con ogni evidenza errato nell’affermare che dalla documentazione in atti non era possibile risalire a quale delle due strutture il danno fosse riferibile, perché l’ASL non aveva specificamente sollevato la questione; conseguentemente,sulla esistenza del residuo danno (quello riferito, cioè, a “[OSCURATO:PERSONA]”) s’è formato il giudicato interno.

In altre parole, l’unico motivo d’appello dell’ASL è risultato solo parzialmente fondato, sicché la Corte territorialeavrebbe solo dovuto scorporare, dal danno complessivamente liquidato dal Tribunale, le somme inerenti a “[OSCURATO:PERSONA]”(non dovute tout court), nonché quelle inerenti a “[OSCURATO:PERSONA]” non coperte da lle due sentenze definitive prima indicate, perché sul danno restante, almeno in punto an debeatur, s’era formato il giudicato interno e si trattava solo di quantificare il danno stesso.

Erroneamente, quindi, la Corte territoriale ha affermato non essere evincibile la prova del danno, perché, ove necessario, avrebbe N. 17653/22R.G. doverosamente dovuto rinnovarsi la CTU, onde circoscrivere l’indagine ai soli aspetti effettivamente rilevanti (ossia, al lume del parziale accoglimento dell’appello, alla liquidazione del danno da ritardo, per la struttura “[OSCURATO:PERSONA]”, in stretta correlazione con i periodi temporali e per i crediti in linea capitale riferibili alle due sentenzedefinitive più volte richiamate). 3.1 –In definitiva, il primo motivo è inammissibile, mentre il secondo e il terzo sono fondati.La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, che si atterrà ai superiori principi e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M la Corte accoglie il secondo e il terzo motivo e dichiara inammissibile il primo; cassa in relazione e rinvia alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche su

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 17653/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 3 4 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e dife nde come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in atti -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 501/2022 depositata in data 29.4.2022; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 23.1.2025dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . N. 17653/22R.G. [OSCURATO:PERSONA] Con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la [OSCURATO:SOCIETA]., premesso di operare in regime di accreditamento provvisorio mediante le proprie strutture “[OSCURATO:PERSONA]” e “[OSCURATO:PERSONA]”, così erogando prestazioni di assistenza riabilitativa in favore di assistiti della ASL di Salerno, conveniva in giudizio quest’ultima dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], per ottenerne la condanna al danno da ritardo nei pagamenti da essa effettuati nel periodo 2000-2007, danno quantificato in € 4.563.311,21, o in quell’altra somma di giustizia da accertarsi mediante CTU. Costituitasi l’ASL e ultimata l’istruttoria, anche a mezzo di approfondimento peritale, con sentenza del 17.4.2018 l’adito Tribunale accolse la domanda, condannando la ASL convenuta al pagamento di € 2.800.627,27 a titolo di maggior danno e di € 1.260.370,54 per interessi legali, per complessivi € 4.060.997,54. Osservò il primo giudice che il ritardo nei pagamenti era stato dimostrato in giudizio e che esso aveva determinato la necessità, per la società attrice, di reperire la necessaria liquidità mediante ricorso a strumenti di finanziamento onerosi. La ASL di Salerno propose quindi gravame e, nella resistenza della [OSCURATO:SOCIETA]., la Corte d’appello di Salerno, con sentenza del 29.4.2022, lo accolse, rigettando la domanda attorea. Rilevò il giudice d’appello, in particolare, che la società non aveva dimostrato la sussistenza di alcun contratto di accreditamento (questione rilevabile per la prima volta anche nel giudizio d’appello), sicché non era possibile ipotizzare un maggior danno da ritardo, quantomeno per la struttura “[OSCURATO:PERSONA]”; per quanto concerne invece la struttura “[OSCURATO:PERSONA]”, per la quale era rinvenibile la sussistenza di giudicati esterni circa la esistenza del rapporto N. 17653/22R.G. contrattuale per determinati periodi rilevanti ai fini di causa, non era stata fornita adeguata prova del danno. Avverso detta sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi, illustrati da memoria; l’ASL di Salerno non ha svolto difese. Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 – Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., nonché per violazione di norme di diritto con riguardo all’omesso rilievo di giudicati esterni rilevanti per la decisione, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. In particolare, la ricorrente lamenta l’erronea applicazione dei principi enunciati dalla Corte territoriale in tema di giudicato esterno – in sé corretti – alla fattispecie, laddove ha ritenuto che i decreti ingiuntivi esecutivi invocati potessero valere solo per le prestazioni rese nella struttura “[OSCURATO:PERSONA]”, ma non anche in quella denominata “[OSCURATO:PERSONA]”. Si osserva che nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica depositate nel giudizio d’appello, essa ricorrente aveva invocato il giudicato di Corte d’appello di Salerno n. 1103/2019, che per il periodo 2006-2008 aveva riconosciuto in suo favore l’integrazione tariffaria per le prestazioni sanitarie rese nella struttura “[OSCURATO:PERSONA]”, donde l’erroneità dell’impugnata decisione. 1.2 – Col secondo motivo si lamenta la nullità della sentenza per vizio di motivazione, per l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, nonché N. 17653/22R.G. per violazione del principio devolutivo dell’appello, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c. Rileva la ricorrente che la Corte d’appello, pur riconoscendo la copertura contrattuale per le prestazioni rese nella struttura “[OSCURATO:PERSONA]” per il periodo 2003-2008, in forza del giudicato di Corte d’appello di Salerno n. 1351/2021, nonché per il periodo 2005-2008 in forza del giudicato di Corte d’appello di Salerno n. 1373/2020, ha tuttavia negato il diritto al risarcimento da ritardato pagamento richiesto perché, dalla documentazione in atti, non era possibile ricollegare direttamente i danni alle prestazioni rese nella stessa “[OSCURATO:PERSONA]”. Si osserva, però, che il danno era stato rivendicato da essa ricorrente in relazione ad entrambe le strutture, ma pur sempre come unico soggetto giuridico (posto che le dette strutture ne costituivano mera articolazione operativa), ed è proprio per tale ragione che il CTU, nella propria relazione, non aveva distinto tra quelle resa dall’una o dall’altra. Tuttavia, posto che l’appello dell’ASL era risultato fondato (quanto all’unica ragione di impugnazione, ossia la mancanza di copertura contrattuale del rapporto) limitatamente alla posizione “[OSCURATO:PERSONA]”, la decisione si poneva in violazione del principio devolutivo dell’appello, perché detta statuizione non era idonea a demolire il substrato decisorio circa la sussistenza del danno accertato dal primo giudice riguardo alla posizione “[OSCURATO:PERSONA]”, non specificamente impugnata dalla stessa ASL. 1.3 – Col terzo motivo , infine, si denuncia, “ in collegamento con il secondo motivo, violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. e violazione o falsa applicazione degli articoli 1224; nonché violazione dell’art. 360, primo comma, n. 4 e 5 c.p.c.”. N. 17653/22R.G. Si assume l’erroneità della decisione circa la ritenuta impossibilità di risalire al danno da ritardo specificamente riferito alla posizione “[OSCURATO:PERSONA]”, basata esclusivamente sulla mancata valorizzazione distintiva, tra l’una e l’altra struttura, da parte del CTU, ma in piena coerenza con quanto al tempo resosi necessario, stante la posizione processuale originariamente assunta dall’ASL (che solo con l’appello aveva eccepito l’assenza di rapporti contrattuali). La ricorrente, sotto altro profilo, censura poi la decisione, sul punto, perché – pur sussistendo il giudicato interno sul danno, ut supra – omette tuttavia di esaminare la documentazione in atti, sostanzialmente rendendo una decisione di “non liquet”. 2.1 –Preliminarmente, va rilevata la tempestività del ricorso, perché notificato entro sessantagiorni dalla indicata data di notifica [2.5.2022; in realtà, quanto indicato in ricorso al riguardo è improprio, perché si fa riferimento aduna mera comunicazione dell’Ufficio affari legali dell’ASL (Doc. 1 Parte 2), con cui si chiede il pagamento delle spese liquidate dalla Corte d’appello e si allega una copia informe della sentenza, sicché detto adempimento non sarebbe stato comunque idoneo a far decorrere il termine breve per impugnare ex art. 326 c.p.c.]. 3.1 –Ciò posto, il primo motivo è inammissibile. In tema di omesso apprezzamento del giudicato esterno, è ben noto il principio per cui “L'eccezione … non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se il giudicato si è formato nel corso del giudizio di merito, attesa la non deducibilità, in tale sede, di questioni nuove; se, invece, il giudicato esterno si è formato dopo la conclusione del giudizio di merito (e, cioè, dopo il termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado di appello), la relativa eccezione è N. 17653/22R.G. opponibile nel giudizio di legittimità” (così, da ultimo e tra molte, Cass. n. 5370/2024). Risulta quindi evidente che la ricorrente, in proposito, avrebbe dovuto proporre impugnazione per revocazione ex art. 395,n. 5, c.p.c. Infatti, la Corte salernitana, dopo una lunga dissertazione sugli effetti del giudicato esterno, si è limitata a verificare quelli dei soli decreti ingiuntivi esecutivi (inerenti la sola “[OSCURATO:PERSONA]”), le cui opposizioni erano state definite dalle sentenze definitive della stessa Corte d’appello nn. 1373/20 e 1351/21; nulla è stato affermato circa la sentenza n. 1103/19, inerente a “[OSCURATO:PERSONA]”, che a dire della ricorrente sarebbe stata prodotta con la comparsa conclusionale e le memorie di replica (la se ntenza impugnata , per vero, si limita a dare atto solo della produzione delle prime due). Pertanto, dovendo escludersi che la sentenza qui impugnata abbia deciso sulla relativa eccezione, resta confermata l’inammissibilità del mezzo: trattandosi di giudicato formatosi – come dedotto dalla società – nel corso del giudizio di merito, la ricorrente avrebbe potuto dolersi della mancata valorizzazione del detto giudicato solo con l’impugnazione per revocazione, non col ricorso per cassazione. 4.1 – Il secondo e il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente perché connessi, sono invece fondati. La ASL di Salerno, infatti, aveva proposto un unico mezzo di gravame, con cui negava la sussistenza di ogni copertura contrattuale dei rapporti con la Silba e, pertanto, chiedeva il rigetto di ogni domandaproposta nei suoi confronti. N. 17653/22R.G. In proposito, va anzitutto osservato che, pur vero essendo che la Silba ha richiesto il danno quale unitario soggetto giuridico, giacché “ [OSCURATO:PERSONA] ” e “ [OSCURATO:PERSONA]” sono sue mere articolazioni operative, come tali prive di personalità giuridica, va però rilevato che le singole pretese di danno ineriscono alle prestazioni rese dall’una e dall’altra struttura, sicché sono in linea teori c a autonomamente identificabili. Ciò chiarito, nel momento in cui la Corte d’appello ha accolto il gravame dell’ASL in relazione alle pretese inerenti alle prestazioni rese a “[OSCURATO:PERSONA]”, riscontrando al contempo(sia pure mediante l’esistenza di un duplice giudicato formal e, ut supra) la sussistenza di un valido rapporto contrattuale per “[OSCURATO:PERSONA]”, per quanto per un periodo più limitato rispetto alle allegazioni attoree, ha con ogni evidenza errato nell’affermare che dalla documentazione in atti non era possibile risalire a quale delle due strutture il danno fosse riferibile, perché l’ASL non aveva specificamente sollevato la questione; conseguentemente,sulla esistenza del residuo danno (quello riferito, cioè, a “[OSCURATO:PERSONA]”) s’è formato il giudicato interno. In altre parole, l’unico motivo d’appello dell’ASL è risultato solo parzialmente fondato, sicché la Corte territorialeavrebbe solo dovuto scorporare, dal danno complessivamente liquidato dal Tribunale, le somme inerenti a “[OSCURATO:PERSONA]”(non dovute tout court), nonché quelle inerenti a “[OSCURATO:PERSONA]” non coperte da lle due sentenze definitive prima indicate, perché sul danno restante, almeno in punto an debeatur, s’era formato il giudicato interno e si trattava solo di quantificare il danno stesso. Erroneamente, quindi, la Corte territoriale ha affermato non essere evincibile la prova del danno, perché, ove necessario, avrebbe N. 17653/22R.G. doverosamente dovuto rinnovarsi la CTU, onde circoscrivere l’indagine ai soli aspetti effettivamente rilevanti (ossia, al lume del parziale accoglimento dell’appello, alla liquidazione del danno da ritardo, per la struttura “[OSCURATO:PERSONA]”, in stretta correlazione con i periodi temporali e per i crediti in linea capitale riferibili alle due sentenzedefinitive più volte richiamate). 3.1 –In definitiva, il primo motivo è inammissibile, mentre il secondo e il terzo sono fondati.La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, che si atterrà ai superiori principi e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M la Corte accoglie il secondo e il terzo motivo e dichiara inammissibile il primo; cassa in relazione e rinvia alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche su
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