CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2021
Cassazione n. 41968/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 28226/21 Foti [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Catania riformava parzialmente la sentenza di primo grado, di condanna dell'imputato per i reati di cui all' artt. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, riconoscendo la continuazione con i fatti di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Siracusa in data 16 aprile 2018, irrevocabile il 20 giugno 2019, ritenendo più gravi i fatti di cui alla sentenza impugnata e rideterminando la pena complessiva nella misura di anni quattro e mesi tre di reclusione ed euro 20.000,00 di multa; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone genericamente la violazione di legge in punto di trattamento sanzionatorio; che i criteri che hanno sostenuto l'entità complessiva del trattamento sanzionatorio sono stati puntualmente giustificati dalla Corte d'appello e che con essi il ricorrente non si misura affatto neppure enunciando specifiche doglianze; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore