CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 maggio 2026
Cassazione n. 14542/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
un contenziosoconcluso con sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 331/2008,liquidava in favore della contribuente la somma complessiva di euroNumero registro generale 1118/2025Numero sezionale 668/2026Numero di raccolta generale 14542/2026Data pubblicazione 16/05/2026198.849,54, di cui euro 38.508,30, quale corrispettivo per indennità diespropriazione, ed euro 162.341,30, quale corrispettivo per indennitàdi occupazione temporanea, operando una ritenuta a titolo d’impostanella misura del 20% ai sensi dell’art. 11, comma 7, della l. 413/1991.2. La contribuente, in data 23/12/2014, presentava istanza dirimborso della somma di euro 39.767,11 relativa alla ritenuta fiscaletrattenuta dall’Amministrazione che, però, restituiva soltanto perl’importo di euro 7.301,66 corrispondente alla ritenuta relativaall’indennità di esproprio.3. La contribuente proponeva ricorso dinanzi alla CommissioneTributaria Provinciale impugnando il provvedimento di rigetto parzialedell’istanza di rimborso. A tal fine rilevava la violazione e la falsaapplicazione dell’art. 11 della l. 313/1991, evidenziando che le areerientravano nella zona F e che, pertanto, non erano soggette atassazione né per l’indennità di esproprio, né per l’indennità dioccupazione temporanea. Costituitasi l’Agenzia delle Entrate, chepresentava le proprie controdeduzioni, i giudici di primo gradoaccoglievano il ricorso con sentenza n. 83/03/2022, evidenziando chel’[OSCURATO:PERSONA] non può fornire un’interpretazionediversa del dettato normativo di riferimento nei riguardi dellacontribuente, avendo restituito l’intera ritenuta alla comproprietariaPedroni Cesarina.4. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello dinanzi alla Corte digiustizia tributaria dell’ [OSCURATO:PERSONA], ritenendo la sentenza di primogrado carente di motivazione e rimarcando il diverso trattamento delleindennità di esproprio e di occupazione contenuto nell’art. 11, comma5 e comma 6, della l. 413/1991. Costituitasi la contribuente, la Cortedi giustizia tributaria di secondo grado rigettava l’appello considerandola pronuncia di primo grado sufficientemente motivata e affermandoNumero registro generale 1118/2025Numero sezionale 668/2026Numero di raccolta generale 14542/2026Data pubblicazione 16/05/2026che la normativa indicata non prevedeva alcuna differenza tral’indennità di occupazione e l’indennità di esproprio.5. L’Agenzia propone ricorso affidandolo ad un unico motivo.La contribuente è rimasta intimata, benché edotta del giudizio connotifica via p.e.c. del 13/01/2025.6. Non risultano depositate memorie.Motivi della decisione1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e lafalsa applicazione dell’art. 11, commi da 5 a 9, della l. 413/1991, pernon aver la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ritenuto cheil legislatore abbia operato una distinzione tra indennità di esproprio,somme percepite a seguito di cessione volontaria, somme comunquedovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazionidi urgenza divenute illegittime e indennità di occupazione, conconseguente diverso regime fiscale: per le prime si applicano ledisposizioni di cui all’art. 67, comma 1 del d.P.R. 917/1986 nel solocaso in cui i terreni rientrino nelle zone omogenee di tipo A, B, C e D,mentre per le indennità di occupazione è prevista al contrario, ai sensidel comma 6 dell’art. 11 della l.413/1991, l’assoggettamento atassazione in via generale.2. Il motivo è infondato.2.1. L’art. 11, comma 5, della l. n. 413 del 1991 stabilisce che ledisposizioni dell’art. 81 (ora art. 67) (destinato alla disciplina dei redditidiversi) comma 1, lettera b), ultima parte del d.P.R. 917/1986 siapplicano alle «plusvalenze conseguenti alla percezione, da parte disoggetti che non esercitano imprese commerciali, di indennità diesproprio o di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nelcorso di procedimenti espropriativi nonché di somme comunque dovuteNumero registro generale 1118/2025Numero sezionale 668/2026Numero di raccolta generale 14542/2026Data pubblicazione 16/05/2026per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni diurgenza divenute illegittime relativamente a terreni destinati ad operepubbliche o ad infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee ditipo A, B, C, D di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, […] definitedagli strumenti urbanistici ovvero ad interventi di edilizia residenzialepubblica ed economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n.167 e successive modificazioni».Il successivo comma 6 del predetto art. 11 prevede che le indennitàdi occupazione e gli interessi comunque dovuti sulle somme di cui alcomma 5 costituiscono reddito imponibile e concorrono alla formazionedei redditi diversi di cui all'articolo 81 del t.u.i.r. e successivemodificazioni, come modificato dal comma 1 del presente articolo. Allostesso regime d’imposizione, proprio dei c.d. redditi diversi, sonoricondotti, per effetto del successivo comma 6, gli interessi comunquedovuti sulle somme sopra menzionate e le indennità di occupazione.Il comma 7, infine, definisce le modalità di tassazione dei redditi(in tal senso, anche Corte cost. n. 315 del 1994), prevedendo che glienti eroganti, all'atto della corresponsione delle somme di cui ai commi5 e 6, comprese le somme per occupazione temporanea, risarcimentodanni da occupazione acquisitiva, rivalutazione ed interessi, devonooperare una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20 per cento.2.2. L’art. 35 t.u. espr. al comma 1, dispone che si applica l’articolo81, comma 1, lettera b), ultima parte (ora art. 67, comma 1, lett. b),del d.P.R.917/1986, qualora sia corrisposta, a chi non eserciti unaimpresa commerciale, «una somma a titolo di indennità di esproprio,ovvero di corrispettivo di cessione volontaria o di risarcimento deldanno per acquisizione coattiva, di un terreno ove sia stata realizzataun’opera pubblica, un intervento di edilizia residenziale pubblica o unainfrastruttura urbana all’interno delle zone omogenee di tipo A, B, C eD, come definite dagli strumenti urbanistici». Il successivo comma 6Numero registro generale 1118/2025Numero sezionale 668/2026Numero di raccolta generale 14542/2026Data pubblicazione 16/05/2026dispone che «[g]li interessi percepiti per il ritardato pagamento dellasomma di cui al comma 1 e l'indennità di occupazione costituisconoreddito imponibile e concorrono alla formazione dei redditi diversi».Quest’ultima disposizione è stata oggetto di interpretazione autenticadal legislatore, il quale, con l'articolo 1, comma 444, legge 23 dicembre2005, n. 266, ha stabilito che il suddetto comma 6 «si interpreta nelsenso che le indennità di occupazione costituiscono reddito imponibilee concorrono alla formazione dei redditi diversi se riferite a terreniricadenti nelle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come definite daglistrumenti urbanistici»2.3. Secondo la giurisprudenza della Corte (Cass. sez.5,20/01/2025, n. 1307) l’art. 35 t.u. espr. rispetto all’art. 11 l. 413/1991ha cambiato l’ordine topografico degli enunciati normativi, prevedendola tassazione delle somme corrisposte in dipendenza di procedureaventi ad oggetto terreni «ove sia stata realizzata un’opera pubblica,un intervento di edilizia residenziale pubblica o una infrastrutturaurbana all’interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D, comedefinite dagli strumenti urbanistici»; ma la nuova collocazione dellalimitazione a talune zone, posta alla fine del complessivo periodo, deverazionalmente essere letta, nel senso che il riferimento alle zonepreviste dal D.M. n. 1444 del 1968 riguarda tutte le ipotesi elencate.Depone a favore di tale tesi, secondo la pronuncia della Corteinnanzi richiamata, il comma 6 dell’art. 35 t.u. espr. secondo cui «gliinteressi percepiti per il ritardato pagamento della somma di cui alcomma 1 e l’indennità di occupazione costituiscono reddito imponibilee concorrono alla formazione dei redditi diversi»; detta disposizione valetta tenendo conto dell’interpretazione autentica che della stessa hafornito l’art. 1, comma 444, legge 23 dicembre 2005, n. 266(Finanziaria 2006). Quest’ultima disposizione, infatti, ha stabilito che«le indennità di occupazione costituiscono reddito imponibile eNumero registro generale 1118/2025Numero sezionale 668/2026Numero di raccolta generale 14542/2026Data pubblicazione 16/05/2026concorrono alla formazione dei redditi diversi se riferite a terreniricadenti nelle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come definite daglistrumenti urbanistici vigenti».Se, allora, tutte le indennità di occupazione sono tassabili, overiferite a terreni collocati nelle specifiche zone individuate, la stessaconclusione deve valere, a fortiori, per le somme che vengonocorrisposte in dipendenza di procedimenti espropriativi, per le quali nonvi è contestazione.2.4. In definitiva, non vi è dunque una distinzione tra le diverseipotesi nelle quali è prevista l’indennità (con particolare riguardo allaindennità di esproprio di cui al comma 5 ed all’indennità di occupazionedi cui al comma 6 del citato art. 11).Il terreno della contribuente, comunque, non è contestato ricadessenella zona F (cfr. Cass. 1307/2025, 652/2012).3. Da tanto consegue il rigetto del ricorso.Le spese dei gradi di merito devono essere compensate attesa lacomplessità della questione trattata e dell’interpretazione normativaconsolidatasi nella giurisprudenza di legittimità soltanto da ultimo conle pronunce innanzi richiamate.Nulla va disposto per le spese del giudizio di legittimità in assenzadi costituzione della contribuente vittoriosa.Non si applica l'art. 13 comma 1-quater, d.P.R., 30 maggio 2002,n. 115 poiché risulta soccombente una parte ammessa allaprenotazione a debito del contributo unificato per essereamministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato.La Corte di cassazione, P.Q.Mrigetta il ricorso.Compensa le spese dei gradi di merito.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 23 gennaio 2026Numero registro generale 1118/2025Numero sezionale 668/2026Numero di raccolta generale 14542/2026Data pubblicazione 16/05/2026Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]