CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33992/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2025 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano, per quanto qui interessa, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale a lui ascritti nella veste di amministratore (di fatto e, per lunghi periodi, anche di diritto) delle società [OSCURATO:PERSONA] srl (dichiarata fallita il 24 dicembre 2019 - capo 1) e [OSCURATO:PERSONA] srl (dichiarata fallita il 17 settembre 2020 - capo 2).Le condotte distrattive riguardano, per entrambe le società, la sottrazione di migliaia di titoli di efficienza energetica (TEE) e del loro corrispettivo. I TEE sono stati ottenuti, presentando autocertificazioni false, dalla società di diritto pubblico Gestore dei [OSCURATO:PERSONA] spa (GSE, interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze) e venduti sul mercato dei titoli energetici (denominato GME) per un corrispettivo di euro 755mi1a circa incassato da [OSCURATO:PERSONA] srl (capo la) e di 831mila euro circa incassato da [OSCURATO:PERSONA] srl (capo 2a), somme sparite dalle casse sociali. I delitti di bancarotta fraudolenta documentale attengono, invece, alla sottrazione o distruzione dell'intera contabilità delle società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori. 2. Avverso l'indicata pronuncia ricorre [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, articolando tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Il primo denuncia vizio di motivazione in merito alla presunta illiceità della procedura di rilascio dei certificati di efficienza energetica. L'intero costrutto argomentativo delle sentenze di merito poggia sulla ritenuta illegittimità della procedura, che però non è mai stata dimostrata e che, anzi, risulta smentita dai documenti in atti. I certificati conseguiti dalle società fallite sono stati revocati non perché il procedimento fosse illecito, ma soltanto perché il Gestore dei [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto chiarimenti tecnici mai forniti. La circostanza trova conferma al punto 3 del ricorso per decreto ingiuntivo promosso da GSE, in cui il gestore si dichiara disponibile alla vendita dei TEE ancora in possesso della società, il che presuppone l'esistenza, validità e commerciabilità dei titoli stessi. 2.2. Il secondo motivo deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alla prova della sottrazione dei corrispettivi della vendita dei TEE. Con l'atto di appello il difensore aveva evidenziato come non fossero stati dimostrati né la collocazione dei titoli sul mercato, né l'incasso dei corrispettivi di vendita degli stessi da parte delle due società: "gli importi indicati nei decreti ingiuntivi erano il risultato di una ricostruzione empirica, basata su un conteggio matematico circa il valore medio di mercato dei titoli alla data del deposito del ricorso monitorio". Difetta, quindi, la prova certa che i beni e le somme distratte si trovassero effettivamente nel patrimonio delle società fallite, il che impedisce di configurare il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, essendo priva di valenza la 2 / 1documentata uscita di "irrisorie" somme di denaro dai conti di [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Il terzo motivo si incentra sui reati di bancarotta fraudolenta documentale e contesta la sussistenza del dolo specifico. Il ricorrente contesta la mancata derubricazione della condotta nel più lieve delitto di bancarotta semplice. 3. Si è proceduto a discussione orale su richiesta del difensore. Questi ha depositato una memoria contenente "motivi aggiunti", con cui si concentra sull'errore percettivo (oggetto del primo motivo di ricorso) in cui sarebbero incorsi sia il Tribunale sia la Corte di appello, per aver ritenuto provato un fatto non esistente, inerente alla "presunta a mai provata illegittimità della procedura di rilascio dei TEE da parte di GSE alle due società amministrate dal [OSCURATO:PERSONA], in assenza di qualsiasi dato probatorio pervenuto al processo nel regolare contraddittorio delle parti". La memoria rileva la decisività dell'errore e ricorda i principi dettati in materia della giurisprudenza di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Sul piano generale, e al fine della verifica della consistenza dei rilievi mossi alla sentenza della Corte di appello, è necessario ricordare che tale decisione non può essere isolatamente valutata, ma deve essere esaminata in stretta correlazione con la sentenza di primo grado, dal momento che la motivazione di entrambe le pronunce si dispiega secondo l'articolazione di sequenze logico-giuridiche pienamente convergenti. Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (cfr. Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929). 3. Il primo motivo è generico e versato in fatto. 3Il ricorso propone una lettura selettiva e parziale degli elementi posti a base della pronuncia di condanna, senza confrontarsi con il dato fondamentale su cui sono imperniate le sentenze di primo e secondo grado: sia [OSCURATO:PERSONA] srl sia [OSCURATO:PERSONA] srl erano "gusci vuoti" del tutto privi di capacità operativa; non è mai stata trovata traccia documentale delle consulenze e delle attività di efficienza energetica che avrebbero dovuto giustificare l'acquisizione dei TEE. Si trattava di società con capitale sociale pari a un euro, prive delle strutture organizzative necessarie a compiere l'attività di consulenza, progettazione e assistenza tecnica nel settore dell'efficienza energetica, che ne costituiva l'oggetto sociale. Su tale solido impianto argomentativo, i giudici di merito sono giunti alla conclusione che [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:PERSONA] srl non hanno mai effettuato (né avrebbero potuto farlo) le consulenze energetiche poste a base dei TEE, e hanno tratto da ciò la prova della falsità delle autocertificazioni in forza delle quali sono stati ottenuti i TEE da GSE. 3. Analoghi vizi presenta il secondo motivo. Anche in questo caso il ricorso evita di misurarsi con gli elementi centrali del ragionamento probatorio: i titoli sono spariti, le casse sociali sono rimaste vuote. Inoltre diverse somme di denaro, di ammontare non certo irrisorio (122mila euro in favore di Risoluzione s.r.I., 26mila euro a Quality, 41nnila euro a Phoenix, 17mila a Mep), sono entrate nel patrimonio della [OSCURATO:PERSONA] e da questa versate, senza giustificazione alcuna, a varie società, alcune delle quali sicuramente riconducibili a [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata). L'impugnazione, peraltro, omette di confrontarsi con la circostanza che l'imputato è stato condannato dalla Corte dei conti per danno erariale, proprio in relazione ai fatti qui in contestazione. 4. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente è stato riconosciuto colpevole anche dei reati di bancarotta fraudolenta documentale c.d. specifica, in relazione alla sottrazione o distruzione di tutte le scritture contabili delle società fallite. Si tratta di condotta punita dalla prima parte dell'art. 216, comma primo, n. 2, legge fall., che è integrata dalla sottrazione, distruzione o falsificazione (totale o parziale) dei libri e delle altre scritture contabili e che richiede il dolo specifico consistente nello scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori. A differenza di quanto sostiene il ricorrente, la doppia conforme di condanna si preoccupa di indagare l'elemento soggettivo del reato che desume, in modo 4logico e coerente, dalle complessive modalità che hanno contraddistinto l'operato di [OSCURATO:PERSONA]: la formazione di titoli falsi, la commercializzazione truffaldina, l'incameramento dei corrispettivi, l'occultamento o distruzione dell'intera contabilità allo scopo di celare le distrazioni. 5. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara P.Q.M