CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 00030/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: NDIAYE Mouhamet, n. in Senegal, il 15/8/1981, avverso la sentenza del 6/3/2017 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione al trattamento sanzionatorio; udito il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che nel riportarsi ai motivi ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe -che ha rideterminato la pena per i reati contestati (art. 474 cpv. e 648 cpv. cod. pen.) e ritenuti in continuazione- propone ricorso per cassazione l'imputato, a ministero del difensore di fiducia, deducendo a ragione della impugnazione il motivo in appresso indicato: 1.1. vizio esiziale di motivazione, per manifesta illogicità e contraddittorietà intrinseca (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), per avere la Corte territoriale, prima ritenuto che "in ragione del numero contenuto degli oggetti contraffatti e del loro scarso valore" la sanzione calcolata in primo grado (mesi nove di reclusione ed euro tremila di multa) dovesse essere certamente ridotta, per poi confermare la medesima pena base (un anno di reclusione ed euro 900 di multa per il più grave reato di cui all'art. 648, cpv., cod. pen.), laddove in primo grado il tribunale aveva erroneamente ritenuto più grave il reato di cui al capo A, art. 474, comma secondo, cod. pen.; pena base diminuita per le circostanze attenuanti generiche a mesi 8 di reclusione ed euro 600 di multa, aumentata di un mese per la continuazione con il delitto di cui all'art 474 cod. pen. ed infine ridotta "per il rito" (celebrato tuttavia in misura ordinaria e non abbreviata) alla pena finale di mesi sei di reclusione ed euro 500 di multa. Il trattamento sanzionatorio in concreto applicato sarebbe pertanto incoerente nel risultato rispetto alle premesse motivazionali, così palesando contraddittorietà ed illogicità manifesta della motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso è infondato, ancorché in maniera non manifesta. 1.1. La Corte territoriale, facendo corretta applicazione dei criteri indicati al comma 3 dell'art. 16, cod. proc. pen., ha stimato più grave il reato di ricettazione, che commina una pena massima più alta, anche nella forma attenuata di cui al cpv. dell'art. 648, cod. pen., rispetto al reato di cui al comma secondo dell'art. 474, cod. pen.; nel calibrare la pena rispetto alla concreta gravità del fatto la Corte è quindi partita da una pena base, per il più grave delitto di ricettazione (ipotesi lieve) di un anno di reclusione, ovvero la stessa misura della sanzione erroneamente stimata in primo grado per il delitto di cui all'art. 474, secondo comma, cod. pen., erroneamente ritenuto più grave. La Corte ha quindi diminuito, per le attenuanti generiche, già riconosciute anche in primo grado, la sanzione indicata per il reato ritenuto più grave, ha quindi calcolato l'aumento per la continuazione nella stessa misura eletta in primo grado per il diverso reato satellite, di poi ha applicato una diminuzione per il rito , che non trova rispondenza nelle modalità di celebrazione del processo. // 1.2. Orbene, certamente non si questiona della violazione del divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597, comma 4, cod. proc. pen., giacché la Corte di appello ha sovvertito la geometria del reato continuato, individuando una diversa fattispecie da porre a base della piramide sanzionatoria. Sul punto occorre fare tesoro dell'insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte (n. 16208 del 27/03/2014, Rv. 258653-01), che hanno inteso fornire una "nuova" chiave di lettura del principio espresso in via generale da Sezioni Unite, [OSCURATO:PERSONA], chiarendo i presupposti ed i limiti applicativi del divieto di reformatio in peius in ipotesi di nuovo calcolo della pena in appello. Il principio è così massimato: "Non viola il divieto di "reformatio in peius" previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore". Infatti, l'unico parametro di raffronto omogeneo tra il giudizio di primo grado e quello di appello è quello della entità della pena finale, che non deve essere superata dal giudice del gravame. L'affermazione trova fondamento nell'esegesi letterale dell'art. 597, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui si fa riferimento alla corrispondente diminuzione della "pena complessivamente irrogata", ciò che, in caso di "ristrutturazione" della piramide sanzionatoria, limita la portata del divieto al solo approdo conclusivo del nuovo giudizio di determinazione della pena, senza estendersi ai singoli segmenti o passaggi di esso. Ciò nonpertanto, il motivo di ricorso, certamente ammissibile -in quanto, come sopra indicato, evidenzia la illogicità della motivazione che, sul trattamento sanzionatorio, sarebbe al contempo manifesta e contraddittoria rispetto alle premesse- è tuttavia infondato, in quanto il risultato del calcolo (errato, ma non em tdabile, nelle modalità della riduzione) operato per la determinazione della sanzione è comunque favorevole all'imputato, che, coerentemente con le premesse argomentative, ha visto comunque ridotta la pena irrogata. Né può rilevare, in assenza della impugnazione della parte pubblica, la errata, ma efficace riduzione per il rito abbreviato, che per vero non risponde alla liturgia pubblica celebrata in primo grado. 1.3. La stimata ammissibilità del motivo di ricorso, che impinge l'assetto sanzionatorio del capo oggetto di censura, consente comunque di apprezzare, ai fini della prescrizione, il tempo decorso dal fatto, ancorché successivo alla decione impugnata (Sez. U., n. 1, del 19/1/2000, Rv. 216239; Sez. 2, n. i 50642, del 16/10/2014, Rv. 261716). I delitti indicati ai capi A e B (contestati 3 i come commessi il 30 ottobre 2009) risultano dunque estinti -in assenza di sospensioni rilevanti- per intervenuta prescrizione alla data del 30/10/2019. Infatti, non ricorrendo ipotesi di inammissibilità del ricorso, la decisione di merito sull'accertamento del fatto e l'attribuzione della penale responsabilità non cristallizza i suoi effetti alla data di emissione della sentenza di appello (6.3.2017). 4. La sentenza va pertanto annullata senza rinvio, a norma dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] e