CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 04784/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2022 della [OSCURATO:PERSONA] BOLOGNAvisti gli atti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Agostini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E 1. Con sentenza del 5 dicembre 2022 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della decisione di primo grado, appellata dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], dichiarava non doversi procedere per essere il reato di truffa continuata estinto per prescrizione e condannava gli imputati al risarcimento del danno in favore della parte civile, liquidando una provvisionale. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (art. 23 -bis decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176). L'udienza di appello si è svolta in presenza e il difensore del ricorrente è stato sostituito da un difensore d'ufficio immediatamente reperibile, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., senza che il primo avesse ricevuto alcun avviso della celebrazione dell'udienza con trattazione orale, evidentemente richiesta dalla parte civile, considerato che il Pubblico ministero aveva presentato conclusioni scritte. 3. Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito nella legge 10 agosto 2023, n. 112), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti; il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Va premesso che, avuto riguardo alle questioni di natura processuale, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto). Risulta dagli atti inseriti nel fascicolo che: l'udienza di appello si svolse il 5 dicembre 2022 alla presenza del Pubblico ministero e del difensore della parte civile, ma non del difensore di fiducia dell'imputato, sostituito ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen.; era stata fissata la trattazione orale del processo a seguito della tempestiva richiesta del difensore della parte civile, presentata il 19 novembre 2022; detta modalità di celebrazione del processo non era stata comunicata al difensore di fiducia dell'imputato, il quale, invece, in data 15 novembre 2022, aveva ricevuto le conclusioni scritte del Procuratore generale.3. [OSCURATO:PERSONA] condivide i princìpi affermati sul tema dalla costante giurisprudenza di questa Corte. Nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, (applicabile nel caso di cui si tratta in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150) la trattazione cartolare era - come è tuttora - la regola ordinaria di trattazione del processo, cosicché è legittima l'aspettativa di tutte le parti che, in assenza di comunicazioni della cancelleria, il processo venga celebrato con detta modalità (aspettativa che nel caso di specie è stata rafforzata dalla trasmissione delle conclusioni scritte del Procuratore generale). L'onere di comunicazione a tutte le parti, anche se non espressamente previsto dall'art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (e, per il giudizio di cassazione, dall'articolo 23), è implicito e conseguente alla disciplina ivi prevista, non potendosi pretendere che pubblico ministero e difensori si attivino per sapere se una istanza di trattazione sia stata presentata dalle altre parti. Sulla base di queste argomentazioni si è affermato che nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale, deve essere data comunicazione a tutte le parti del provvedimento che dispone la trattazione con rito ordinario, a seguito della richiesta di discussione orale formulata da una di esse, determinandosi, in mancanza, una nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 3673 del 19/01/2022, G., Rv. 282750-01; Sez. 5, n. 7750 del 27/10/2021, dep. 2022, N., Rv. 282897-01; da ultimo, fra le sentenze non massimate, v. Sez. 5, n. 42388 del 14/09/2023, Squatrito; Sez. 2, n. 51073 del 07/09/2023, Grassi; Sez. 7, n. 33230 del 12/07/2023, [OSCURATO:PERSONA]). 4. Nel caso di specie la nullità a regime intermedio è stata tempestivamente eccepita con il ricorso, poiché il difensore, evidentemente, non avrebbe potuto farlo prima, non essendo stato messo al corrente della celebrazione del giudizio con trattazione orale. Non si è neppure verificata una sanatoria a seguito della mancata eccezione da parte del difensore nominato d'ufficio ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. (in proposito v. Sez. 5, n. 11756 del 14/02/2020, Rossetti, Rv. 279037-01, nonché Sez. 6, n. 37532 del 07/07/2016, Senatore, Rv. 268154-01). Non è condivisibile il rilievo del Procuratore generale in ordine al difetto di interesse in presenza di una sentenza di prescrizione, considerato che il ricorrente è stato condannato agli effetti civili (quanto al danno conseguente a un reato, proprio in accoglimento dell'appello della parte civile). 5. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata, e gli atti vanno trasmessi alla Corte territoriale affinché proceda al giudizio nel rispetto del principio del contraddittorio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte