CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 29007/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 82-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELL'ORSO 74, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 728/1/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 06/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 00082 sez. MT - ud. 15-09-2022 -2- Premesso che: 1. la questione sottoposta a questa Corte dalla [OSCURATO:SOCIETA] con il ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe, e su cui la società insiste con memoria, è se il contribuente che abbia presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ex art. 6 del D.L. n. 193/16, convertito nella legge n. 225/16, che non abbia contestualmente dichiarato di rinunciare al giudizio pendente per il carico a cui è riferita la dichiarazione, che abbia pagato la somma liquidata dall'amministrazione per la definizione, possa o, come ritenuto dalla CTR sul richiamo alla ordinanza di questa Corte n.5497/2017 e come ritiene l'Agenzia delle Entrate controricorrente, non possa revocare la dichiarazione e chiedere il rimborso della somma pagata; 2. l'Agenzia delle Entrate-Riscossione è rimasta intimata; considerato che: rzt, " (I y dmrp u 1. ai sensi dell'art.6 cit., comma 1, il debitore di somme risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, aveva la possibilità di estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni né gli interessi di mora, mediante il pagamento integrale di un determinato importo. Il debitore avrebbe dovuto manifestare all'agente della riscossione la volontà di avvalersi della definizione con apposita dichiarazione da presentare entro il 21 aprile 2017 mediante un modulo -modulo DA1- predisposto dall'agente. Testualmente la norma prevede che in tale dichiarazione il debitore "indica la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi" (art. 6, comma 2). La definizione si perfeziona[va] con l'integrale pagamento della somma dovuta (art. 6, comma 4); 3. la contribuente fa leva sul fatto di non avere barrato nel modulo DA1 la casella a fianco della dichiarazione di impegno a rinunciare al giudizio. Aggiunge che il richiamo fatto dalla CTR all'ordinanza di questa Corte n.5497/2017 non è significativo dato che in quel caso il ricorrente aveva presentato la dichiarazione di adesione e "contestualmente dichiarato di non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio, avendo le parti definito la '7'/) causa nelle forme e secondo le modalità previste dal citato provvedimento legislativo"; 4. la posizione della ricorrente contrasta con la lettera e con la ratio della legge. Con la lettera, per un verso, perché la legge prevede non che il debitore, nella dichiarazione di voler avvalersi della definizione, dopo aver indicato la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, possa assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, bensì che il debitore indica la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione "e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi": l'indicativo presente ("assume") esprime doverosità. La tesi contrasta, per altro verso, con la lettera della legge e altresì con la ratio della legge perché la legge prevede che, "provvedendo" il debitore al pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute, la definizione si perfeziona (art.6, comma 1 e comma 4); la definizione è un procedimento che si apre con la presentazione della dichiarazione, si sviluppa con la liquidazione delle somme dovute da parte dell'agente della riscossione e si perfeziona con il pagamento; la revoca di un atto di iniziativa procedimentale dopo il perfezionamento del procedimento e la retroversione degli effetti del procedimento, con detto perfezionamento definitivamente prodottisi, sono contrarie alla logica. In questo senso, condivisibilmente, la [OSCURATO:PERSONA], Contenzioso e Riscossione dell'Agenzia delle Entrate si è espressa con la circolare dell' 8 marzo 2017, n.2; 5. in ragione di quanto precede, la sentenza impugnata si sottrae alle censure formulate con il ricorso e il ricorso deve essere rigettato; 4. le spese seguono la soccombenza; PQM la Corte rigetta il ricorso e condanna la [OSCURATO:SOCIETA] a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità liquidate in C 5600,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo, se dovuto. Così deciso in Roma