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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 gennaio 2023

Cassazione n. 30681/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la ordinanza n. 7/22 in data 18/01/2023 della Corte di appello di Caltanissetta, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 18/01/2023, la Corte di appello di Caltanissetta rigettava l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen. in relazione alla sentenza di condanna emessa a suo carico dalla stessa Corte di appello in data 23/09/2020, divenuta irrevocabile in data 23/12/2020.

La Corte territoriale ha spiegato come non fosse necessaria ulteriore notifica, essendo stato l'imputato — in collegamento in I videoconferenza - presente durante tutta la durata dell'udienza, ivi compreso il momento della lettura del dispositivo.

2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, per il seguente formale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 445 cod. proc. pen. e 24 Cost., con travisamento dei fatti.

Si assume come dal verbale d'udienza il Marchese non risulta presente alla lettura del dispositivo, letto alla sola presenza del pubblico ministero e della difesa del Marchese.

Ne consegue che l'omessa notifica del dispositivo di sentenza costituisce causa sufficiente per rescindere il giudicato.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Come rilevato dalla Procura generale, i giudici della Corte di appello nel provvedimento impugnato hanno ben spiegato come non fosse necessaria ulteriore notifica, essendo stato l'imputato presente durante tutta la durata dell'udienza, anche al momento della lettura del dispositivo.

Contrariamente a quanto si afferma in ricorso, il provvedimento impugnato, con argomentazioni condivisibili e con motivazione immune da profili di illogicità, ha ritenuto che la presenza, anche al momento della lettura del dispositivo, dell'imputato, che ha partecipato all'udienza in videoconferenza, si desume dal verbale di partecipazione al procedimento a distanza trasmesso dalla Direzione della Casa di Reclusione di [OSCURATO:PERSONA], in cui si dava atto che il collegamento non era mai stato interrotto fino a dopo la lettura del dispositivo.

Nel provvedimento impugnato veniva altresì rilevato che erano state effettuate ben tre telefonate da [OSCURATO:PERSONA] al suo difensore, due durante la camera di consiglio (con rispettivo inizio alle 13.30 e termine alle 13.34, la prima, e inizio alle 13.39 e termine alle 13.40, la seconda) e la terza (con inizio alle 14.08 e termine alle 14.09) sùbito dopo la lettura del dispositivo, a dimostrazione che egli stava seguendo anche l'ultima fase dell'udienza.

5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la ordinanza n. 7/22 in data 18/01/2023 della Corte di appello di Caltanissetta, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 18/01/2023, la Corte di appello di Caltanissetta rigettava l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen. in relazione alla sentenza di condanna emessa a suo carico dalla stessa Corte di appello in data 23/09/2020, divenuta irrevocabile in data 23/12/2020. La Corte territoriale ha spiegato come non fosse necessaria ulteriore notifica, essendo stato l'imputato — in collegamento in I videoconferenza - presente durante tutta la durata dell'udienza, ivi compreso il momento della lettura del dispositivo. 2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, per il seguente formale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 445 cod. proc. pen. e 24 Cost., con travisamento dei fatti. Si assume come dal verbale d'udienza il Marchese non risulta presente alla lettura del dispositivo, letto alla sola presenza del pubblico ministero e della difesa del Marchese. Ne consegue che l'omessa notifica del dispositivo di sentenza costituisce causa sufficiente per rescindere il giudicato. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Come rilevato dalla Procura generale, i giudici della Corte di appello nel provvedimento impugnato hanno ben spiegato come non fosse necessaria ulteriore notifica, essendo stato l'imputato presente durante tutta la durata dell'udienza, anche al momento della lettura del dispositivo. Contrariamente a quanto si afferma in ricorso, il provvedimento impugnato, con argomentazioni condivisibili e con motivazione immune da profili di illogicità, ha ritenuto che la presenza, anche al momento della lettura del dispositivo, dell'imputato, che ha partecipato all'udienza in videoconferenza, si desume dal verbale di partecipazione al procedimento a distanza trasmesso dalla Direzione della Casa di Reclusione di [OSCURATO:PERSONA], in cui si dava atto che il collegamento non era mai stato interrotto fino a dopo la lettura del dispositivo. Nel provvedimento impugnato veniva altresì rilevato che erano state effettuate ben tre telefonate da [OSCURATO:PERSONA] al suo difensore, due durante la camera di consiglio (con rispettivo inizio alle 13.30 e termine alle 13.34, la prima, e inizio alle 13.39 e termine alle 13.40, la seconda) e la terza (con inizio alle 14.08 e termine alle 14.09) sùbito dopo la lettura del dispositivo, a dimostrazione che egli stava seguendo anche l'ultima fase dell'udienza. 5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. C