CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 gennaio 2022
Cassazione n. 02721/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24712-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 35/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 28/01/2020; F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : C I O R R A P A T R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 d 1 8 4 0 0 a 5 2 4 2 b b 5 3 1 0 f 8 a e 2 6 c 5 1 1 d a 9 Numero registro generale 24712/2020 Numero sezionale 9445/2021 Numero di raccolta generale 2721/2022 Data pubblicazione 28/01/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d'appello di Catanzaro ha respinto l’appello dell’INPS, confermando la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato non dovuti gli importi pretesi dall’Istituto sul presupposto dell’obbligo di iscrizione di [OSCURATO:PERSONA] alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, 1. n. 335/1995, in relazione all'attività libero professionale svolta nell’anno 2011 quale avvocato iscritto all'[OSCURATO:PERSONA] ma non alla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA], in ragione del mancato conseguimento del reddito nella misura utile per l’insorgenza del relativo obbligo. 2. La Corte territoriale, per quanto rileva in questa sede, ha ritenuto non assolto, da parte dell’Istituto onerato, l’onere di dimostrare che l’appellata nell’anno 2011 avesse esercitato abitualmente l’attività di avvocato. Ha poi rilevato, in relazione all’art. 44, comma 2, d.l. n. 269 del 2003 cit., che il reddito prodotto dalla predetta nell’anno in questione era stato inferiore al tetto dei 5.000,00 euro e che lo stesso non rilevasse quindi ai fini dell’iscrizione alla Gestione separata. 3. Avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. 4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.. Considerato che: 5. Con l’unico motivo di ricorso l'INPS ha dedotto violazione dell'art. 2, commi 26 -31, della legge n. 335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011, conv. con mod. dalla legge Ric. 2020 n. 24712 sez. ML - ud. 26-10-2021 -2- F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : C I O R R A P A T R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 d 1 8 4 0 0 a 5 2 4 2 b b 5 3 1 0 f 8 a e 2 6 c 5 1 1 d a 9 Numero registro generale 24712/2020 Numero sezionale 9445/2021 Numero di raccolta generale 2721/2022 Data pubblicazione 28/01/2022 n. 111/2011, dell’art. 53, D.P.R. n. 917 del 1986, mod. dal d.lgs. n. 344 del 2003, degli artt. 10,11 e 22, l. n. 576 del 1980, dell’art. 44, comma 2, d.l. n. 269 del 2003, conv. con mod. dalla l. n. 326 del 2003 e dell’art. 61 d.lgs. n. 276 del 2003 , anche con riferimento all’art. 2697 cod. civ., per avere i giudici di appello, in ipotesi di avvocato iscritto all’albo ma non alla [OSCURATO:PERSONA], in periodi antecedenti alla l. n. 247/2012, dichiarato non sussistente l’obbligo di versamento di contribuzione alla gestione separata sul presupposto che in difetto di superamento del limite di reddito (pari ad euro 5.000,00) indicato dall’art. 44, comma 2, d.l. n. 269 del 2003 cit., e del difetto di prova da parte dell’INPS del carattere abituale dell’attività professionale di avvocato, la medesima attività professionale svolta dovesse essere qualificata come occasionale. 6. Il ricorso non può trovare accoglimento. 7. Questa Corte ha affermato che l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità (Cass. n. 4419 del 2021; n. 12419 del 2021; n. 12358 del 2021). 8. Dirimente, ai fini dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, deve considerarsi, secondo le sentenze richiamate, il modo in cui è svolta l'attività libero-professionale, se in forma abituale o meno; con la precisazione che nell’accertamento in fatto del requisito di abitualità possono rilevare “le presunzioni Ric. 2020 n. 24712 sez. ML - ud. 26-10-2021 -3- F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : C I O R R A P A T R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 d 1 8 4 0 0 a 5 2 4 2 b b 5 3 1 0 f 8 a e 2 6 c 5 1 1 d a 9 Numero registro generale 24712/2020 Numero sezionale 9445/2021 Numero di raccolta generale 2721/2022 Data pubblicazione 28/01/2022 ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività” oppure, in senso contrario, “la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore ad euro 5.000,00”, senza che nessuno di tali elementi possa di per sé imporsi all’interprete come univocamente significativo. 9. Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha ritenuto non dimostrato, da parte dell’INPS onerato, il carattere abituale dell’attività professionale. 10. Il motivo di ricorso dell’INPS, fondato sul presupposto per cui l’abitualità costituisce requisito immanente dell’attività professionale di avvocato, si rivela inammissibile in quanto denuncia un errore di diritto con specifico riferimento alle disposizioni che disciplinano l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, là dove l’accertamento della abitualità pone una questione di fatto, veicolabile nei ristretti limiti tracciati da questa S.C. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. (v. Cass., S.U. n. 5083 del 2014). 11. Per le ragioni esposte il ricorso dell’INPS va dichiarato inammissibile. 12. Non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità poiché la controparte è rimasta intimata. 13. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, Ric. 2020 n. 24712 sez. ML - ud. 26-10-2021 -4- F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : C I O R R A P A T R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 d 1 8 4 0 0 a 5 2 4 2 b b 5 3 1 0 f 8 a e 2 6 c 5 1 1 d a 9 Numero registro generale 24712/2020 Numero sezionale 9445/2021 Numero di raccolta generale 2721/2022 Data pubblicazione 28/01/2022 pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 24712 sez. ML - ud. 26-10-2021 -5- F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : C I