Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 493/2008
ECLI:EU:T:2008:545
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 2 dicembre 2008 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI – [OSCURATO:PERSONA] (BRILLO’S)
(causa T‑275/07)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo BRILLO’S – Marchi nazionali figurativi anteriori che contengono l’elemento verbale “brillante” – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Somiglianza dei segni – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o
simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 24,
28)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 21 maggio 2007 (procedimento R 493/2006‑2),
relativa ad un procedimento di opposizione tra la [OSCURATO:PERSONA], SA e la [OSCURATO:PERSONA], SL.
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario:
[OSCURATO:PERSONA], SL
Marchio comunitario di cui trattasi:
Marchio denominativo BRILLO’S per prodotti appartenenti alle classi 29, 30 e 31 – domanda n. 2 984 995
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:
[OSCURATO:PERSONA], SA
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione:
Marchi figurativi spagnoli «brillante» per prodotti della classe 30 (marchio n. 922 772) e della classe 29 (marchio n. 2 413 459)
Decisione della divisione di opposizione:
Rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso:
Rigetto del ricorso
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA], SA è condannata alle spese.