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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 493/2008

ECLI:EU:T:2008:545
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 2 dicembre 2008 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI – [OSCURATO:PERSONA] (BRILLO’S) (causa T‑275/07) «Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo BRILLO’S – Marchi nazionali figurativi anteriori che contengono l’elemento verbale “brillante” – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Somiglianza dei segni – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94» Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 24, 28) Oggetto Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 21 maggio 2007 (procedimento R 493/2006‑2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la [OSCURATO:PERSONA], SA e la [OSCURATO:PERSONA], SL.

Dati della causa Richiedente il marchio comunitario:

[OSCURATO:PERSONA], SL

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo BRILLO’S per prodotti appartenenti alle classi 29, 30 e 31 – domanda n. 2 984 995 Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:

[OSCURATO:PERSONA], SA

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: Marchi figurativi spagnoli «brillante» per prodotti della classe 30 (marchio n. 922 772) e della classe 29 (marchio n. 2 413 459) Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell’opposizione Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA], SA è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 2 dicembre 2008 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI – [OSCURATO:PERSONA] (BRILLO’S) (causa T‑275/07) «Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo BRILLO’S – Marchi nazionali figurativi anteriori che contengono l’elemento verbale “brillante” – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Somiglianza dei segni – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94» Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 24, 28) Oggetto Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 21 maggio 2007 (procedimento R 493/2006‑2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la [OSCURATO:PERSONA], SA e la [OSCURATO:PERSONA], SL. Dati della causa Richiedente il marchio comunitario: [OSCURATO:PERSONA], SL Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo BRILLO’S per prodotti appartenenti alle classi 29, 30 e 31 – domanda n. 2 984 995 Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: [OSCURATO:PERSONA], SA Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: Marchi figurativi spagnoli «brillante» per prodotti della classe 30 (marchio n. 922 772) e della classe 29 (marchio n. 2 413 459) Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell’opposizione Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA], SA è condannata alle spese.
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