CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 21078/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2021 della [OSCURATO:PERSONA] ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Pasquale SERRAO D'AQUINO, che ha chiesto alla Corte di annullare la sentenza quanto al capo relativo alla pena, dichiarando per il resto irrevocabile la sentenza previa riqualificazione giuridica del fatto in rapina. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22 novembre 2021 la Corte di appello di Roma confermava la decisione con la quale il G.i.p. del Tribunale di Roma, ad esito del giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 605, 629 e 582 cod. pen. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza in ragione di un unico motivo, con il quale la sentenza impugnata è stata censurata per violazione della legge penale in ordine alla qualificazione del fatto ascritto al capo C) come estorsione e non come rapina. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, nella quale è stato convertito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale e la difesa dell'indagato hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Va premesso che sussiste l'interesse a ricorrere dell'imputato in quanto il reato di rapina pluriaggravata ex art. 628, quarto comma, cod. pen. prevede una pena pecuniaria più bassa (da 2.500 euro a 4.000 euro) di quella prevista per l'estorsione aggravata ex art. 629, secondo comma, cod. pen. (da 5.000 euro a 15.000 euro di multa). Inoltre, la deduzione in ordine alla riqualificazione giuridica in una fattispecie di reato meno grave può essere valutata ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen., pur se non proposta in appello, in quanto l'esame della stessa non richiede da parte di questa Corte accertamenti in fatto, essendo ormai pacifica la ricostruzione della vicenda come effettuata da entrambi i giudici di merito con puntuale motivazione, non più oggetto di censura (in proposito v. Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272651; Sez. 1, n. 13387 del 16/05/2013, dep. 2014, Rossi, Rv. 259730; Sez. 5, n. 8432 del 10/01/2007, Gualtieri). E' opportuno evidenziare che nello stesso capo d'accusa sub C) era contestato a Taronna e all'originario coimputato, non ricorrente, di avere costretto la persona offesa, "mediante minaccia e colpendolo con calci e pugni", "a dare loro la carta bancomat". La sentenza impugnata, aderendo alla ricostruzione del fatto operata dal primo giudice, ha osservato che "la persona offesa è rimasta alla mercè e soggetta al potere degli imputati" (pag. 4); che "non si vede quale alternativa avrebbe avuto in tali circostanze per sottrarsi alla condotta violenta dei due imputati se non quella di mettere in moto la macchina e seguire le [loro] indicazioni" (pag. 5); che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] fu "non solo costretto con violenza e minaccia a rilasciare il proprio bancomat ed il pin, ma anche ad aiutare, senza fare obiezioni, il Taronna a prelevare i soldi" (pag. 6); che si trattò "all'evidenza di una pluralità di atti succedutisi senza soluzione di continuità che hanno determinato una completa sottomissione della persona offesa ai voleri degli imputati" (pag. 14). 3. Alla luce di questa pacifica ricostruzione del fatto, risulta fondata la doglianza difensiva. Le Sezioni Unite di questa Corte, in una sentenza assai risalente nel tempo, tratteggiarono in modo chiaro la distinzione fra i due reati, precisando che - così risulta dalla massima - «per configurare il delitto di estorsione anziché quello di rapina, quando il reato sia realizzato mediante la "consegna" di una cosa mobile, non è sufficiente la consegna come tale, in qualsiasi modo avvenuta, ma è necessario che essa si ricolleghi ad un atto di volontà del soggetto passivo, diretto alla scelta, che, pur in condizioni di libertà psichica grandemente menomata ma non del tutto abolita, gli è consentita tra il danno minacciato e la consegna della cosa. Si verte, invece, nel caso della rapina quando, sotto l'azione della violenza o della minaccia, è completamente annullata la libertà del volere del soggetto passivo, sì che ne deriva un atto del tutto privo di volontà che solo apparentemente costituisce una "consegna", ma, nella sua assenza, è un atto di impossessamento della cosa da parte dell'aggressore» (Sez. U, n. 8 del 1954, Casadei, Rv. 097417). Questo principio si è consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 4308 del 17/10/1995, dep. 1996, Fierro, Rv. 203773 nonché Sez. 2, n. 44954 del 17/10/2013, Barillà, Rv. 257315) ed è stato ribadito anche da ultimo: si ha rapina quando la vittima subisce una violenza o una minaccia diretta e ineludibile, mentre è configurabile l'estorsione «quando emergono elementi della coartazione e della consegna ma non un totale annullamento della capacità del soggetto passivo di determinarsi diversamente dalla volontà dell'agente» (Sez. 2, n. 15564 del 08/04/2021, Milioto, Rv. 281102). 4. Pertanto, riqualificato il fatto contestato al capo C) in rapina pluriaggravata in concorso (ex artt. 110, 628, terzo comma, nn. 1 e 3 -quater, 61 n. 5 cod. pen.), così come richiesto anche dal Procuratore generale nelle proprie conclusioni, occorre procedere alla rideterminazione della pena pecuniaria, rimanendo invece inalterata quella detentiva, essendo la medesima quella prevista dagli art. 628, quarto comma, e 629, secondo comma, cod. pen. (da sette a venti anni di reclusione). Premesso che la Corte di appello ha integralmente confermato la sentenza di primo grado, si rileva che il G.i.p. determinò la pena base per il più grave reato sub C) in sette anni di reclusione e 5.000 euro di multa, mostrando così di volersi attenere al minimo edittale. Pertanto, in forza del disposto di cui all'art. 620, comma 1, lett. /), del codice di rito, come interpretato in senso ampio dalle Sezioni Unite (sent. n. 3464 del 30/11/2017, dep. 2018, Matrone, Rv. 271831), questa Corte può procedere direttamente a rideterminare la pena pecuniaria, applicando il minimo edittale di quella prevista, già all'epoca del fatto, per la rapina pluriaggravata (2.500 euro di multa), prima di apportare il medesimo aumento calcolato dal G.i.p. per la continuazione con i reati di sequestro di persona e lesione personale (1.000 euro di multa): la pena così rideterminata (3.500 euro di multa) va poi ridotta di un terzo per il rito. P.Q.M. Qualificato il fatto contestato al capo C) come rapina pluriaggravata, annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, che ridetermina nella misura di anni cinque di reclusione ed euro 2.333 d