CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 33435/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 28/10/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il decreto con il quale della Corte d'Appello di Roma et1e ha confermato il decreto del Tribunale di Roma che aveva applicato al proposto la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno; considerato che il primo motivo di ricorso - che denuncia la violazione di legge, anche in ragione dell'apparenza della motivazione, degli artt. 7, comma 4- bis, d. Igs. n. 159 del 2011, 271 e 191, cod. proc. pen., con conseguente violazione degli artt. 4, comma 1, lett. b) e c), 10, comma 2, d. Igs. n. 159 cit. - è manifestamente infondato in quanto sono utilizzabili nel procedimento di prevenzione i risultati delle intercettazioni telefoniche e ambientali, la cui utilizzabilità sia accertata nel giudizio penale di cognizione; né, in tal caso, occorre una valutazione ad hoc del giudice della prevenzione, trattandosi di prova la cui conformità all'ordinamento è stata delibata nella sede propria, nel contraddittorio delle parti, all'esito di un giudizio con la partecipazione di tutte le parti interessate al suo utilizzo; con la conseguenza che il giudice della prevenzione non devecompiere alcuna nuova valutazione al riguardo, salva la verifica della capacità dimostrativa della prova in questione ai fini del giudizio di pericolosità del proposto (cfr. Sez. 5, n. 52095 del 29/10/2014, Bonura, Rv. 261337 - 01); e, in ogni caso, non vi è alcun dovere del giudice della prevenzione di acquisire i relativi decreti autorizzativi essendo, invece, la loro allegazione un onere della parte che intenda provarne l'inutilizzabilità ricorre (cfr. Sez. 1, n. 33330 del 11/02/2021, Ferrero, Rv. 281788 - 01); il che rende superflua ogni ulteriore considerazione rispetto agli enunciati assertivi, relativi al procedimento nel quale sono stati disposte le captazioni, contenuti nel motivo in esame ed al fatto che il ricorso difetti di specificità anche in ragione del fatto che il compendio a carico del [OSCURATO:PERSONA] esposto nel provvedimento impugnato richiama pure dichiarazioni accusatorie a suo carico («in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali [...], pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, [...] chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato» (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019 - dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123 - 01); considerato che il secondo motivo - che assume la violazione degli artt. 10, comma 2, e 29 d. Igs. n. 159 del 2011, poiché la Corte di appello di Roma avrebbe disatteso il gravame argomentando sui fatti posti a fondamento della pericolosità sociale in maniera apparente in violazione dei princìpi di autonomia del giudizio di prevenzione, del divieto di bis in idem, di legalità e determinatezza - e che il terzo e il quarto motivo - che lamentano la violazione degli artt. 4, comma 1, lett. c), e l'art. 1, lett. a) e b), 10, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, in quanto la Corte di appello avrebbe rigettato il gravame con motivazione assente o apparente, affermando la sussistenza dei presupposti di applicazione della misura in maniera generica - sono manifestamente infondati nella parte in cui deducono l'apparenza della motivazione che ha dato conto (cfr. p. 41 s., spec. p. 44 s.) degli elementi di fatto, tratti dai procedimenti penali richiamati nello stesso provvedimento, sulla scorta dei quali ha confermato la qualificazione del [OSCURATO:PERSONA] come soggetto in atto socialmente pericolo,z(sia a mente dell'art. 4, comma 1, lett. b) e c), in relazione all'art. 1, comma 1, lett. b), d. Igs. n. 159 del 2011); e nel resto si affidano a enunciati patentemente generici, anche nella parte in cui ulteriormente assumono la violazione di legge, e finiscono col prospettare un vizio non consentito, in quanto nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d. Igs. 159 del 2011, e, dunque, è escluso dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), potendosi 2esclusivamente denunciare il caso di motivazione inesistente o meramente apparente che, come esposto, con evidenza non ricorre (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01; nonché Sez. 5, n. 11325 del 23/09/2019, dep. 2020, Giardina; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007 - 01); ritenuto che nulla muta, rispetto a quanto sopra esposto, la memoria presentata dal difensore del ricorrente, che ha inteso ribadire l'ammissibilità e la fondatezza delle censure contenute nell'atto di impugnazione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile P.Q.MDEPOSITA ', E A 1 4 SET 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa Kat mente 3