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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2022

Cassazione n. 11198/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sua condanna in ordine al reato di ricettazione ascrittogli alla pena ritenuta di giustizia dal Tribunale deducendo violazione di leggi/vizi di motivazione quanto al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen.

Il ricorso è integralmente inammissibile perché proposto per un motivo manifestamente infondato, poiché la Corte di appello, ai fini della contestata statuizione, ha correttamente valorizzato il fatto che il valore economico del bene ricettato era già stato considerato a base della qualificazione del fatto come ricettazione attenuata ex art. 648, comma secondo, cod. pen.

La Corte di appello si è, infatti, correttamente conformata all'orientamento ormai consolidato di questa Corte (cfr., da ultimo, Sez. 7, n. 19744 del 26/01/2016, Sabani, Rv. 266673), che il collegio condivide e ribadisce, secondo il quale, in tema di ricettazione, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto nel solo caso (non ricorrente nella specie) in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto.

La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25/01/2022 [OSCURATO:PERSONA].ere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sua condanna in ordine al reato di ricettazione ascrittogli alla pena ritenuta di giustizia dal Tribunale deducendo violazione di leggi/vizi di motivazione quanto al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen. Il ricorso è integralmente inammissibile perché proposto per un motivo manifestamente infondato, poiché la Corte di appello, ai fini della contestata statuizione, ha correttamente valorizzato il fatto che il valore economico del bene ricettato era già stato considerato a base della qualificazione del fatto come ricettazione attenuata ex art. 648, comma secondo, cod. pen. La Corte di appello si è, infatti, correttamente conformata all'orientamento ormai consolidato di questa Corte (cfr., da ultimo, Sez. 7, n. 19744 del 26/01/2016, Sabani, Rv. 266673), che il collegio condivide e ribadisce, secondo il quale, in tema di ricettazione, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto nel solo caso (non ricorrente nella specie) in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/01/2022 [OSCURATO:PERSONA].ere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11198/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris