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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 45717/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] 056THCA nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico M' ero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha con so chiedendo udito il ensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 22 dicembre 2022, la Corte di appello di Ancona ha confermato la pronuncia di condanna emessa in primo grado a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'articolo 73, comma quinto, dPR 309

90. L'imputato era ritenuto responsabile di avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo eroina del peso di grammi 9,9.

Avverso la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando i seguenti, motivi di ricorso.

I) Erronea applicazione della legge penale con riferimento all'articolo 131-bis cod. pen.; carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione sul punto; travisamento dei dati processuali.

La Corte territoriale, lamenta la difesa, ha rigettato il motivo di appello riguardante l'omesso riconoscimento della particolare tenuità del fatto, offrendo una motivazione generica e incoerente.

Il ragionamento che ha determinato il rigetto della richiesta difensiva si fonda totalmente sulla non occasionalità della condotta, in quanto nella motivazione viene dato risalto al precedente penale che figura a carico del prevenuto.

Si desume dalla motivazione come la Corte territoriale abbia ritenuto, di fatto, "abituale" il comportamento dell'imputato, richiamando, genericamente, un solo precedente penale, senza alcuna specificazione in ordine al tipo o alla distanza temporale, e taluni precedenti di polizia.

Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità il requisito dell'attualità può ritenersi tale solo quando l'autore abbia commesso almeno due illeciti della stessa indole oltre quello cui si riferisce l'imputazione.

L'erronea valutazione sull'abitualità del fatto ha determinato il venir meno dell'accertamento sulla sussistenza degli elementi che costituiscono i parametri applicativi dell'articolo 131-bis cod. pen.

L'ulteriore circostanza valorizzata dalla Corte d'appello, riguardante il quantitativo della sostanza stupefacente, non è idonea sostenere il decisum.

Si tratta di argomentazioni generiche, che, in ogni caso, non appaiono congrue o sufficienti a giustificare il rigetto, in quanto, sebbene il quantitativo non risulti essere minimale ed abbia ad oggetto eroina, le circostanze indicate non sono ostative al riconoscimento dell'istituto.

II) Vizio di motivazione in relazione all'articolo 62-bis cod. pen.; omessa motivazione sul punto.

Tra i motivi di appello vi era quello riguardante l'invocata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Lo stato di incensuratezza, la ridotta offensività del fatto, le condizioni di disagio socio-economico del ricorrente venivano rappresentate come elementi positivamente valutabili a questo fine.

La Corte d'appello ha completamente omesso di esprimersi sugli aspetti indicati nella richiesta.

2. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato

2. Il primo motivo di doglianza è infondato.

La Corte di merito ha motivato il diniego dell'applicazione della causa di non punibilità ritenendo che il fatto non fosse inquadrabile in un ambito di minima offensività e facendo riferimento al carattere affatto isolato della condotta ("il quantitativo non minimale di sostanza stupefacente detenuta, la circostanza che si trattasse di uno dei tipi di stupefacente più pericolosi per la salute, il precedente penale che già figura a carico del prevenuto e il carattere affatto isolato della condotta illecita sub judice - al momento della commissione del fatto l'imputato che aveva fatto illegalmente ingresso nel territorio italiano tre anni e mezzo prima, risultava già gravato da ben ventiquattro precedenti di polizia, di cui sedici in materia di stupefacenti - non consentono di ritenere l'episodio di speciale tenuità).

Dal discorso giustificativo non si desume che abbia fatto riferimento alla nozione tecnica di "abitualità", come sostenuto dalla difesa.

Il ricorrente non si confronta pienamente con le argomentazioni illustrate in sentenza.

Le valutazioni in ordine alla entità del fatto, reputatp non minimalt,-, riguardando apprezzamenti sul merito, risultano insindacabili in questa sede perché non manifestamente illogiche e non incoerenti rispetto alle circostanze fattuali rappresentate in motivazione.

Le critiche difensive riguardanti il riferimento ai precedenti di polizia non incrinano la congruità della giustificazione offerta dal giudice di merito sulla gravità ex se del fatto.

Pure a seguito delle parziali modifiche apportate all'istituto dall'art. 1, comma 1, lett. c) d.

Igs. 150/2022, in vigore dal 30 dicembre 2022, che hanno ampliato la possibilità di applic:azione della causa di non punibilità, sono rimasti sostanzialmente immutati i criteri di valutazione della particolare tenuità dell'offesa, da operarsi alla luce dell'art. 133, comma 1, cod. pen., con la sola apertura della novella alla considerazione della condotta susseguente al reato.

Oltre che per la quantità non trascurabile, la Corte ha ritenuto che non ricorressero i requisiti per l'applicazione dell'istituto anche per la natura della sostanza, particolarmente pericolosa per la salute pubblica.

Ebbene, la norma che si assume violata prevede, quali condizioni per l'esclusione della punibilità (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della (:lisposizione), la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento.

Si richiede pertanto al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta, dell'esiguità del danno e del pericolo e della condotta susseguente al reato (aggiunta apportata con la recente riforma), valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art.133, primo comma, cod.pen. sussista l'indice- criterio della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento.

In mancanza di uno dei due profili indicati dalla norma (particolare tenuità e abitualità) non potrà essere esclusa la punibilità (Sez.

U, n.13682 del 25/02/2016, Coccimiglio, in motiv.; Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv.26544901).

4. Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso, attinente alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

E' ricavabile dal contesto motivazionale e dal riferimento all'adeguatezza della pena irrogata in primo grado (personalità negativa del soggetto, gravità non mininnale della condotta), la giustificazione implicita del diniego del beneficio.

La giurisprudenza di legittimità ammette la motivazione implicita [Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Rv. 275057:«La richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure l'impugnata sentenza d'appello che, nel confermare la determinazione della pena effettuata dal primo giudice, aveva evidenziato la pregnanza delle circostanze aggravanti, dando implicitamente conto dell'impossibilità di addivenire ad una mitigazione della pena inflitta)»; Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Rv. 256201: «La concessione delle circostanze attenuanti generiche può essere motivata implicitamente o con formule sintetiche (quale: "si ritiene congrua")»].

Anche sul punto, pertanto, la sentenza non è meritevole di essere censurata.

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrete al pagamento delle spese processuali. p.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] 056THCA nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico M' ero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha con so chiedendo udito il ensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22 dicembre 2022, la Corte di appello di Ancona ha confermato la pronuncia di condanna emessa in primo grado a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'articolo 73, comma quinto, dPR 309 90. L'imputato era ritenuto responsabile di avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo eroina del peso di grammi 9,9. Avverso la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando i seguenti, motivi di ricorso. I) Erronea applicazione della legge penale con riferimento all'articolo 131-bis cod. pen.; carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione sul punto; travisamento dei dati processuali. La Corte territoriale, lamenta la difesa, ha rigettato il motivo di appello riguardante l'omesso riconoscimento della particolare tenuità del fatto, offrendo una motivazione generica e incoerente. Il ragionamento che ha determinato il rigetto della richiesta difensiva si fonda totalmente sulla non occasionalità della condotta, in quanto nella motivazione viene dato risalto al precedente penale che figura a carico del prevenuto. Si desume dalla motivazione come la Corte territoriale abbia ritenuto, di fatto, "abituale" il comportamento dell'imputato, richiamando, genericamente, un solo precedente penale, senza alcuna specificazione in ordine al tipo o alla distanza temporale, e taluni precedenti di polizia. Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità il requisito dell'attualità può ritenersi tale solo quando l'autore abbia commesso almeno due illeciti della stessa indole oltre quello cui si riferisce l'imputazione. L'erronea valutazione sull'abitualità del fatto ha determinato il venir meno dell'accertamento sulla sussistenza degli elementi che costituiscono i parametri applicativi dell'articolo 131-bis cod. pen. L'ulteriore circostanza valorizzata dalla Corte d'appello, riguardante il quantitativo della sostanza stupefacente, non è idonea sostenere il decisum. Si tratta di argomentazioni generiche, che, in ogni caso, non appaiono congrue o sufficienti a giustificare il rigetto, in quanto, sebbene il quantitativo non risulti essere minimale ed abbia ad oggetto eroina, le circostanze indicate non sono ostative al riconoscimento dell'istituto. II) Vizio di motivazione in relazione all'articolo 62-bis cod. pen.; omessa motivazione sul punto. Tra i motivi di appello vi era quello riguardante l'invocata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Lo stato di incensuratezza, la ridotta offensività del fatto, le condizioni di disagio socio-economico del ricorrente venivano rappresentate come elementi positivamente valutabili a questo fine. La Corte d'appello ha completamente omesso di esprimersi sugli aspetti indicati nella richiesta. 2. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato 2. Il primo motivo di doglianza è infondato. La Corte di merito ha motivato il diniego dell'applicazione della causa di non punibilità ritenendo che il fatto non fosse inquadrabile in un ambito di minima offensività e facendo riferimento al carattere affatto isolato della condotta ("il quantitativo non minimale di sostanza stupefacente detenuta, la circostanza che si trattasse di uno dei tipi di stupefacente più pericolosi per la salute, il precedente penale che già figura a carico del prevenuto e il carattere affatto isolato della condotta illecita sub judice - al momento della commissione del fatto l'imputato che aveva fatto illegalmente ingresso nel territorio italiano tre anni e mezzo prima, risultava già gravato da ben ventiquattro precedenti di polizia, di cui sedici in materia di stupefacenti - non consentono di ritenere l'episodio di speciale tenuità). Dal discorso giustificativo non si desume che abbia fatto riferimento alla nozione tecnica di "abitualità", come sostenuto dalla difesa. Il ricorrente non si confronta pienamente con le argomentazioni illustrate in sentenza. Le valutazioni in ordine alla entità del fatto, reputatp non minimalt,-, riguardando apprezzamenti sul merito, risultano insindacabili in questa sede perché non manifestamente illogiche e non incoerenti rispetto alle circostanze fattuali rappresentate in motivazione. Le critiche difensive riguardanti il riferimento ai precedenti di polizia non incrinano la congruità della giustificazione offerta dal giudice di merito sulla gravità ex se del fatto. Pure a seguito delle parziali modifiche apportate all'istituto dall'art. 1, comma 1, lett. c) d. Igs. 150/2022, in vigore dal 30 dicembre 2022, che hanno ampliato la possibilità di applic:azione della causa di non punibilità, sono rimasti sostanzialmente immutati i criteri di valutazione della particolare tenuità dell'offesa, da operarsi alla luce dell'art. 133, comma 1, cod. pen., con la sola apertura della novella alla considerazione della condotta susseguente al reato. Oltre che per la quantità non trascurabile, la Corte ha ritenuto che non ricorressero i requisiti per l'applicazione dell'istituto anche per la natura della sostanza, particolarmente pericolosa per la salute pubblica. Ebbene, la norma che si assume violata prevede, quali condizioni per l'esclusione della punibilità (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della (:lisposizione), la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Si richiede pertanto al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta, dell'esiguità del danno e del pericolo e della condotta susseguente al reato (aggiunta apportata con la recente riforma), valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art.133, primo comma, cod.pen. sussista l'indice- criterio della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento. In mancanza di uno dei due profili indicati dalla norma (particolare tenuità e abitualità) non potrà essere esclusa la punibilità (Sez. U, n.13682 del 25/02/2016, Coccimiglio, in motiv.; Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv.26544901). 4. Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso, attinente alla mancata concessione delle attenuanti generiche. E' ricavabile dal contesto motivazionale e dal riferimento all'adeguatezza della pena irrogata in primo grado (personalità negativa del soggetto, gravità non mininnale della condotta), la giustificazione implicita del diniego del beneficio. La giurisprudenza di legittimità ammette la motivazione implicita [Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Rv. 275057:«La richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure l'impugnata sentenza d'appello che, nel confermare la determinazione della pena effettuata dal primo giudice, aveva evidenziato la pregnanza delle circostanze aggravanti, dando implicitamente conto dell'impossibilità di addivenire ad una mitigazione della pena inflitta)»; Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Rv. 256201: «La concessione delle circostanze attenuanti generiche può essere motivata implicitamente o con formule sintetiche (quale: "si ritiene congrua")»]. Anche sul punto, pertanto, la sentenza non è meritevole di essere censurata. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrete al pagamento delle spese processuali. p.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr
Sentenza Cassazione n. 45717/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris